L’ossessione investigativa del nostro Paese ha generato una pericolosa distorsione del sistema giudiziario, dove le telecamere nascoste e i pedinamenti pretendono di sostituirsi alla scienza medica. Assistiamo quotidianamente a una vera e propria gogna mediatica e penale contro i cosiddetti falsi invalidi, una caccia alle streghe che finisce per colpire chi affronta disabilità gravissime con straordinaria dignità. Il caso della recente pronuncia della Suprema Corte scoperchia un vaso di Pandora ignorato da molti: la presunzione di magistrati e investigatori che, guardando un video, si arrogano il diritto di smentire un esame clinico oggettivo. La giustizia penale non può trasformarsi in un salotto in cui le opinioni personali sui movimenti di un disabile annullano i criteri medico-legali previsti dallo Stato. In un cortocircuito istituzionale senza precedenti, la legge 138/2001 è stata calpestata per due gradi di giudizio, dimostrando quanto sia radicato il pregiudizio secondo cui un disabile debba per forza apparire inerme e incapace per essere creduto.

Qual è il pregiudizio alla base delle indagini sui finti invalidi?

Le indagini di polizia spesso si basano su un cliché cinematografico tanto banale quanto dannoso per i diritti dei cittadini. I detective seguono le persone per strada, filmano una camminata disinvolta e deducono immediatamente l’esistenza di una truffa ai danni delle casse pubbliche. Nel caso recentemente risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31445/2026, un gruppo di non vedenti era stato duramente condannato in ben due gradi di giudizio unicamente perché mostrava una notevole abilità di movimento negli spazi aperti.

I giudici di merito hanno ritenuto che queste persone intascassero le relative indennità in maniera palesemente fraudolenta. L’assunto di base dei magistrati territoriali era che un individuo privo di vista dovesse obbligatoriamente manifestare incertezza, inciampare o mostrare una dipendenza totale dagli altri. Hanno deliberatamente scelto di ignorare il fatto che chi convive con la disabilità da lungo tempo sviluppi un vero e proprio sesto senso, una capacità straordinaria di percepire la propria posizione nello spazio con una precisione che spesso risulta addirittura superiore a quella dei normovedenti.

In che modo i tribunali hanno ignorato le prove mediche e scientifiche?

L’arroganza processuale ha raggiunto il suo apice quando le corti hanno deciso di scavalcare referti medici inoppugnabili pur di far valere il proprio teorema accusatorio. Le difese avevano portato in aula prove granitiche, tra cui il dirimente esame Pev (Potenziali Evocati Visivi), il quale aveva dimostrato per alcuni degli imputati una totale assenza di visus, certificata dalla assoluta mancata risposta al segnale proveniente dalla retina.

Nonostante l’esistenza di queste gravissime patologie oculari fosse acclarata, e malgrado vi fosse un’attestazione ufficiale della condizione di cieco assoluto vidimata e certificata dai competenti enti pubblici, le toghe hanno tirato dritto. Hanno decretato, sulla base di mere impressioni visive, che l’abilità di movimento dei ricorrenti nelle consuete attività quotidiane non fosse compatibile con la patologia dichiarata. Si sono persino spinti ad affermare che tale disinvoltura non fosse spiegabile in alcun modo con la capacità del corpo umano di operare una compensazione utilizzando gli altri sensi, sostituendosi di fatto ai medici specialisti.

Cosa prevede esattamente la normativa calpestata dai magistrati?

Il nostro ordinamento giuridico non lascia spazio alle interpretazioni fantasiose o ai pregiudizi popolari quando si tratta di definire la disabilità visiva. La legge 138/2001 interviene in modo chirurgico, fornendo all’articolo 2 una precisa definizione tecnico-normativa dello status di cieco assoluto. Questa qualifica, per espresso dettato del legislatore, è rigidamente fondata su criteri medico-legali oggettivi e non ha nulla a che vedere con l’incapacità assoluta del soggetto di orientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana.

Il testo normativo, incredibilmente ignorato nei primi due gradi di giudizio, individua tre distinte categorie cliniche per inquadrare la patologia. Esse comprendono la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; la mera percezione dell’ombra, la luce o il moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; e infine la percezione di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento. I magistrati di merito hanno omesso di operare questo doveroso distinguo, compiendo l’errore grossolano di identificare la cecità assoluta unicamente con il buio totale e assoluto, cancellando con un colpo di spugna le altre casistiche previste dallo Stato.

Qual è il ruolo della compensazione sensoriale nelle patologie visive?

La fisiologia umana mette in atto strategie di sopravvivenza e adattamento che non possono essere liquidate con una sentenza basata su riprese video superficiali. Molte delle patologie che colpiscono gli imputati, pur determinando un drammatico azzeramento del visus centrale, non escludono affatto la sopravvivenza di un prezioso residuo campo visivo periferico.

Questo impercettibile rimasuglio visivo è spesso idoneo a consentire al soggetto, attraverso lunghi e faticosi meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva, un eccellente orientamento nello spazio. I giudici di legittimità hanno duramente censurato le precedenti corti proprio per aver chiuso gli occhi di fronte a queste evidenze. Il tribunale ha infatti colpevolmente ignorato le fondate argomentazioni scientifiche portate dalla difesa e ha inspiegabilmente rigettato la richiesta di disporre una perizia ad hoc che avrebbe chiarito ogni dubbio fin dal principio.

Quali sono le conseguenze e le indicazioni della pronuncia di legittimità?

L’intervento dei giudici di Cassazione ha spazzato via un verdetto inquisitorio che era stato raggiunto senza alcuna solida base scientifica, disponendo un inevitabile annullamento con rinvio. La Suprema Corte ha ristabilito il primato della scienza sulle opinioni personali, ricordando al sistema giudiziario che non si può distruggere la vita di un disabile sulla base di filmati decontestualizzati e pregiudizi abilisti.

La Corte di merito che dovrà ora celebrare il nuovo processo in sede di rinvio ha ricevuto un mandato chiaro e inequivocabile: dovrà disporre un accertamento tecnico specifico. I nuovi magistrati saranno obbligati a verificare, affidandosi esclusivamente a criteri scientificamente accreditati, se i comportamenti immortalati e denunciati dagli investigatori siano realmente incompatibili con le gravissime patologie che stanno alla base dell’invalidità riconosciuta. L’indagine dovrà appurare se, al contrario, l’autonomia dimostrata risulti perfettamente compatibile con le condizioni cliniche degli imputati e con la loro forza di adattarsi al buio.




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 Raffaella Mari

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