Dal 15 giugno 2026, se il debito supera 5.000 euro. Ma la ritenuta scatta anche su onorari minimi e il professionista può contestare solo dopo aver perso i soldi.
Un avvocato deve ricevere 3.000 euro da un Comune per una prestazione professionale. Ha anche un debito scaduto verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di 5.500 euro. Prima che i soldi arrivino sul suo conto, il Comune li versa direttamente all’agente della riscossione. Il professionista lo scopre solo a cose fatte.
Questo scenario — fino a poco fa riservato ai soggetti con debiti superiori a 5.000 euro che dovevano ricevere pagamenti sopra quella soglia — si estende dal 15 giugno 2026 a tutti i professionisti che abbiano debiti scaduti verso il Fisco, anche per importi modesti, su qualsiasi tipo di pagamento effettuato da una pubblica amministrazione correlato all’attività professionale.
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha riscritto l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 inserendo una disciplina speciale per i pagamenti degli enti pubblici ai professionisti. Il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026), approvato in prima lettura dal Senato con 99 voti favorevoli e 56 contrari, ha parzialmente corretto il tiro in sede di conversione — ma il problema principale resta irrisolto.
La domanda su se la PA possa trattenere il pagamento al professionista moroso con il Fisco richiede di conoscere la nuova disciplina, le differenze rispetto al regime ordinario e il punto critico che la legge non ha ancora affrontato.
La regola ordinaria: il blocco dei pagamenti sopra i 5.000 euro
Prima di esaminare la nuova disciplina, vale la pena ricordare come funziona il regime ordinario previsto dal primo comma dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per le imprese e i soggetti diversi dai professionisti.
Quando una pubblica amministrazione deve effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro a un soggetto che risulta moroso verso l’agente della riscossione per un importo di almeno 5.000 euro, l’ente pubblico è tenuto a verificare la situazione debitoria del beneficiario nel sistema informativo di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se emergono morosità, l’ente sospende il pagamento e lo segnala all’agente della riscossione, che notifica al debitore un atto di pignoramento presso terzi.
Il meccanismo ha una garanzia fondamentale per il debitore: il pignoramento è un atto formale, notificato, che il contribuente può impugnare davanti al giudice. Se il debito è contestato — perché la cartella non è mai stata notificata o è stata annullata — il contribuente può bloccare la procedura in sede giudiziaria prima che i soldi vengano trasferiti.
La nuova disciplina per i professionisti: cosa cambia dal 15 giugno 2026
La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto nell’art. 48-bis un comma dedicato esclusivamente ai pagamenti degli enti pubblici ai professionisti, operativo a partire dai versamenti eseguiti dal 15 giugno 2026.
La nuova regola si applica a qualsiasi pagamento correlato all’attività professionale — inclusa quella prestata a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. In presenza di morosità del beneficiario, l’ente pubblico versa direttamente all’agente della riscossione le somme dovute al Fisco, girando solo l’eventuale differenza al professionista.
Rispetto al regime ordinario, la disciplina speciale presentava originariamente due differenze radicali: nessun limite minimo sull’importo del pagamento — scattava anche per onorari di pochi euro; nessun limite minimo sulla morosità — bastava un solo euro di debito scaduto per bloccare il pagamento.
La correzione del decreto fiscale: il limite di 5.000 euro sulla morosità
L’eliminazione di qualsiasi soglia minima aveva creato una evidente discriminazione tra professionisti e imprese. Il D.L. n. 38/2026, in sede di conversione, ha parzialmente corretto questa disparità introducendo il limite dei 5.000 euro di morosità: il meccanismo scatta solo se il debito scaduto verso l’agente della riscossione supera questa soglia.
Tuttavia, la correzione è parziale. Il limite dei 5.000 euro è stato introdotto solo sulla morosità rilevante, non sull’importo del pagamento. Il regime ordinario richiede che anche il pagamento superi i 5.000 euro. Per i professionisti, invece, la procedura si applica su onorari di qualsiasi importo — anche 500 euro, anche 1.000 euro.
Il risultato pratico è illustrato dall’esempio fornito nel testo normativo: un professionista che deve ricevere 3.000 euro da una pubblica amministrazione e ha debiti scaduti di 5.500 euro si vedrà comunque operare questa sorta di “ritenuta alla fonte”, nonostante il pagamento sia ben al di sotto della soglia ordinaria.
Il problema irrisolto: nessuna tutela preventiva per il professionista
La criticità più grave — che il decreto fiscale non ha affrontato — riguarda la tutela giudiziale del professionista.
Nel regime ordinario per le imprese, la procedura produce un atto formale notificato al debitore — il pignoramento presso terzi — che il contribuente può impugnare prima che i soldi vengano trasferiti. Se il debito è contestato, se la cartella non è mai stata notificata o se è stata annullata dal giudice, il contribuente può bloccare il pignoramento in sede giudiziaria.
Per il professionista la situazione è radicalmente diversa. La nuova disciplina dispone una compensazione a monteoperata direttamente dall’ente pubblico, senza alcun atto formale notificato al beneficiario. Il professionista viene a conoscenza di quanto accaduto solo dopo che il pagamento è già stato dirottato all’agente della riscossione.
Si faccia il caso di cartelle scadute per 6.000 euro mai notificate al contribuente — o peggio ancora annullate dal giudice in un precedente giudizio. Il professionista non ha modo di opporsi preventivamente: la compensazione avviene senza che ne sia informato. La contestazione del debito può essere solo postuma — presentando un’istanza di rimborso dopo aver già perso i soldi.
Le conseguenze pratiche per i professionisti
Dal 15 giugno 2026, ogni professionista che intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione — avvocati, medici, ingegneri, consulenti, architetti — deve verificare preventivamente la propria posizione presso Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Se esistono cartelle scadute per importi superiori a 5.000 euro, il rischio è concreto: qualsiasi pagamento da parte di un ente pubblico — anche di importo modesto — potrebbe essere dirottato all’agente della riscossione senza preavviso.
Chi ritiene di avere debiti contestabili — cartelle mai notificate, debiti in contestazione, provvedimenti giudiziari favorevoli — deve attivarsi prima che la procedura scatti, perché dopo sarà troppo tardi per una tutela preventiva efficace.
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Angelo Greco
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