Quando la sanzione per eccesso di velocità è nulla. Senza la prova della taratura annuale Accredia e dell’omologazione il verbale cade.
Ricevere una sanzione per aver superato i limiti di velocità è sempre un evento spiacevole, che comporta un esborso economico e spesso il rischio di perdere punti sulla patente. Di fronte alla notifica di un verbale, l’automobilista tende spesso a dare per scontato che la rilevazione effettuata dalla Polizia o dai Vigili Urbani sia corretta e incontestabile. Si presume che lo strumento elettronico utilizzato, il cosiddetto autovelox, sia infallibile e perfettamente in regola. Tuttavia, la realtà giuridica è ben diversa e offre precise garanzie al cittadino. Le macchine, come ogni dispositivo tecnologico, sono soggette a usura e necessitano di manutenzione costante e certificata. Molti utenti della strada si chiedono: se la multa con autovelox non tarato è valida anche senza controlli. La risposta arriva dai tribunali e impone all’Amministrazione un rigore assoluto.
Non basta che l’apparecchio sia stato acceso e posizionato sulla strada. La legge richiede che la sua affidabilità sia certificata da documenti specifici e aggiornati. Se manca la prova che il dispositivo è stato controllato da laboratori accreditati, la misurazione della velocità non ha valore legale. In questo articolo spiegheremo nel dettaglio quali sono i documenti che il Comune deve esibire in giudizio, la differenza fondamentale tra omologazione e autorizzazione e perché la parola degli agenti non basta a garantire il funzionamento della macchina, basandoci sui principi stabiliti dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Chi deve dimostrare che l’autovelox funziona bene?
La regola generale in materia di sanzioni amministrative inverte l’onere della prova rispetto a quanto si potrebbe pensare. Quando il conducente sanzionato contesta il funzionamento dello strumento, non spetta a lui dimostrare che l’autovelox era rotto. Al contrario, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare che il dispositivo era perfettamente funzionante.
L’ente sanzionatore (Comune o Prefettura) deve provare che l’apparecchio ha superato le verifiche periodiche imposte dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. n. 113/2015). Se in giudizio il destinatario della sanzione deduce un malfunzionamento, la prova positiva grava interamente sull’ente pubblico. Se il Comune non deposita i certificati aggiornati, il giudice non può dare per scontato che la velocità rilevata fosse quella reale e deve annullare la multa.
Basta la parola degli agenti nel verbale?
Un errore comune è credere che il verbale redatto dagli agenti di polizia faccia “piena prova” di tutto ciò che vi è scritto, compreso il corretto funzionamento dell’autovelox. La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2025, n. 31876) ha chiarito che non è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale.
Il verbale ha fede privilegiata solo per ciò che gli agenti vedono o compiono direttamente (ad esempio: “abbiamo fermato il veicolo targa X”), ma non per i dati tecnici. L’attestazione del buon funzionamento scaturisce da una mera percezione sensoriale degli agenti al momento del rilievo, che non hanno le competenze tecniche per dire se un radar è calibrato o meno. Pertanto, la dichiarazione “apparecchio regolarmente funzionante” scritta dagli agenti non ha valore di prova scientifica e non basta a rendere legittima la multa.
Autorizzazione e omologazione sono la stessa cosa?
Questo è uno dei punti più dibattuti e spesso confusi dalle amministrazioni locali. I giudici hanno stabilito un principio fermo: l’omologazione necessaria dello strumento non coincide con la semplice autorizzazione.
L’ordinanza “spartiacque” (Cass. civ., ord. n. 10505 del 18/04/2024), richiamata dalla pronuncia in esame, specifica che i due procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità differenti.
Le circolari ministeriali che tentano di equiparare i due concetti restano «meri atti amministrativi non provvedimentali» e non possono superare la legge. Di conseguenza, se un autovelox è solo autorizzato ma non omologato, non può essere utilizzato per emettere multe valide.
Chi può certificare la taratura dello strumento?
Perché la multa sia valida, l’autovelox deve essere sottoposto a una taratura annuale. Non basta una verifica fatta una volta sola quando l’apparecchio è stato comprato. Ma chi deve fare questi controlli? La normativa (D.M. Infrastrutture n. 282/2017) è molto rigida.
Le verifiche iniziali e periodiche devono essere eseguite da soggetti operanti in conformità a specifiche norme tecniche (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005). In pratica, i controlli devono essere fatti da laboratori di taratura accreditati da Accredia.
Accredia è l’unico organismo nazionale di accreditamento designato dalla legge (L. n. 99/2009, art. 4). In alternativa, sono validi solo organismi esteri firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Se il certificato di taratura proviene da un’azienda non accreditata o dal costruttore stesso senza le dovute certificazioni terze, la taratura non è valida.
Cosa succede se manca la prova dei controlli?
Se nel corso del giudizio emerge che manca la prova della taratura annuale o dell’omologazione, la conseguenza è l’annullamento totale del provvedimento. Non si tratta solo di non pagare la somma di denaro: vengono cancellate anche le sanzioni accessorie.
Nel caso specifico esaminato dai giudici (Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2025, n. 31876), è stato accolto il ricorso di una società ed è stato annullato il verbale che prevedeva anche la decurtazione dei punti dalla patente del conducente.
Il Tribunale aveva sbagliato a ritenere valida la multa solo perché il verbale citava una verifica fatta cinque mesi prima, senza però avere riscontro documentale della certificazione Accredia e dell’omologazione. In sintesi: niente documenti tecnici conformi, niente multa e punti salvi.
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Paolo Florio
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