chi paga il risarcimento può rivalersi sull’assicurazione del collega?


Dopo la riforma Gelli-Bianco del 2017, strutture e medici rispondono spesso in solido dello stesso danno. La Cassazione 18559/2026 chiarisce il perimetro dei recuperi tra assicuratori.

Una struttura sanitaria e i chirurghi dell’équipe vengono condannati solidalmente al risarcimento di un paziente. L’assicuratore della struttura paga tutto, convinto di aver coperto anche la quota di responsabilità personale di uno dei medici. Chiede quindi alla compagnia del medico di rimborsargli quella quota. Sembra una soluzione logica. Non lo è, secondo la Cassazione.

A questo punto la domanda tocca direttamente il cuore della gestione del rischio in sanità: chi paga il risarcimento in un caso di malpractice medica può rivalersi sull’assicurazione del collega corresponsabile? La Cassazione, con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026, ha risposto no. L’assicuratore che ha pagato deve rivolgersi al soggetto responsabile — il medico in persona — non alla sua compagnia. Sarà poi il medico, una volta chiamato in causa, a coinvolgere il proprio assicuratore. Un passaggio apparentemente formale, ma che in sanità — dopo la riforma Gelli-Bianco del 2017 — ha conseguenze operative molto concrete.

Cosa ha cambiato la riforma Gelli-Bianco nel sistema della responsabilità sanitaria?

La legge 8 marzo 2017, n. 24 — conosciuta come legge Gelli-Bianco — ha ridisegnato in modo significativo il sistema della responsabilità in ambito sanitario, con conseguenze dirette su come i risarcimenti vengono gestiti e su chi può rivalersi su chi.

Prima della riforma, il sistema era meno articolato. La Gelli-Bianco ha invece distinto nettamente tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente — fondata sul contratto di cura — e la responsabilità extracontrattuale del singolo medico dipendente, che risponde ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. solo per dolo o colpa grave.

Allo stesso tempo, la riforma ha introdotto obblighi assicurativi specifici per le strutture sanitarie e per i professionisti sanitari, con la previsione di coperture obbligatorie distinte. Il risultato è che, nella gestione di un sinistro sanitario, coesistono tipicamente più polizze distinte — quella della struttura, quella del medico, eventualmente quella di altri professionisti coinvolti — ciascuna con le proprie condizioni, i propri massimali, i propri meccanismi di attivazione.

Perché la responsabilità solidale in sanità complica la gestione dei risarcimenti?

Quando più soggetti sono condannati solidalmente al risarcimento dello stesso danno, ciascuno di essi è tenuto per l’intero importo nei confronti del danneggiato — che può scegliere di rivolgersi a qualunque uno di loro per ottenere l’intero risarcimento. Nella pratica dei contenziosi sanitari, questo significa che spesso è la struttura — o il suo assicuratore — a pagare l’intero importo, anche quando parte della responsabilità è attribuibile a un singolo medico.

Questa dinamica è frequente proprio dopo la Gelli-Bianco: la struttura risponde contrattualmente per l’intera prestazione sanitaria, i medici dipendenti rispondono solo per dolo o colpa grave, e il paziente tende a rivolgersi al soggetto — la struttura — che offre maggiori garanzie di solvibilità. Il risultato è che l’assicuratore della struttura si trova spesso a dover pagare anche quote di danno che, nella ripartizione interna tra coobbligati, sarebbero riferibili ai medici coinvolti.

Come funziona il regresso tra corresponsabili solidali?

Quando uno dei coobbligati solidali ha pagato l’intero risarcimento, sorge il suo diritto di regresso verso gli altri — previsto dall’art. 1299 cod. civ. — per recuperare le quote di rispettiva pertinenza.

La Cassazione ha chiarito che questo diritto di regresso corre tra i soggetti responsabili — struttura, medico, altri professionisti — non tra i loro assicuratori. Il diritto di regresso della struttura, quindi, può essere esercitato verso il medico corresponsabile in quanto tale, non verso la sua compagnia assicurativa.

Parallelamente, l’assicuratore della struttura che ha pagato può surrogarsi nei diritti del proprio assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ.. Anche qui, però, opera il principio generale della surrogazione: l’assicuratore non può acquisire diritti più ampi di quelli che aveva l’assicurato. E poiché la struttura — il proprio assicurato — non vantava alcun diritto diretto nei confronti dell’assicuratore del medico corresponsabile, nemmeno l’assicuratore della struttura, surrogandosi, può acquisire un diritto che non esisteva.

In concreto, qual è il percorso corretto per recuperare le somme?

Il percorso indicato dalla Cassazione è articolato in due passaggi.

Il primo passaggio è che l’assicuratore della struttura — dopo aver pagato l’intero risarcimento al paziente — agisce nei confronti del medico corresponsabile direttamente, esercitando il diritto di regresso previsto dall’art. 1299 cod. civ. In questo passaggio, il medico è il soggetto passivo dell’azione.

Il secondo passaggio è che il medico, una volta chiamato in causa per il regresso, può a sua volta chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere la manleva contrattualmente prevista — cioè per far sì che sia l’assicuratore, in base al contratto di polizza, a sostenere il costo del regresso.

È solo in questo secondo passaggio che l’assicuratore del medico entra in scena — non come destinatario diretto dell’azione di recupero, ma come garante contrattuale del proprio assicurato, che viene chiamato in causa dal medico stesso.

Quali sono le implicazioni pratiche per la gestione del contenzioso sanitario?

Nella pratica della gestione del rischio in sanità, questa struttura a due passaggi ha conseguenze operative rilevanti, che meritano attenzione sia per le strutture sia per i medici.

Per le strutture sanitarie — e i loro assicuratori — la pronuncia significa che il recupero delle quote di danno attribuibili ai medici corresponsabili richiede di avviare un’azione di regresso nei confronti dei medici in persona, non un’azione diretta contro le loro compagnie. Questo comporta tempi e costi processuali aggiuntivi rispetto all’ipotesi in cui fosse possibile rivolgersi direttamente all’altro assicuratore.

Per i medici che si trovano coinvolti in contenziosi in cui la struttura — o il suo assicuratore — ha già pagato l’intero risarcimento, la pronuncia chiarisce che possono aspettarsi un’azione di regresso nei propri confronti — non nelle mani del proprio assicuratore direttamente — e che spetterà a loro attivare la propria copertura per ottenere la manleva.

Per le compagnie assicurative dei medici, la pronuncia riduce il rischio di essere convenute direttamente in azioni di recupero promosse dagli assicuratori delle strutture: il loro coinvolgimento passa necessariamente attraverso la chiamata in causa da parte del proprio assicurato, con tutto ciò che questo comporta in termini di verifica delle condizioni di polizza, dei massimali e delle eventuali clausole di esclusione.

Cosa succede quando il medico ha una polizza con massimali insufficienti o clausole restrittive?

La struttura a due passaggi descritta dalla Cassazione espone a un rischio concreto che, nella pratica, può essere significativo: il medico nei confronti del quale viene esercitato il regresso potrebbe avere una polizza con massimali insufficienti rispetto all’importo richiesto, oppure la polizza potrebbe contenere clausole restrittive che limitano la copertura in determinate situazioni.

In questi casi, l’assicuratore della struttura — che ha già pagato l’intero risarcimento e ora vanta un credito di regresso verso il medico — potrebbe trovarsi davanti a un medico che, pur formalmente debitore del regresso, non ha una copertura assicurativa adeguata a soddisfarlo, e potrebbe non avere risorse personali sufficienti.

Questo rischio sottolinea l’importanza, per le strutture sanitarie, di verificare in anticipo l’adeguatezza delle coperture assicurative dei medici che operano al loro interno — anche quelli non dipendenti, come i liberi professionisti in regime di convenzione — e di strutturare contrattualmente i rapporti in modo da ridurre le esposizioni residue.

Il punto pratico per strutture, medici e assicuratori dopo la Gelli-Bianco

La sentenza n. 18559/2026 si inserisce in un contesto in cui la gestione del rischio sanitario richiede una visione complessiva, non limitata al singolo sinistro. Alcune indicazioni operative.

Per le strutture sanitarie: valutare fin dall’inizio del contenzioso la possibilità di chiamare in causa i medici corresponsabili già nel procedimento principale, evitando di dover avviare un separato giudizio di regresso dopo il pagamento del risarcimento. La chiamata in causa precoce permette di definire in un unico procedimento sia la responsabilità verso il paziente, sia la ripartizione interna tra coobbligati.

Per i medici e i professionisti sanitari: verificare con attenzione i massimali e le condizioni delle proprie polizze di responsabilità professionale, avendo presente che — dopo il pagamento del risarcimento da parte della struttura — possono essere destinatari di un’azione di regresso anche per importi significativi, e che sarà loro onere attivare la propria copertura assicurativa per far fronte a quella richiesta.

Per le compagnie assicurative che operano in ambito sanitario: la pronuncia non cambia la sostanza della loro esposizione, ma chiarisce il percorso attraverso cui questa esposizione si materializza — non per azione diretta di un altro assicuratore, ma attraverso la chiamata in causa da parte del proprio assicurato. Questo ha implicazioni sulla gestione dei sinistri e sulla comunicazione con gli assicurati in fase di contenzioso.




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 Paolo Florio

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