In caso di sinistro durante una guida con l’autoscuola, di regola interviene l’assicurazione del veicolo. Ma la responsabilità può coinvolgere autoscuola, istruttore e, solo in casi particolari, anche l’allievo.
Un lettore ci chiede: chi è responsabile se l’allievo fa un incidente con la macchina della scuola guida? Pensiamo soprattutto al caso dell’investimento di un pedone, o a uno scontro con un altro veicolo.
Chi sta imparando a guidare è ancora inesperto e può commettere errori: frenare tardi, sbagliare una manovra, urtare un marciapiede, tamponare un’auto, perdere il controllo del mezzo. Ma se l’incidente avviene durante una lezione di scuola guida o durante l’esame pratico, chi paga i danni?
La risposta, in linea generale e in prima battuta, è questa: i danni causati dalla circolazione del veicolo della scuola guida sono coperti dall’assicurazione RC Auto del mezzo, come avviene per ogni veicolo che circola su strada. La persona danneggiata può quindi chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa, nei limiti del massimale di polizza.
Il discorso cambia, però, a seconda di chi subisce il danno: un terzo, un altro automobilista, un pedone, l’istruttore, l’allievo stesso oppure il veicolo dell’autoscuola. Bisogna, quindi, approfondire l’argomento. Esaminiamo tutti i profili.
L’auto della scuola guida deve essere assicurata?
Sì. I veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione devono essere coperti dalla cosiddetta polizza Rc Auto per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.
In più, i veicoli delle autoscuole hanno una disciplina particolare. Devono essere riconoscibili come mezzi utilizzati per esercitazioni ed esami di guida. L’art. 122 Codice della strada prevede che gli autoveicoli per esercitazioni ed esami siano muniti di apposito contrassegno; per i veicoli delle autoscuole il contrassegno con la lettera “P” è sostituito dalla scritta “scuola guida”.
Alcuni veicoli ad uso autoscuola sono inoltre classificati come veicoli per uso speciale e possono essere dotati di doppi comandi, annotati sulla carta di circolazione. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 ottobre 2015 prevede, per determinate categorie di veicoli, l’equipaggiamento con doppi comandi almeno per frizione e freno, oppure almeno per il freno in caso di cambio automatico.
L’istruttore è responsabile se l’allievo sbaglia?
L’istruttore non è un semplice accompagnatore. La legge gli attribuisce un preciso obbligo di controllo.
L’art. 122 Codice della strada stabilisce che l’aspirante conducente può esercitarsi solo se accanto a lui si trova, in funzione di istruttore, una persona munita dei requisiti richiesti. La norma aggiunge che l’istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo e deve intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Quindi, se l’allievo commette un errore prevedibile o correggibile e l’istruttore non interviene, oppure interviene tardi, può sorgere una responsabilità dell’istruttore e dell’autoscuola di cui fa parte.
La giurisprudenza conferma questo impianto: nelle controversie esaminate (Tribunale di Pistoia, sentenza n.942 del 16 novembre 2023 e Tribunale di Massa, sentenza n.378 del 9 giugno 2024), la responsabilità dell’autoscuola per i danni subiti dall’allievo viene spesso ricondotta alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., perché con l’iscrizione al corso nasce un rapporto contrattuale che comprende anche un obbligo di protezione e vigilanza sull’incolumità dell’allievo.
In altre parole: l’autoscuola non deve solo insegnare a guidare, ma deve organizzare la lezione in modo sicuro, scegliere percorsi adeguati al livello dell’allievo, mettere a disposizione mezzi idonei e affidare la guida a istruttori capaci di prevenire situazioni pericolose.
Si può dire che l’istruttore è “il conducente” del veicolo?
Non è corretto dire, almeno come affermazione letterale, che l’art. 122 Codice della strada considera l’istruttore “il conducente” del veicolo. La norma non usa questa formula. Dice invece che l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo e intervenire in caso di necessità.
La differenza non è solo terminologica. L’allievo è colui che materialmente guida; l’istruttore è il soggetto che deve controllare la guida e intervenire ove occorra. Sul piano pratico, però, questa posizione di controllo può fondare una responsabilità molto forte dell’istruttore e dell’autoscuola.
La norma, infatti, affida la responsabilità della marcia a chi è professionista e possiede i requisiti di perizia necessari per vigilare, insegnare e intervenire tempestivamente. Grazie anche alla presenza dei doppi comandi, l’istruttore ha il preciso dovere di correggere le manovre errate e azionare i freni in extremis per evitare il pericolo.
Di conseguenza, in termini giuridici:
-
ai sensi dell’art. 2054, comma 1, del Codice civile, l’istruttore (in quanto conducente) è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli;
-
il proprietario del veicolo (l’autoscuola) risponde in solido con l’istruttore ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c..
Durante la lezione, l’allievo è materialmente alla guida, ma l’istruttore non è un passeggero: è il soggetto che per legge deve vigilare sulla marcia del veicolo e intervenire tempestivamente per evitare il pericolo. Per questo, in caso di incidente, la responsabilità ricade normalmente sull’autoscuola e sulla sua assicurazione, salvo condotte eccezionali dell’allievo.
Se l’incidente danneggia un’altra auto, chi paga?
Se durante una lezione l’allievo tampona un’altra auto, urta un veicolo parcheggiato o investe un pedone, il danneggiato può chiedere il risarcimento secondo le regole ordinarie della RC Auto.
L’art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Inoltre, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso della scuola guida, il veicolo è normalmente intestato o comunque utilizzato dall’autoscuola. Il terzo danneggiato potrà quindi rivolgersi alla compagnia assicurativa del mezzo e, se necessario, anche ai soggetti responsabili.
Il Codice delle assicurazioni consente infatti al danneggiato di agire direttamente contro l’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.
Se si fa male l’allievo, viene risarcito?
Sì, anche l’allievo può avere diritto al risarcimento se subisce lesioni durante la lezione o l’esame.
L’allievo alla guida viene generalmente equiparato a un terzo trasportato ai fini della copertura assicurativa. Pertanto, l’assicurazione obbligatoria dell’autoscuola risarcisce:
-
i danni causati a terzi (pedoni, altri veicoli coinvolti, beni pubblici o privati);
-
i danni fisici subiti dall’allievo stesso (lesioni personali, spese mediche e danno biologico).
Inoltre, secondo la giurisprudenza (Tribunale di Torre Annunziata – sentenza 30 ottobre 2025, n. 2424; Tribunale di Pavia, sentenza n. 1620/2022; Cass. Civ., Sez. 6, n. 8849 del 31-03-2021), l’allievo che si iscrive alla scuola guida instaura un rapporto contrattuale con l’autoscuola. Da questo rapporto deriva non solo l’obbligo di insegnare, ma anche quello di proteggerne la sicurezza durante l’attività pratica.
A tal proposito va sottolineato che, con l’iscrizione, l’autoscuola non assume solo l’obbligo di impartire lezioni, ma anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza sull’incolumità dell’allievo. Questo si traduce nell’obbligo per l’istruttore di:
-
assicurare un’adeguata e costante vigilanza (evitando distrazioni);
-
fornire istruzioni prudenti e corrette;
-
scegliere luoghi d’esercitazione idonei all’esperienza dell’allievo;
-
graduare la difficoltà delle manovre richieste.
Se l’allievo subisce un danno (c.d. “danno auto-inferto”) durante la lezione, ai sensi dell’art. 1218 c.c. gli basterà dimostrare l’esistenza del contratto e che il sinistro è avvenuto durante la lezione. Sarà l’autoscuola a dover dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa imprevedibile, inevitabile o da colpa esclusiva dell’allievo.
Quindi, per ottenere il risarcimento, l’allievo deve provare:
- di essere iscritto all’autoscuola;
- che l’incidente è avvenuto durante una lezione o un’attività collegata;
- di aver subito un danno.
A quel punto, spetta all’autoscuola dimostrare che l’incidente è dipeso da una causa non imputabile, imprevedibile e inevitabile, oppure da una condotta esclusiva dell’allievo.
Questo è un passaggio importante: non basta dire che “ha sbagliato l’allievo”. L’allievo è, per definizione, una persona che sta imparando. Proprio per questo l’istruttore deve valutare il suo livello di preparazione, scegliere un percorso adeguato e intervenire prontamente, come abbiamo detto prima, se la manovra diventa pericolosa.
E se l’allievo danneggia la macchina dell’autoscuola?
La RC Auto serve a coprire i danni provocati a terzi dalla circolazione del veicolo. Non è detto che copra automaticamente anche i danni subiti dal veicolo della scuola guida. Per quelli può essere necessaria una garanzia diversa, come una polizza kasko o altra copertura accessoria.
Quindi, se l’allievo, ad esempio, urta un muretto o un marciapiede e così facendo danneggia solo l’auto dell’autoscuola, bisogna verificare:
- il contratto stipulato tra allievo e autoscuola;
- le condizioni generali della polizza;
- l’eventuale presenza di franchigie;
- la condotta concreta dell’allievo;
- se l’istruttore poteva evitare il danno intervenendo con i doppi comandi.
In via ordinaria, l’allievo non dovrebbe essere chiamato a pagare per il semplice errore di guida commesso durante una normale lezione, perché l’errore è fisiologico nell’apprendimento. Diverso sarebbe il caso di una condotta gravemente imprudente, volontaria o del tutto estranea alle istruzioni ricevute, come vedremo nel paragrafo seguente.
Quando può pagare l’allievo?
La responsabilità dell’allievo è possibile, ma non è la regola. Può emergere quando il comportamento dell’allievo è talmente anomalo, imprevedibile o volontario da rendere impossibile l’intervento dell’istruttore. Ad esempio, ciò si verifica quando:
- l’allievo ignora deliberatamente un ordine chiaro dell’istruttore;
- accelera volontariamente contro un ostacolo;
- tiene una condotta dolosa;
- si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe;
- nasconde condizioni che gli impediscono di guidare in sicurezza;
- compie una manovra improvvisa, del tutto imprevedibile e non evitabile nemmeno con l’intervento dell’istruttore.
La giurisprudenza considera anche la possibilità di un concorso di colpa dell’allievo, soprattutto quando questi abbia già svolto diverse lezioni e abbia acquisito un minimo di capacità di controllo del mezzo. In tal caso, il risarcimento può essere ridotto in proporzione alla responsabilità attribuita all’allievo.
Ad esempio, il Tribunale di Massa (sentenza n.378 del 9 giugno 2024) ha riconosciuto un concorso di colpa dell’allievo quando, pur essendo alle prime armi, aveva già effettuato un numero di lezioni tale da presupporre un certo grado di conoscenza del mezzo e delle regole di guida. Il caso riguardava la caduta durante un’esercitazione su un percorso d’esame; il giudice ha ravvisato un concorso di pari responsabilità tra allieva e istruttore. Da un lato, l’istruttore avrebbe dovuto valutare meglio le capacità dell’allieva e adottare maggiori cautele (come l’uso di protezioni o auricolari); dall’altro, l’allieva, essendo all’ottava lezione, è stata ritenuta in parte responsabile per l’errore di guida dovuto alla sua imperizia.
L’autoscuola risponde anche per colpa dell’istruttore?
Sì. Se l’istruttore sbaglia, l’autoscuola può essere chiamata a rispondere. Questo avviene perché l’istruttore opera nell’interesse e nell’organizzazione dell’autoscuola. Se durante la lezione l’istruttore si distrae, dà istruzioni sbagliate, sceglie un percorso troppo difficile o non interviene tempestivamente, la responsabilità può ricadere sull’autoscuola.
La giurisprudenza richiama, a questo proposito, l’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Tradotto in parole semplici: se l’autoscuola usa un istruttore per adempiere al contratto con l’allievo, risponde anche degli errori, negligenze e trascuratezze dell’istruttore.
E se l’incidente avviene durante l’esame di guida?
Le stesse regole che abbiamo illustrato valgono, in larga parte, anche durante l’esame pratico. Perciò, se durante l’esame avviene un sinistro, occorrerà verificare chi aveva il controllo della situazione, quale condotta abbia tenuto il candidato, se l’istruttore o l’esaminatore potessero intervenire e se il danno sia riconducibile alla circolazione del veicolo. In linea generale, però, resta centrale la copertura assicurativa del mezzo.
Con il foglio rosa cambia qualcosa?
Una precisazione sul foglio rosa che, come sappiamo, costituisce un’abilitazione alla guida, seppur con limitazioni.
Se l’incidente avviene in una situazione non idonea o violando le prescrizioni amministrative del foglio rosa (es. circolazione su strade eccessivamente trafficate), ciò costituisce un illecito amministrativo ma non invalida il titolo abilitativo.
Le clausole assicurative che escludono la copertura per conducente “non abilitato” non sono quindi opponibili all’allievo munito di regolare foglio rosa (Tribunale di Cagliari – sentenza 31 marzo 2026, n. 839).
Cosa deve fare chi subisce il danno?
Chi subisce un danno durante una lezione o un esame di scuola guida e vuole essere risarcito dovrebbe:
- identificare il veicolo dell’autoscuola e la relativa compagnia assicurativa;
- compilare, se possibile, il modulo di constatazione amichevole (CAI, detto anche CID);
- raccogliere i dati dell’istruttore, dell’allievo e di eventuali testimoni;
- fare foto del luogo, dei veicoli e dei danni;
- in caso di lesioni, recarsi subito al pronto soccorso;
- conservare certificati medici, ricevute, preventivi e fatture;
- inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.
Se il danneggiato è l’allievo, sarà utile conservare anche documenti che provano l’iscrizione all’autoscuola, il calendario delle lezioni e ogni elemento utile a dimostrare che l’incidente è avvenuto durante l’attività didattica.
Conclusione
In caso di incidente durante una lezione di scuola guida, di regola i danni causati a terzi sono coperti dalla RC Auto del veicolo dell’autoscuola. L’allievo, se subisce lesioni, può chiedere il risarcimento all’autoscuola e alla compagnia assicurativa, facendo valere l’obbligo di protezione e vigilanza che nasce dal rapporto contrattuale.
L’istruttore, però, rimane il soggetto che deve vigilare sulla marcia del veicolo e intervenire tempestivamente per evitare il pericolo. Se non lo fa, può essere ritenuto corresponsabile.
L’allievo, invece, può essere chiamato a rispondere solo in casi particolari: se tiene una condotta dolosa, gravemente imprudente, imprevedibile o contraria alle istruzioni ricevute. Il semplice errore di guida rientra nel rischio tipico dell’attività di apprendimento e normalmente resta nell’area di responsabilità dell’autoscuola e della sua copertura assicurativa.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Remer
Source link






