La presenza di una badante o di un altro familiare non esclude i permessi legge 104. Ecco cosa dice la giurisprudenza e quali sono i limiti.

Avete diritto ai permessi previsti dalla legge 104 per assistere un vostro familiare con disabilità grave. Ma in casa c’è già una badante che lo segue ogni giorno, oppure un altro familiare che abita nella stessa città e dà una mano. Il datore di lavoro sostiene che, in queste condizioni, i permessi non vi spettino. Ha ragione?

No. La risposta è chiara, e la giurisprudenza — a partire dalla Cassazione — lo conferma in modo costante: la presenza di altri soggetti che contribuiscono all’assistenza non esclude il diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non esiste nella legge alcuna disposizione che subordini il diritto all’assenza di altri assistenti, familiari o professionali che siano.

La domanda se i permessi legge 104 spettano anche se c’è una badante o un familiare è una di quelle che molti lavoratori si pongono — spesso perché qualcuno gliel’ha insinuata — e la risposta è sì, con un’unica condizione che rimane invariata: i permessi devono essere usati effettivamente per assistere la persona disabile, non per altre finalità. Entro questo limite, la legge non impone al lavoratore di essere l’unico a occuparsi del familiare malato.

Cosa dice la legge 104 sui permessi per i familiari?

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave, a condizione che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture che garantiscano assistenza sanitaria continuativa.

La norma non richiede che il lavoratore sia l’unico ad assistere il disabile. Non impone che durante i giorni di permesso nessun altro sia presente accanto alla persona assistita. Non prevede che la presenza di una badante o di un altro familiare faccia venir meno il diritto. Semplicemente, non ne parla.

È proprio questa assenza di limitazioni esplicite che la giurisprudenza ha interpretato nel senso più favorevole al lavoratore: se la legge non esclude il diritto in presenza di altri assistenti, quella presenza non può essere invocata dal datore di lavoro per negarlo.

La presenza della badante o di un altro familiare conta?

No, non è ostativa. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha chiarito che non hanno alcun fondamento normativo i rilievi fondati sull’esistenza di altri soggetti che possano occuparsi della persona disabile ai fini della concessione dei permessi (TAR Puglia, Bari, n. 1215 del 2022).

La Cassazione, citata in una sentenza del Tribunale di Salerno, è ancora più diretta: dalla lettura dell’art. 33, comma 3, della legge 104 non si evince che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente portatore di handicap escluda il diritto ai tre permessi mensili retribuiti, perché tale presenza non esclude il bisogno dei permessi (Trib. di Salerno, sez. 1, n. 3077/2017; Cass. n. 27232 del 22 dicembre 2014).

La logica è semplice e concreta. Il lavoratore, per definizione, è impegnato al lavoro per tutto il mese. È ovvio che, nelle sue ore di assenza, qualcun altro si prenda cura del familiare disabile: una badante, un altro congiunto, un vicino. I tre giorni di permesso mensile servono proprio a permettere al lavoratore di farsi carico direttamente dell’assistenza, anche per dare sollievo a chi lo sostituisce nel resto del tempo. Negare i permessi perché esiste una badante significherebbe rovesciare la logica della legge.

Cosa si intende per “assistenza” ai fini della legge 104?

Il concetto di assistenza che giustifica la fruizione dei permessi non va inteso in modo restrittivo, come presenza fisica ininterrotta accanto alla persona disabile. La giurisprudenza ha adottato un’interpretazione ampia e flessibile, che include una vasta gamma di attività svolte nell’interesse della persona assistita (C. App. Bari, n. 1788 del 24 dicembre 2024).

Rientrano nell’assistenza legittimamente prestata durante i permessi: l’aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche o mediche; l’acquisto di generi alimentari, medicinali o altri beni necessari; l’accompagnamento a visite mediche o terapie; le attività di svago o socializzazione per migliorare il benessere psicofisico del disabile; l’organizzazione e la supervisione generale delle cure, anche se materialmente prestate da altri (Trib. di Roma, sez. LV, n. 10959/2016; TAR Lazio, Roma, n. 5803 del 2008).

Questo significa che il lavoratore può usare il giorno di permesso anche per sbrigare commissioni funzionali all’assistenza — andare in farmacia, accompagnare il familiare da un medico, occuparsi di pratiche amministrative legate alla sua condizione — anche mentre la badante è fisicamente presente in casa (Trib. di Roma, sez. LV, n. 10959/2016; C. App. Bari, n. 1788 del 24 dicembre 2024).

Cosa significa “esclusività” dell’assistenza?

In passato la normativa faceva riferimento ai requisiti di “continuità ed esclusività” dell’assistenza, una formula che ha generato incertezze. La giurisprudenza ha chiarito che il termine “esclusività” non va inteso in senso assoluto — cioè come assenza totale di qualsiasi altro soggetto che presti aiuto — ma in senso relativo: significa che il lavoratore che fruisce dei permessi è il soggetto identificato nel nucleo familiare come colui che si fa carico principale dell’assistenza, anche coordinando l’intervento di altri (Trib. di Salerno, sez. 1, n. 3077/2017).

In altre parole: l’esclusività riguarda il ruolo del richiedente rispetto agli altri potenziali fruitori dei permessi, non l’assenza di ogni altro aiuto esterno. Non possono esserci più persone che contemporaneamente fruiscono dei permessi per la stessa persona disabile oltre il limite complessivo di tre giorni mensili, ma è del tutto compatibile che lo stesso disabile sia assistito anche da una badante o da altri familiari che non usufruiscono dei permessi (art. 33, L. n. 104/1992; C. App. Bari, n. 1366 del 4 novembre 2024; Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017).

Quali sono i limiti: quando i permessi possono essere negati o revocati?

La flessibilità interpretativa ha un confine preciso: i permessi devono essere usati effettivamente per finalità di assistenza. Deve sempre esistere un nesso funzionale tra l’assenza dal lavoro e la prestazione di assistenza alla persona disabile. Il tempo liberato dagli obblighi lavorativi deve essere dedicato in via preminente alla soddisfazione dei bisogni del familiare assistito (Trib. di Torino, n. 22 del 29 gennaio 2025; C. App. Roma, n. 1937 del 10 giugno 2024; Cass. civ., sez. L, n. 2157 del 30 gennaio 2025).

L’utilizzo del permesso per finalità puramente personali, ricreative o del tutto estranee all’assistenza integra un abuso del diritto e può comportare sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento (Trib. di Roma, sez. LV, n. 10959/2016; Cass. civ., sez. L, n. 2157 del 30 gennaio 2025). I casi di licenziamento per abuso dei permessi legge 104 sono numerosi nella giurisprudenza: chi trascorre il giorno di permesso in attività ricreative senza alcun collegamento con l’assistenza al familiare disabile rischia di perdere il posto di lavoro.

L’altro limite è il ricovero a tempo pieno del familiare disabile: se la persona è ricoverata in una struttura che garantisce assistenza sanitaria continuativa per 24 ore su 24, il diritto ai permessi non spetta, salvo eccezioni certificate dai sanitari della struttura.

I permessi 104 e il diritto alla sede di lavoro: sono la stessa cosa?

No, e la distinzione è importante. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede anche il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Ma questo diritto ha una natura diversa dai permessi mensili.

Il diritto alla sede è condizionato — “ove possibile” — e comporta una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, che deve contemperare le esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell’azienda o dell’amministrazione (TAR Puglia, Bari, n. 1215 del 2022; C. App. Napoli, n. 2560 del 26 giugno 2024). Può essere negato se le esigenze organizzative lo rendono impossibile.

I permessi mensili, invece, hanno una natura diversa: una volta accertati i presupposti previsti dalla legge, il datore di lavoro non può comprimere quel diritto sulla base di esigenze organizzative (TAR Puglia, Bari, n. 1215 del 2022). Sono due istituti distinti, con regole proprie.

Conclusioni

In sintesi: la presenza di una badante, di una colf o di un altro familiare che assiste la persona disabile non esclude il diritto ai permessi legge 104. La legge non lo prevede, e la giurisprudenza lo conferma in modo unanime. L’unica condizione che rimane ferma è che i permessi vengano usati davvero per assistere il familiare, non per altre finalità. Dentro questo limite, il diritto è pieno e il datore di lavoro non può negarlo.




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 Angelo Greco

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