Presidente: Modica de Mohac di Grisì – Estensore: Micelli
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, Sostituto commissario della Polizia di Stato presso la sottosezione della Polizia stradale di [omissis], impugna il decreto, in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stata inflitta la “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei, ai sensi dell’art. 6, comma 3 n. 1 (in relazione all’art. 4, comma 2 n. 18) e n. 4 del d.P.R. n. 737/1981)”, nonché la presupposta delibera del Consiglio provinciale di disciplina.
2. Formula i seguenti motivi di diritto:
“1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24 Cost., art. 16 d.p.r. n. 737/1981 e del richiamato art. 149 d.p.r. n. 3/1957; art. 112, ult. co. d.p.r. n. 3/1957). Violazione del principio di trasparenza amministrativa e di imparzialità, nonché del diritto di difesa”, deducendo la illegittimità dei provvedimenti impugnati in conseguenza della rivalutazione, in esito all’annullamento in autotutela degli atti del primo procedimento disciplinare, della propria condotta da parte dei medesimi soggetti (salvo i due nuovi componenti) che già si erano in precedenza pronunciati per la sua colpevolezza.
“2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà”, deducendo l’assenza di approfondimenti istruttori ed il carente supporto motivazionale posto a base della contestata sanzione disciplinare.
“3. Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 16 d.P.R. 737/1981 e dei principi di correttezza e imparzialità amministrativa – Condotta antisindacale e illegittima ricomposizione del Consiglio Provinciale di Disciplina”, deducendo che l’esclusione della sigla sindacale di appartenenza del ricorrente dalla composizione del Consiglio di Disciplina, con la motivazione di una asserita “rotazione tra sigle”, avrebbe configurato un comportamento antisindacale, nonché un vizio ulteriore nella formazione dell’organo disciplinare.
“4. Violazione dei principi di partecipazione e parità sindacale – Lesione del diritto di difesa”, lamentando che la predetta esclusione avrebbe inciso negativamente sul proprio diritto di difesa, non avendo potuto contare sulla presenza nel Consiglio di disciplina di un rappresentante della propria sigla sindacale, come da prassi consolidata.
3. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in resistenza.
4. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto memoria difensiva con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
7. Pregiudiziale ed assorbente risulta la censura contenuta nel primo motivo, con cui parte ricorrente lamenta il fatto che i medesimi soggetti che, in sede di espletamento del primo procedimento disciplinare, successivamente annullato dall’Amministrazione in autotutela, si erano pronunciati nel senso della sua colpevolezza, si siano nuovamente pronunciati in esito al rinnovato procedimento, confermando la sanzione della sospensione per la medesima durata massima di mesi sei.
8. Va premesso che il ricorrente era stato sottoposto ad un procedimento penale, definito con una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.
8.1. Conclusa la vicenda penale, nei confronti del ricorrente veniva avviato un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 737/1981, con contestazione notificata il 10 febbraio 2025.
8.2. All’esito della riunione del 19 maggio 2025, il Consiglio provinciale di disciplina di Udine deliberava di proporre ai sensi degli artt. 20 e 21 del richiamato d.P.R. 737/1981 l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione nella misura di mesi sei.
8.3. A tale deliberazione faceva seguito la trasmissione della medesima al Ministero dell’interno da parte della Questura di Udine il 28 maggio 2025 per le definitive determinazioni del Capo della Polizia.
8.4. Il 13 giugno 2025 il Ministero dell’interno, nella persona del Vicario del Capo della Polizia, emetteva un decreto di annullamento degli atti del procedimento disciplinare a partire dalla prima seduta del Consiglio provinciale del 9 maggio 2025, essendo risulta viziata la composizione di detto organo, per contrasto con il disposto di cui all’art. 16 d.P.R. 737/1981 secondo cui devono farvi parte anche “due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale”.
8.5. In esito alla riunione del nuovo Consiglio provinciale di disciplina, composto dagli stessi membri che già avevano in precedenza deliberato, salvo i due nuovi componenti nominati in ossequio al predetto art. 16, veniva deliberata il 24 luglio 2025 a maggioranza l’irrogazione della medesima sanzione disciplinare.
Veniva indicato addirittura che detta delibera risulta adottata “All’esito della seconda seduta, in data 19 maggio 2025”, che si era svolta innanzi al Consiglio di disciplina nella prima composizione (nel corso della quale peraltro il ricorrente era stato sentito a sua difesa), dimostrando così che si era trattato di un mero “copia-incolla”.
9. Risulta pertanto che nel caso di specie il Consiglio di disciplina è incorso nella violazione degli artt. 149 del d.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 16 d.P.R. n. 737/1981) e 112, ultimo comma, del medesimo d.P.R., così come interpretati dalla costante giurisprudenza (cfr., per vicende del tutto sovrapponibili, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 marzo 2015, n. 469; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 30 aprile 2025, n. 765; Sez. III, n. 537/2008) e che tale vizio ha comportato poi la illegittimità del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare d.d. 20 agosto 2025.
9.1. Va infatti evidenziato che in base ad un principio generale dell’ordinamento, in tutti i procedimenti lato sensu giudiziari o assimilati, tra i quali il procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, salvo espresse eccezioni, il giudice o il funzionario che sono intervenuti in una fase precedente del procedimento non possono partecipare alle fasi successive, specie se si tratta della fase in cui deve essere deliberata la decisione sulla controversia o, nel caso dei procedimenti sanzionatori, l’applicazione di una sanzione.
La preclusione a far parte dell’organo di disciplina non riguarda pertanto, come controdedotto dalla difesa erariale, solamente i soggetti espressamente citati nell’art. 149 del t.u. n. 3/1957, ma tutti i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse del procedimento, per la necessaria garanzia di terzietà del giudicante rispetto ai fatti.
Un tanto risponde infatti all’esigenza di “evitare che ‘l’accusato’ venga giudicato da un soggetto che, per avere partecipato a fasi pregresse del procedimento (ivi inclusa la fase di irrogazione della sanzione, laddove si tratti della rinnovazione del procedimento), sia già in qualche modo condizionato dalla conoscenza dei fatti e dalle convinzioni eventualmente già maturate” potendo altresì richiamarsi sul punto “l’autorevole pronuncia della Corte costituzionale n. 262 del 2003, recante l’annullamento di norme che consentivano in sostanza che uno stesso soggetto si pronunciasse di nuovo nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare” con la precisazione che “la rinnovazione del procedimento mediante il Consiglio Provinciale di Disciplina nella medesima composizione contrasta anche con l’art. 6 della Convenzione EDU ovvero con il diritto ad processo equo, ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori di natura afflittiva (sentenze 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, Grande Stevens e altri c. Italia; 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/2009, Varvara c. Italia; 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia) con particolare riferimento – per quel che qui rileva – ai procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni con valenza disciplinare, attestante la natura punitiva (sent. 28 giugno 1978, ric. n. 6232/73 Konig c. Repubblica Federale tedesca; 26 settembre 1995, ric. n. 18160/91, Diennet c. Francia) se lesivi di un diritto ‘civile’ della parte ricorrente, quale la sospensione o la cessazione dell’attività professionale” (in tal senso, cfr. la giurisprudenza sopra citata).
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e va accolto, mentre gli ulteriori motivi possono essere assorbiti.
Da ciò consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
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