Quando il mancato invio della merce è una truffa?
La linea di confine tra un problema civile (inadempimento contrattuale) e un reato è sottile ma fondamentale. Se paghi per un bene e non lo ricevi, non sei automaticamente vittima di una truffa penale. I giudici hanno chiarito che il semplice pagamento della merce senza garanzie, seguito dalla mancata consegna, integra solo un inadempimento di natura civilistica se mancano elementi di inganno (Tribunale Napoli sez. I, 04/10/2018, n. 9832).
Si parla invece di truffa contrattuale quando esiste un dolo iniziale. Questo significa che il venditore, fin dal momento in cui ha pubblicato l’annuncio, non aveva alcuna intenzione di spedire il bene. Un segnale inequivocabile di questa volontà truffaldina è la condotta successiva al pagamento: se il venditore incassa l’acconto o l’intero prezzo e poi si rende irreperibile, non rispondendo più a telefonate o messaggi, commette reato. Tale irreperibilità dimostra che l’offerta online era solo un pretesto per ottenere un ingiusto profitto (Tribunale Genova sez. I, 07/10/2021, n. 3842; Tribunale Napoli sez. IX, 24/01/2020, n. 12274).
Quali sono gli artifizi e raggiri sul web?
Perché scatti la truffa, è necessario che il venditore metta in atto artifizi o raggiri. Nel mondo digitale, questi non devono essere per forza messe in scena complesse. Il mezzo fraudolento si concretizza in qualsiasi comportamento capace di creare una falsa apparenza e indurre in errore l’acquirente (Tribunale Taranto sez. I, 15/06/2022, n. 1638).
Ecco alcuni esempi pratici giudicati dai tribunali:
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vendita di beni inesistenti: pubblicizzare un prodotto che non si possiede è un raggiro. Anche se l’annuncio è su un sito serio e noto (come eBay), l’utilizzo di tale piattaforma serve proprio a dare una parvenza di onestà per ingannare chi compra (Tribunale Frosinone, 01/10/2020, n. 1067; Tribunale Roma sez. VIII, 04/02/2016, n. 1066);
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silenzio malizioso: anche tacere su circostanze importanti o sulla volontà di non vendere realmente integra l’elemento oggettivo del raggiro, poiché finalizzato a ottenere il consenso della vittima (Tribunale Potenza, 28/02/2022, n. 163; Tribunale Napoli, 06/04/2018, n. 3406);
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false inserzioni social: un annuncio falso su Facebook, seguito da contatti telefonici per rassicurare l’acquirente e farsi pagare, costituisce una tecnica idonea a trarre in inganno (Tribunale Nola, 22/01/2021, n. 2107);
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servizi “gratuiti” ingannevoli: offrire la visione gratuita di film online chiedendo dati anagrafici, per poi inviare richieste di pagamento e solleciti, è una condotta truffaldina (Tribunale Campobasso, 01/03/2016, n. 11);
La distanza fisica è un’aggravante per il truffatore?
Sull’applicazione dell’aggravante della minorata difesa (che prevede pene più severe se la vittima è ostacolata nella difesa), la giurisprudenza ha mostrato orientamenti diversi.
Un orientamento sostiene che la distanza tra venditore e acquirente, tipica delle vendite online, indebolisce la capacità di reazione della vittima, configurando l’aggravante (Cassazione penale sez. II, 29/09/2016, n. 43705).
Tuttavia, pronunce più recenti hanno stabilito che nelle trattative online l’aggravante non sussiste automaticamente. Questo perché l’acquirente, scegliendo di comprare sul web senza vedere il bene, accetta consapevolmente il rischio connesso alla mancanza di contatto diretto (Tribunale Pescara, 11/04/2022, n. 912; Tribunale Pescara, 22/10/2020, n. 1709). La situazione di debolezza esiste, ma fa parte della natura stessa della transazione digitale.
Chi risponde se il venditore è un prestanome o risiede all’estero?
Identificare il colpevole è spesso complesso. I giudici hanno stabilito che non può essere ritenuto responsabile della truffa un soggetto che risulti solo formalmente intestatario della carta prepagata su cui sono finiti i soldi, se agisce come ignaro prestanome. Se questa persona, magari in condizioni economiche precarie e priva di strumenti tecnologici (computer o smartphone), si è prestata a favore di uno sconosciuto fidandosi, non può essere condannata per la truffa materiale (Tribunale Ferrara, 16/06/2022, n. 665).
Al contrario, chi predispone appositamente carte (come le carte LIS) per operazioni truffaldine non potrà beneficiare delle attenuanti generiche (Tribunale Napoli sez. I, 18/10/2018, n. 1640).
Inoltre, il reato si considera commesso in Italia anche se la piattaforma di vendita è straniera, purché l’annuncio sia pubblicato in Italia, il bene sia proposto sul territorio nazionale e i truffatori usino numerazioni telefoniche italiane (Tribunale Treviso, 21/02/2022, n. 1105).
Truffe seriali: è un unico disegno criminoso?
Chi commette molte truffe online usando lo stesso metodo non sempre beneficia del riconoscimento della “continuazione” (istituto che limita l’aumento di pena). La Cassazione ha precisato che l’uso reiterato di un sito internet per commettere più reati non dimostra di per sé un’unica predeterminazione criminosa. La rete è considerata una piattaforma neutra: sfruttare la sua tecnologia per colpire vittime diverse e sconosciute (“in incertam personam”) può indicare decisioni autonome e distinte per ogni colpo, escludendo il vincolo della continuazione (Cassazione penale sez. I, 10/05/2022, n. 29800).
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Angelo Greco
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