Quando il locatore deve pagare le 18 mensilità per la perdita dell’avviamento e i diritti del conduttore se il contratto finisce.
Gestire un negozio o un’attività significa costruire un valore intangibile legato alla clientela e alla posizione. La legge protegge questo valore, definito avviamento, quando il proprietario decide di interrompere l’affitto. Molti commercianti temono di perdere anni di lavoro se costretti a lasciare i locali. Tuttavia, la normativa prevede tutele economiche precise. In questo articolo approfondiremo il tema dello sfratto dal locale commerciale e quando spetta l’indennità di avviamento (ossia per la perdita di clientela). Analizzeremo le regole stabilite dall’articolo 34 della Legge 392/78, che impone al locatore di compensare il conduttore per la perdita della sede. Vedremo che il pagamento è spesso obbligatorio, a prescindere dal danno effettivo subito. Scopriremo insieme i dettagli, le eccezioni e le sentenze più recenti per capire come difendere il proprio investimento e garantire il giusto risarcimento.
A chi spetta l’indennità per la perdita dell’avviamento?
La legge stabilisce che, se la locazione finisce per volontà del proprietario (locatore), quest’ultimo deve versare una somma di denaro all’inquilino (conduttore). Questa regola vale se nell’immobile si svolge un’attività commerciale, industriale, artigianale o turistica, anche se senza fini di lucro. Il diritto al pagamento scatta automaticamente: non serve dimostrare di aver subito un danno concreto o di aver perso clienti.
I giudici hanno chiarito che l’indennità spetta anche se il conduttore sposta l’attività nel locale accanto e non perde neppure un cliente (Cass. 12 maggio 2017 n. 11770). Inoltre, il diritto esiste anche per le attività “B2B”, cioè quelle rivolte ad altri imprenditori e non direttamente ai consumatori finali, come chi stampa manifesti per il cinema (Cass. 25 febbraio 2014 n. 4443). Non è necessario provare che il locale fosse aperto al pubblico se tale destinazione era prevista nel contratto (Cass. 23 ottobre 2023 n. 29303). Anche farmacie, concessionari auto e mediatori immobiliari hanno pieno diritto a questa somma (Cass. 2 aprile 2009 n. 7992; Trib. Bari 5 febbraio 2024).
Quando il locatore non deve pagare l’indennità?
Esistono casi specifici in cui il proprietario non è tenuto a versare nulla. La regola generale è che l’indennità non spetta se la fine del rapporto dipende dal conduttore. Questo accade se l’inquilino decide spontaneamente di andarsene (disdetta o recesso), se viene sfrattato per morosità (mancato pagamento del canone) o se si sposta in locali di sua proprietà (Cass. 28 gennaio 2014 n. 1763).
Inoltre, sono escluse dall’indennità le attività che non comportano contatti diretti con il pubblico (come la vendita all’ingrosso o gli uffici privati non aperti all’utenza indistinta) e le attività professionali (studi di avvocati, medici, commercialisti) (Cass. 16 luglio 2010 n. 16627). Un’altra eccezione riguarda gli immobili complementari a stazioni, porti o centri commerciali, a meno che l’attività non abbia una propria autonomia e un proprio avviamento specifico, come una lavanderia in un centro commerciale che ha fidelizzato la propria clientela (Cass. 23 settembre 2016 n. 18748). Infine, niente indennità se l’attività veniva svolta senza le necessarie autorizzazioni amministrative (Cass. 29 settembre 2000 n. 12966).
Cosa succede se il rinnovo viene rifiutato o la disdetta è tardiva?
Spesso nascono contestazioni quando il proprietario propone un rinnovo a condizioni più onerose. Se il locatore chiede il doppio del canone per rinnovare e l’inquilino rifiuta, il contratto cessa per volontà del locatore, non dell’inquilino. Di conseguenza, il conduttore mantiene il diritto all’indennità (Cass. 10 novembre 2016 n. 22976).
Anche una disdetta inviata in ritardo dal proprietario ha conseguenze importanti. Se il locatore sbaglia i tempi, il contratto si rinnova, ma se l’inquilino decide di andarsene alla scadenza successiva proprio a causa di quella disdetta (anche se tardiva), ha comunque diritto all’indennità. L’importante è che l’uscita non sia una scelta spontanea e immotivata dell’inquilino, ma una conseguenza dell’iniziativa del proprietario (Cass. 22 maggio 2018 n. 12607). Il diritto matura anche se l’inquilino chiude l’attività prima della data di rilascio, purché la disdetta sia già arrivata (Cass. 23 settembre 2015 n. 18812).
È valida la rinuncia all’indennità nel contratto?
Il conduttore è considerato la parte debole del rapporto. Per questo motivo, la legge vieta di inserire nel contratto di affitto iniziale una clausola in cui l’inquilino rinuncia all’indennità di avviamento. Tale patto è nullo, anche se in cambio viene offerto uno sconto sul canone (Cass. 26 febbraio 2020 n. 5127).
Tuttavia, la rinuncia diventa valida se avviene dopo la stipula del contratto, nel corso del rapporto o alla sua fine. In questa fase, le parti sono considerate “alla pari” e possono negoziare. Ad esempio, l’inquilino può rinunciare all’indennità in cambio di una proroga della permanenza nei locali o per chiudere una lite tramite una transazione (Cass. 16 febbraio 2023 n. 4947). Se l’immobile è usato sia per attività commerciale che abitativa, bisogna guardare all’attività prevalente per stabilire se l’indennità è dovuta (Cass. SU 28 ottobre 1995 n. 11301).
Quanto bisogna pagare e quando si devono lasciare i locali?
L’importo dell’indennità è fisso e non modificabile: corrisponde a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 mensilità per le attività alberghiere). Se entro un anno dall’uscita, il proprietario o un nuovo inquilino iniziano nello stesso locale un’attività identica o affine a quella precedente (idonea a sviare la clientela), spetta un’ulteriore indennità di altre 18 mensilità (Cass. 26 novembre 2002 n. 16690).
Il pagamento è una condizione fondamentale per il rilascio. Il locatore non può costringere l’inquilino ad andarsene con l’azione esecutiva finché non ha pagato l’indennità. Il conduttore ha quindi un diritto di ritenzione: può restare nell’immobile fino all’avvenuto saldo, senza che questo riattivi il contratto di affitto (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25736).
Dal punto di vista fiscale, per chi incassa (il conduttore) la somma è tassata e soggetta a IVA al 22%, mentre per chi paga (il locatore) è un costo deducibile (Ris. AE 3 giugno 2005 n. 73/E).
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Angelo Greco
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