Il Garante Privacy blocca l’uso improprio delle telecamere cittadine per fare multe stradali. Diritti e privacy prima degli incassi.

L’ossessione delle amministrazioni locali per le casse comunali ha trasformato i nostri centri urbani in giganteschi set di sorveglianza, dove ogni occhio elettronico viene convertito, con troppa disinvoltura, in uno strumento per fare cassa. Il cortocircuito logico e giuridico è evidente: le telecamere di videosorveglianza installate per garantire la sicurezza pubblica o monitorare i flussi di traffico non possono trasformarsi improvvisamente in spietati esattori per le multe stradali. A mettere un freno a questa pericolosa deriva, che sacrifica i diritti sull’altare dell’efficienza sanzionatoria, è intervenuto il Garante Privacy. Le amministrazioni locali non possono utilizzare l’intelligenza artificiale e le reti video cittadine per emettere sanzioni a strascico senza rispettare le rigidissime regole sui dati personali. La tecnologia non deve diventare un alibi per la pubblica amministrazione per eludere le garanzie democratiche a tutela degli automobilisti. Quando si parla di violazioni stradali, la caccia al trasgressore non autorizza il Grande Fratello municipale.

Qual è il fondamento giuridico della recente decisione?

Le logiche di bilancio dei municipi si scontrano finalmente con un muro eretto a difesa delle libertà civili. Il provvedimento numero 457/2026 sancisce una regola inscalfibile: l’accertamento delle infrazioni al volante tramite dispositivi ottici non è affatto un’operazione tecnica o neutrale, ma un pesantissimo trattamento di informazioni sensibili. Il fatto che un ente pubblico disponga di strumenti avanzati non gli conferisce alcuna licenza per bypassare i principi di trasparenza, minimizzazione e responsabilizzazione, né tanto meno per ridurre gli obblighi informativi verso i conducenti.

L’uso di tali sistemi richiede una progettazione preventiva millimetrica. La regolarità dell’accertamento automatizzato non si esaurisce nella semplice precisione della lente o del software, ma dipende in modo assoluto dalla conformità dell’intera infrastruttura alla normativa comunitaria. Ogni singolo individuo ha il diritto inalienabile di sapere con esattezza chi sta registrando la sua targa, per quale motivo specifico avviene la captazione, per quanto tempo il file rimarrà nei server e quali barriere informatiche impediscano acquisizioni sproporzionate.

Come si è sviluppato il contenzioso tra cittadino e Comune?

La macchina burocratica è finita sotto la lente d’ingrandimento grazie all’iniziativa di un singolo guidatore, destinatario di un verbale originato da un dispositivo video. Il conducente ha sollevato un’obiezione fondata e ineccepibile, denunciando l’assoluta mancanza di avvisi chiari in prossimità dell’occhio elettronico e, fatto ancor più grave, allegando la prova che i fotogrammi recapitati a casa contenessero dettagli e veicoli di terze persone del tutto estranee alla presunta infrazione.

L’amministrazione comunale, messa alle strette durante l’istruttoria, ha tentato una difesa d’ufficio debole e contraddittoria. I dirigenti hanno sostenuto di aver piazzato la cartellonistica di rito, di aver attivato filtri automatici per oscurare le porzioni di schermo irrilevanti e di aver caricato le informative sul sito istituzionale. L’autorità di controllo ha però smontato questa narrazione, accertando che i cartelli erano generici e inadeguati, e che i sistemi di offuscamento avevano clamorosamente fallito, esponendo le targhe di altre automobili in transito. Un sistema nato per una finalità astrattamente legittima si è rivelato un colabrodo per i diritti degli interessati.

Quali regole di comunicazione devono ora rispettare i municipi?

L’abitudine di apporre un cartello arrugginito con diciture vaghe come “controllo del traffico” o “sicurezza urbana” non ha più alcun valore legale per giustificare una sanzione. La trasparenza non è una formalità da liquidare con una stampa in bianco e nero, ma un vero e proprio strumento sostanziale di difesa per la libertà di circolazione. Il cittadino in transito deve avere l’immediata percezione del tipo di occhio elettronico che lo sta inquadrando.

Il nuovo paradigma impone il modello della comunicazione cosiddetta “a strati”. Il guidatore deve incontrare una primissima informazione essenziale, fulminea e inequivocabile direttamente su strada, seguita dalla reale possibilità di consultare un documento completo e dettagliato senza dover impazzire tra i meandri del web. Nascondere l’informativa in un sottomenù del portale comunale equivale a non averla mai fornita. La reperibilità e l’accessibilità del documento formano parte integrante della sua liceità giuridica.

In che modo la limitazione tecnologica protegge il conducente?

L’automazione non deve mai tradursi in una pesca a strascico di informazioni personali incontrollata. Il principio di minimizzazione esige che la telecamera, nel momento in cui certifica l’eccesso di velocità o il passaggio con il rosso, catturi e renda leggibili esclusivamente gli elementi vitali per redigere il verbale. Includere per sbaglio i passanti o i mezzi vicini non è un innocuo difetto di gioventù del software, ma la spia rossa di una falla gravissima nella progettazione delle misure di sicurezza.

L’ente pubblico è chiamato a una responsabilizzazione severa. La valutazione preventiva dei rischi esce dal recinto della noia burocratica e diventa il banco di prova su cui il titolare del trattamento dimostra di aver calcolato l’impatto della tecnologia sulla vita delle persone prima di premere il tasto di accensione. Il progresso tecnico può certamente snellire le pratiche della vigilanza, ma deve marciare di pari passo con i diritti fondamentali, garantendo la tutela fin dalla fase di ideazione del software.

Avete mai ricevuto una sanzione basata esclusivamente sulle immagini di una generica telecamera di sicurezza comunale?




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 Raffaella Mari

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