Il termine decennale per la revisione della rendita da infortunio non è prescrizione né decadenza: scaduto, il diritto alla revisione non esiste più.

Un lavoratore ha subito un infortunio sul lavoro e percepisce una rendita per inabilità. Col passare degli anni le sue condizioni fisiche cambiano: i postumi peggiorano o migliorano. Può chiedere la revisione della rendita in qualsiasi momento? E cosa succede se il peggioramento si manifesta dopo molti anni dall’infortunio?

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 797 del 1° aprile 2026, ha chiarito con precisione i confini temporali entro cui la revisione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro è possibile. La risposta è netta: decorso il termine di dieci anni dalla data dell’infortunio — o di quindici in caso di malattia professionale — la revisione non può più avere luogo, anche se le condizioni fisiche del lavoratore sono effettivamente cambiate dopo quella data.

Ma c’è un aspetto che rende questa disciplina particolarmente importante da comprendere: quel termine non è né di prescrizione né di decadenza. È qualcosa di più radicale. Di qui la domanda entro quanto tempo si può chiedere la revisione della rendita di inabilità? La questione trova una risposta che incide non sull’esercizio del diritto, ma sulla sua stessa esistenza.

Cos’è la rendita per inabilità e quando può essere revisionata?

La rendita per inabilità è la prestazione economica che l’INAIL eroga al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, quando i postumi permanenti riducono la sua attitudine al lavoro in misura superiore alle soglie previste dalla legge.

La rendita non è fissa per sempre. Le condizioni fisiche del lavoratore possono cambiare nel tempo: i postumi possono aggravarsi, stabilizzarsi o migliorare. Per tenere conto di questi cambiamenti, la legge prevede l’istituto della revisione, disciplinato dall’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro e dall’art. 137 dello stesso decreto per le malattie professionali. La revisione può essere richiesta dall’assicurato oppure disposta d’ufficio dall’Istituto assicuratore, e ha per oggetto il grado di riduzione dell’integrità psicofisica del lavoratore e la conseguente misura della rendita.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 38/2000, art. 13, comma 4, ha esteso l’istituto della revisione anche ai postumi non indennizzabili con rendita, includendo quindi anche le inabilità che danno luogo a indennizzo in capitale. La revisione, oggi, riguarda quindi un ambito più ampio di quello originariamente previsto.

Qual è il termine entro cui si può chiedere la revisione?

L’art. 83, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 fissa in dieci anni dalla data dell’infortunio il termine entro cui può procedersi alla revisione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro. Per le malattie professionali, il termine è di quindici anni ai sensi dell’art. 137, ultimo comma, dello stesso decreto.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha precisato ulteriormente che la scadenza del termine di dieci anni si calcola dalla data di costituzione della rendita per inabilità, non necessariamente dalla data dell’infortunio in senso stretto. Questo momento segna il confine temporale oltre il quale nessuna modifica delle condizioni fisiche del lavoratore può rilevare ai fini della revisione.

Concretamente: se il lavoratore subisce un infortunio, viene costituita la rendita e nel corso dei dieci anni successivi i postumi si aggravano, ha diritto a chiedere la revisione. Se invece l’aggravamento si manifesta dopo il decennio, quella modifica non può più essere presa in considerazione.

Perché il termine non è di prescrizione né di decadenza?

Questa è la parte più tecnica e più importante della sentenza. Il Tribunale ha chiarito che il termine decennale non rientra nelle categorie classiche dei termini processuali.

La prescrizione riguarda l’esercizio di un diritto: il diritto esiste, ma se non viene esercitato entro un certo periodo si estingue. La decadenza riguarda anch’essa l’esercizio: se non si compie un atto entro il termine previsto, si perde la facoltà di compierlo. In entrambi i casi, il diritto in sé è sorto ed esisteva; il decorso del tempo incide sulla possibilità di farlo valere.

Il termine di dieci anni per la revisione funziona in modo diverso. Non incide sull’esercizio del diritto, ma sulla sua esistenza stessa. La legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta — non vincibile da prova contraria — per effetto della quale le condizioni fisiche del titolare della rendita devono ritenersi definitivamente stabilizzate. Superato il decennio, non è che il diritto alla revisione si prescrive o decade: semplicemente, non esiste più la possibilità giuridica che una modifica delle condizioni fisiche rilevi ai fini della revisione.

In altre parole: la legge presume, in modo incontestabile, che dopo dieci anni non ci siano più variazioni rilevanti delle condizioni fisiche che possano giustificare una modifica della rendita. Questa presunzione chiude definitivamente il capitolo della revisione, indipendentemente da ciò che accade nella realtà biologica del lavoratore.

Cosa succede se il lavoratore muore per aggravamento della malattia?

La sentenza affronta anche un tema distinto ma collegato: la rendita ai superstiti, disciplinata dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965. È una prestazione previdenziale che spetta ai familiari del lavoratore deceduto a causa dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, e ha caratteristiche completamente diverse dalla rendita per inabilità.

Il punto fondamentale è che la rendita ai superstiti nasce alla morte del lavoratore, non è una continuazione della rendita che percepiva in vita. I titolari sono i familiari indicati dalla legge, e il diritto non appartiene al patrimonio del defunto: non si trasmette per successione, ma sorge autonomamente in capo ai superstiti.

Da questa autonomia derivano conseguenze importanti. La rendita ai superstiti spetta anche se all’infortunato era stata liquidata in capitale la sua rendita. Non è vincolata dall’accertamento amministrativo dell’esistenza di postumi invalidanti compiuto in vita. E — questo è il punto che connette la questione con il tema della revisione — non è condizionata dal fatto che l’aggravamento della malattia che ha causato la morte sia avvenuto entro i termini previsti per la revisione della rendita del lavoratore deceduto.

Perché la revisione e la rendita ai superstiti sono istituti separati?

Il Tribunale ha chiarito che i due istituti tutelano situazioni diverse e non si condizionano reciprocamente.

La revisione della rendita è diretta all’adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore. Serve a correggere la misura della prestazione in base all’evoluzione delle condizioni fisiche, entro il periodo in cui quella evoluzione è giuridicamente rilevante.

La rendita ai superstiti tutela un rischio diverso: la perdita del sostegno economico che il lavoratore garantiva alla propria famiglia. L’evento protetto è la morte del lavoratore, che la legge presume crei una situazione di bisogno per i familiari. Il fatto che il lavoratore sia morto per un aggravamento della malattia professionale rilevante ai fini della tutela INAIL è sufficiente a far sorgere il diritto dei superstiti, indipendentemente da quando quell’aggravamento si è manifestato rispetto ai termini di revisione della rendita che il lavoratore percepiva.

Un esempio concreto: se un lavoratore ha percepito una rendita per malattia professionale, il termine quindicennale per la revisione è scaduto, ma anni dopo la malattia si aggrava causandone la morte, i familiari hanno comunque diritto alla rendita ai superstiti. Il fatto che l’aggravamento sia avvenuto fuori dal periodo di revisione non priva i superstiti della loro tutela previdenziale.

In sintesi

La revisione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro può essere chiesta solo entro dieci anni dalla costituzione della rendita — quindici per le malattie professionali. Scaduto questo termine, le condizioni fisiche si presumono definitivamente stabilizzate per legge e nessuna modifica successiva può rilevare. Questo termine non è di prescrizione né di decadenza: incide sull’esistenza stessa del diritto. La rendita ai superstiti è invece un diritto autonomo dei familiari, che prescinde dai termini di revisione e nasce alla morte del lavoratore indipendentemente da quando si è manifestato l’aggravamento che l’ha causata.




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 Angelo Greco

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