Se i genitori pagano la casa del figlio sposato, quel bene è personale e non entra in comunione. Ma attenzione alla prova: non basta la dichiarazione al rogito.

I genitori versano i soldi sul conto del figlio affinché compri una casa. Il figlio è sposato in regime di comunione legale dei beni. In caso di separazione, il coniuge può rivendicare metà di quell’immobile?

No, almeno in linea di principio. La casa acquistata con il denaro donato dai genitori è un bene personale del figlio, che non entra nella comunione legale con il coniuge. È quanto ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 21494 del 10 ottobre 2014, in linea con un orientamento già espresso in precedenza (Cass. n. 15778 del 14 dicembre 2000).

Ma c’è un aspetto che molti trascurano e che può fare la differenza in caso di contestazione: la donazione indiretta dei genitori: la casa resta fuori dalla comunione? dipende non solo dal fatto che i soldi provenissero dai genitori, ma anche dalla possibilità di provarlo. E la sola dichiarazione resa davanti al notaio al momento del rogito non è sufficiente a tal fine. La Cassazione lo chiarisce in modo esplicito, e su questo punto vale la pena soffermarsi con attenzione.

Cos’è la donazione indiretta e come si distingue da quella tradizionale?

La donazione tradizionale è l’atto con cui il donante trasferisce direttamente al beneficiario la proprietà di un bene che già gli appartiene: il padre compra un appartamento e lo intestano al figlio con un atto formale di donazione davanti al notaio.

La donazione indiretta funziona diversamente: il donante non trasferisce il bene, ma fornisce al beneficiario il denaro affinché sia quest’ultimo ad acquistarlo autonomamente. Il caso tipico, e di gran lunga il più frequente, è quello del genitore che versa sul conto del figlio la somma necessaria per comprare una casa o un’automobile, evitando così i costi di un doppio passaggio di proprietà.

La differenza pratica è evidente. Ma dal punto di vista giuridico, la qualificazione è meno intuitiva. Si potrebbe pensare che oggetto del regalo sia il denaro. La legge dice invece il contrario: anche nella donazione indiretta, ciò che viene donato non è il denaro, ma il bene acquistato con quel denaro. L’immobile comprato con i soldi dei genitori è, agli occhi del diritto, l’oggetto della donazione, non il mezzo con cui si è realizzata.

Quali altre operazioni possono configurare una donazione indiretta?

L’ipotesi del denaro fornito dai genitori per l’acquisto dell’immobile è la più comune, ma non è l’unica. La giurisprudenza riconosce come donazioni indirette anche altre operazioni: il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio.

Nel caso specifico dell’acquisto immobiliare, la donazione indiretta ricorre in tre situazioni distinte:

  • quando il figlio acquista l’immobile con il denaro appositamente fornito dai genitori prima del rogito;
  • quando i genitori pagano direttamente il prezzo in sede di rogito, contestualmente alla firma del contratto;
  • quando i genitori concludono il contratto di acquisto direttamente a favore del figlio.

In tutti e tre i casi, il risultato giuridico è lo stesso: l’oggetto della donazione è l’immobile, non il denaro, e il bene si considera donato al figlio con tutte le conseguenze che ne derivano.

La casa donata indirettamente entra in comunione con il coniuge?

No. I beni ricevuti per donazione durante il matrimonio sono beni personali del coniuge che li riceve, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lettera b), cod. civ., e non entrano nella comunione legale, salvo che l’atto di donazione non preveda espressamente il contrario.

Poiché nella donazione indiretta l’oggetto della donazione è l’immobile — e non il denaro — la regola si applica integralmente: la casa acquistata con i soldi dei genitori è un bene personale del figlio donatario. In caso di separazione, il coniuge non può rivendicare alcuna quota su quell’immobile.

Questa è, nella maggior parte dei casi, anche l’intenzione dei genitori: beneficiare il proprio figlio in modo che, se il matrimonio dovesse fallire, il regalo non vada perso o debba essere diviso con l’ex coniuge.

Se invece si desidera che l’immobile appartenga a entrambi i coniugi, è sufficiente far intervenire entrambi all’atto di acquisto, intestando il bene a nome di entrambi.

Come si prova la donazione indiretta? Il rogito non basta?

Questo è il punto più delicato, e quello su cui la sentenza della Cassazione offre un chiarimento importante che molti ignorano.

Si potrebbe pensare che sia sufficiente dichiarare davanti al notaio, al momento del rogito, che il prezzo dell’immobile è stato pagato con denaro donato dai genitori. In fondo, il notaio è un pubblico ufficiale e l’atto pubblico ha forza probatoria particolare. La Cassazione ha però chiarito che questa soluzione non è sufficiente.

L’art. 2700 cod. civ. stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza. Ma non fa piena prova della veridicità intrinseca di quelle dichiarazioni. In altre parole: il notaio può attestare che la parte ha dichiarato di aver usato denaro donato dai genitori, ma non può certificare che quella dichiarazione corrisponda al vero (Cass. n. 21494 del 10 ottobre 2014).

La semplice annotazione nel rogito della provenienza del denaro è una presa d’atto di quanto le parti hanno dichiarato, non una prova documentale della donazione. Se il coniuge contesta, quella dichiarazione da sola non è sufficiente a dimostrare che i soldi fossero davvero dei genitori e non del figlio acquirente.

Come ci si tutela allora nella pratica?

Per rafforzare la posizione del figlio donatario in caso di future contestazioni, è opportuno documentare in modo più robusto la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto.

Gli strumenti più efficaci sono la tracciabilità bancaria e la documentazione scritta della donazione. Un bonifico dei genitori verso il figlio, con una causale esplicita che richiami la donazione per l’acquisto dell’immobile, costituisce una prova molto più solida di una semplice dichiarazione al rogito. Ancora meglio è accompagnare il bonifico a un atto scritto — anche non notarile — che documenti l’intenzione dei genitori e la destinazione del denaro.

Se la somma è significativa, vale la pena valutare con il notaio se sia opportuno formalizzare la donazione in modo esplicito. Questo può comportare costi aggiuntivi, ma offre una tutela più robusta in caso di contestazione futura, soprattutto in sede di separazione o di successione.

Quali sono le implicazioni fiscali della donazione indiretta?

Le donazioni indirette, in linea di principio, sono soggette all’imposta di donazione. Tuttavia, esiste un’esenzione rilevante nella pratica: quando alla compravendita dell’immobile si applica l’imposta di registro proporzionale oppure l’IVA, la donazione indiretta che ne è alla base è esente dall’imposta di donazione (art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346/1990).

Nella maggior parte degli acquisti immobiliari ordinari, questa esenzione opera automaticamente: l’acquisto sconta l’imposta di registro o l’IVA, e non si paga ulteriormente l’imposta di donazione sulla provvista fornita dai genitori. È uno dei vantaggi pratici della donazione indiretta rispetto a quella tradizionale, che richiederebbe un atto notarile separato con i relativi costi e imposte.

Conclusioni

In sintesi: la casa acquistata con i soldi donati dai genitori è un bene personale del figlio, fuori dalla comunione legale con il coniuge. In caso di separazione, l’ex non può rivendicare nulla. Ma la prova di questa provenienza non può basarsi solo sulla dichiarazione resa al rogito: serve documentazione bancaria tracciabile e, se possibile, documentazione scritta dell’atto di liberalità. Chi non si cautela rischia di dover dimostrare in giudizio qualcosa che, senza le prove giuste, può diventare molto difficile da sostenere.




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 Angelo Greco

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