La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la presunzione che equipara i prelievi a compensi non dichiarati per i lavoratori autonomi. Per loro non scatta l’onere di giustificare i prelievi. Per i versamenti, invece, la presunzione vale per tutti.
L’Agenzia delle Entrate accede ai conti correnti di un contribuente e nota una serie di prelievi non giustificati da scritture contabili. Per un imprenditore, quei prelievi vengono presunti come ricavi non dichiarati: si presume che il denaro sia stato usato per acquisti in nero di fattori produttivi, che a loro volta abbiano generato ricavi nascosti. Ma per un avvocato, un medico, un ingegnere, un consulente — per chiunque eserciti lavoro autonomo — vale la stessa regola?
La domanda che molti professionisti si pongono quando ricevono un avviso di accertamento fondato sui movimenti bancari è se i prelievi dal conto siano ricavi in nero per il libero professionista come per l’imprenditore: la risposta è no, e arriva direttamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014. Per i lavoratori autonomi la presunzione che lega i prelievi non giustificati ai compensi non dichiarati è stata dichiarata incostituzionale. Il professionista non deve giustificare i propri prelievi. L’imprenditore, invece, sì — entro certi limiti.
Come funziona la presunzione per gli imprenditori
L’art. 32, comma 1, n. 2), del Dpr n. 600 del 1973 attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di utilizzare i dati risultanti dai conti correnti bancari come base per le rettifiche e gli accertamenti. Per i titolari di reddito d’impresa, la norma stabilisce che sia i versamenti sia i prelievi non risultanti dalle scritture contabili si presumono ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
La logica della presunzione sui prelievi segue una catena di due passaggi: il prelievo non giustificato si presume utilizzato per un acquisto in nero di fattori produttivi — una materia prima, un servizio, manodopera — e quel fattore produttivo si presume abbia generato un ricavo anch’esso non contabilizzato. La Corte Costituzionale ha ritenuto questo meccanismo ragionevole per l’attività d’impresa, che si caratterizza per la necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi (Corte Cost. n. 228/2014).
Per gli imprenditori, quindi, scatta l’onere di giustificare i prelievi non annotati in contabilità, indicandone il beneficiario, per superare la presunzione. Il legislatore ha però introdotto soglie minime: la presunzione opera solo per prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili. Al di sotto di questi importi, la presunzione non si applica (art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016). La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa impostazione con la sentenza n. 10 del 2023.
La sentenza che ha cambiato tutto per i professionisti
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 nella parte in cui estendeva la presunzione sui prelievi anche ai compensi dei lavoratori autonomi. La Consulta ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva — artt. 3 e 53 Cost. — equiparare imprenditori e professionisti sotto questo profilo.
Le ragioni della distinzione sono tre. La prima è la preminenza del lavoro proprio: l’attività del lavoratore autonomo si caratterizza per la centralità dell’apporto personale e la marginalità dell’apparato organizzativo, che è ancora più accentuata nelle professioni liberali. La seconda è la promiscuità fisiologica dei conti: i lavoratori autonomi, anche in regime di contabilità semplificata, mescolano legittimamente entrate e spese professionali con quelle personali. Un prelievo può benissimo essere destinato alle spese di casa, alle vacanze, a un regalo — e non c’è nessun motivo logico per presumere che sia andato a finanziare un investimento professionale. La terza è l’arbitrarietà della presunzione: per un professionista è semplicemente arbitrario ipotizzare che i prelievi non giustificati siano stati destinati a investimenti nell’ambito dell’attività e che questi abbiano a loro volta generato compensi non dichiarati.
Le conseguenze pratiche per il professionista
Il risultato è netto. Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i prelievi bancari non giustificati non possono essere presunti come compensi non dichiarati. L’onere di dimostrare la destinazione dei prelievi non sussiste, perché la presunzione stessa è stata eliminata dall’ordinamento per questa categoria. La Cassazione si è conformata a questo principio con la sentenza n. 1307 del 2019 e in numerose pronunce successive.
Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento a un professionista fondato sui prelievi bancari, quella parte dell’accertamento è illegittima. Il professionista può impugnarlo facendo valere l’incostituzionalità della presunzione applicata, senza dover giustificare uno per uno i prelievi.
La zona grigia: figure ibride tra autonomia e impresa
Non tutto è così netto per le figure che si collocano a metà strada tra lavoro autonomo e attività d’impresa. La giurisprudenza ha affrontato casi come gli agenti di commercio, che sono iscritti alla Camera di Commercio e dichiarano il reddito nel quadro RG — quello dei redditi d’impresa — della dichiarazione dei redditi.
In diverse sentenze le Corti di Giustizia Tributaria hanno ritenuto che queste figure vadano assimilate all’imprenditore, escludendole dal perimetro della sentenza n. 228/2014. L’inquadramento fiscale nel quadro RG viene in questi casi considerato indicativo della natura imprenditoriale dell’attività.
Tuttavia alcune decisioni più recenti valorizzano un approccio sostanziale: anche se un’attività è formalmente dichiarata come d’impresa, se di fatto è priva di organizzazione di capitali e lavoro altrui e si basa prevalentemente sul lavoro personale, la presunzione potrebbe essere esclusa. La questione non è ancora del tutto stabilizzata, e chi si trova in questa zona grigia deve valutare caso per caso con l’assistenza di un professionista (CGT Roma n. 6927/2025).
L’eccezione che vale per tutti: i versamenti sono sempre presunti
C’è un punto su cui la sentenza della Corte Costituzionale non ha inciso: i versamenti. La declaratoria di incostituzionalità riguarda esclusivamente i prelievi. La presunzione che i versamenti ingiustificati su un conto corrente costituiscano ricavi o compensi non dichiarati rimane pienamente valida e applicabile sia per gli imprenditori sia per i lavoratori autonomi (Cass. civ. n. 3416/2026; CGT Calabria n. 2611/2022; CGT Sicilia n. 2795/2024).
Questo significa che ogni contribuente — professionista o imprenditore — ha l’onere di fornire la prova analitica che i versamenti non giustificati non costituiscono materia imponibile. Se entrano soldi nel conto e non si sa da dove vengono, il problema si pone per tutti. La protezione introdotta dalla Corte Costituzionale riguarda solo i soldi che escono, non quelli che entrano.
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Angelo Greco
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