La Corte Ue impone un rimedio giurisdizionale effettivo contro le sanzioni sportive: il solo risarcimento del danno non basta più.

Cade uno degli architravi della giustizia sportiva, quello della sostanziale insindacabilità dei suoi verdetti. A questo punto ti chiederai se le sanzioni sportive possono davvero essere impugnate davanti a un giudice ordinario, capace non solo di risarcire ma anche di annullarle: cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, che la Corte di giustizia europea ha affrontato con una pronuncia destinata a dispiegare i propri effetti ben oltre i confini nazionali. La decisione, depositata nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, stabilisce che gli Stati membri devono garantire un rimedio giurisdizionale effettivo contro le sanzioni sportive lesive delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, dotato del potere di annullarle e non soltanto di disporre un risarcimento economico successivo.

Da quale vicenda concreta nasce la pronuncia della Corte Ue?

La Corte ha affrontato il caso delle sanzioni inflitte ai due massimi dirigenti della Juventus, l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex Ceo Maurizio Arrivabene. Per effetto della responsabilità riconosciuta dalla giustizia sportiva nella partecipazione a un sistema di plusvalenze fittizie nei trasferimenti dei giocatori, ai due dirigenti era stata in un primo tempo inibita qualsiasi attività in ambito nazionale, tramite la Figc, misura poi estesa a livello internazionale dopo l’intervento della Fifa.

Conclusosi il procedimento davanti agli organi della giustizia sportiva, a essere chiamato in causa con ricorso è stato il Tar, che però, sulla base della disciplina attuale, non ha il potere di annullare le sanzioni, ma soltanto quello di ammettere un risarcimento. È stato proprio il giudice amministrativo, dubitando della compatibilità di questo assetto con il diritto dell’Unione, a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, per accertare se la disciplina italiana rispettasse davvero il quadro del diritto comunitario applicabile alla materia.

Le sanzioni sportive internazionali ledono le libertà di circolazione?

Dalla Corte è arrivata una serie di indicazioni precise, destinate a incidere non solo sul caso specifico ma sull’intero assetto dei rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizioni statali. Innanzitutto, i giudici europei sottolineano che una sanzione che vieta l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati, trattandosi di una restrizione che incide direttamente sulla possibilità di lavorare e spostarsi liberamente all’interno dello spazio europeo.

Un dirigente sportivo colpito da un’inibizione estesa a livello internazionale non può più esercitare la propria professione in nessun Paese dell’Unione europea, situazione che la Corte equipara a una restrizione della libertà di circolazione garantita dal diritto Ue, tale da richiedere una giustificazione adeguata e un controllo giurisdizionale effettivo.

Questo principio non riguarda soltanto il calcio, ma si applica in linea generale a qualunque federazione sportiva internazionale i cui provvedimenti disciplinari producano effetti che vanno oltre i confini di un singolo Stato membro.

Quando una sanzione di questo tipo può considerarsi giustificata?

La misura può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se risulta proporzionatarispetto a quell’obiettivo. La Corte puntualizza che il rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società di calcio è certamente un elemento cardine della regolarità delle competizioni sportive, e quindi un obiettivo meritevole di tutela da parte degli organi disciplinari.

Questo non significa, però, che qualunque sanzione adottata in nome di questo obiettivo sia automaticamente legittima: la proporzionalità richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della gravità della condotta contestata, della durata dell’inibizione imposta e dell’effettivo impatto sulla libertà professionale del soggetto sanzionato.

Perché serve un rimedio giurisdizionale effettivo contro le sanzioni sportive?

Questo è senza dubbio l’elemento più innovativo della pronuncia: deve essere garantito un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione. Il diritto nazionale degli Stati membri deve quindi permettere alle persone condannate di rivolgersi a un giudice dotato del potere di annullare le sanzioni, e se necessario di disporre misure provvisorie in attesa della decisione definitiva.

Un dirigente sportivo sanzionato dagli organi della giustizia sportiva, che ritenga la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, deve poter contare su un giudice capace di annullare effettivamente quella sanzione, e non semplicemente di riconoscergli un risarcimento economico successivo, rimedio ritenuto insufficiente dalla Corte a garantire una tutela piena delle libertà lese.

Questo passaggio segna una rottura netta con il sistema attualmente vigente in Italia, dove il giudice amministrativo, in materia di sanzioni sportive, può normalmente pronunciarsi solo su domande risarcitorie, restando precluso l’annullamento diretto del provvedimento disciplinare adottato dagli organi federali o internazionali. Una simile limitazione, secondo la Corte di giustizia, non è più compatibile con il diritto dell’Unione quando la sanzione produce effetti che incidono sulle libertà fondamentali garantite ai cittadini europei.

Quali garanzie deve avere il giudice chiamato a valutare le sanzioni sportive?

Inoltre, gli Stati membri devono garantire l’indipendenza dell’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su questi ricorsi, in particolare rispetto alle pressioni che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate, le quali hanno un interesse diretto a preservare l’autonomia dei propri organi disciplinari.

È poi essenziale che l’esistenza, la composizione e l’organizzazione del giudice competente siano precostituite per legge, in modo da escludere qualunque discrezionalità nella scelta dell’organo giudicante caso per caso.

Infine, il giudice chiamato in causa dopo l’intervento della giustizia sportiva deve assicurare le garanzie procedurali richieste dai principi del giusto processo, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, oltre all’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo, e non meramente formale, sugli atti che gli sono sottoposti.

Quali conseguenze pratiche produce questa pronuncia sull’ordinamento italiano?

La decisione della Corte di giustizia impone, di fatto, un ripensamento della disciplina italiana relativa ai poteri del giudice amministrativo in materia di sanzioni sportive con rilevanza internazionale. Se il Tar, allo stato attuale, può soltanto riconoscere un risarcimento del danno subito dal soggetto sanzionato, la pronuncia europea richiede che venga introdotto, o riconosciuto in via interpretativa, un potere più incisivo, capace di travolgere direttamente il provvedimento disciplinare quando questo risulti sproporzionato o adottato in violazione delle libertà fondamentali.

Questo passaggio riguarda in primo luogo le sanzioni che, come quelle inflitte ad Agnelli e Arrivabene, producono un effetto di inibizione totale dall’esercizio dell’attività professionale su scala internazionale, ma i principi enunciati dalla Corte sono formulati in termini generali, e potrebbero quindi estendersi a ogni ipotesi in cui una sanzione sportiva, per la sua natura e per i suoi effetti, incida in modo significativo sulle libertà di circolazione e di stabilimento garantite dal diritto dell’Unione.

Resta ora da vedere come il legislatore italiano, e la stessa giurisprudenza amministrativa, daranno concreta attuazione a questi principi, individuando gli strumenti processuali più idonei a garantire, in tempi rapidi, un controllo giurisdizionale realmente effettivo sulle decisioni degli organi di giustizia sportiva, senza però svuotare di significato l’autonomia che l’ordinamento sportivo ha tradizionalmente rivendicato nella gestione delle proprie competizioni.




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 Angelo Greco

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