Se i temi sono già noti da precedenti assemblee, il condomino non può lamentare violazione del diritto di informazione. La Cassazione 12591/2026 fissa i limiti. Ecco le regole.
Un condomino impugna una delibera assembleare sostenendo che la convocazione non era stata accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno — in particolare una transazione con l’impresa incaricata di lavori straordinari. Sostiene di non essere stato messo in condizione di partecipare informato all’assemblea.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 12591 del 4 maggio 2026, rigetta il ricorso. Non esiste un obbligo generalizzato di allegare alla convocazione tutta la documentazione contabile o tecnica relativa ai punti all’ordine del giorno. Se i temi erano già stati trattati in precedenti assemblee e il condomino ne era a conoscenza — tanto da aver impugnato anche le delibere precedenti — non si configura alcuna violazione del diritto di informazione.
La domanda su se l’amministratore debba inviare tutti i documenti con la convocazione richiede di capire qual è il contenuto effettivo del diritto di informazione del condomino e quando la sua mancata soddisfazione rende invalida la delibera.
Il diritto di informazione del condomino: contenuto e limiti
Il condomino ha diritto di essere informato sugli argomenti che saranno discussi in assemblea e di poter partecipare in modo consapevole alla votazione. Questo diritto è tutelato dall’obbligo di convocazione con avviso contenente l’ordine del giorno — disciplinato dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. — e dal diritto di accesso ai documenti condominiali sancito dall’art. 1130-bis cod. civ.
Ma la Cassazione ha chiarito in più pronunce — tra cui le sentenze n. 25693/2018, n. 15996/2020 e n. 21271/2020, richiamate nell’ordinanza del 2026 — che il diritto all’informazione non coincide con l’obbligo per l’amministratore di allegare sistematicamente tutta la documentazione tecnica e contabile a ogni convocazione. Questi sono due piani distinti: il diritto di essere convocati con un ordine del giorno chiaro e comprensibile, e il diritto di accedere ai documenti su richiesta specifica.
Quando non è necessario allegare i documenti alla convocazione
L’ordinanza n. 12591/2026 individua una situazione specifica in cui l’omessa allegazione dei documenti non lede il diritto di informazione: quando i temi all’ordine del giorno sono già stati oggetto di precedenti assemblee e il condomino ne può presumibilmente conoscere il contenuto.
Se un condominio ha tenuto più assemblee sullo stesso argomento — ad esempio una serie di riunioni per seguire l’avanzamento di lavori straordinari, le problematiche con l’impresa appaltatrice e la successiva transazione — sarebbe poco pratico e ridondante esigere che l’amministratore reinvii a ogni convocazione tutta la documentazione già trasmessa o discussa nelle sedute precedenti. I condomini che hanno partecipato alle riunioni precedenti conoscono già il contesto e non hanno bisogno di ricevere nuovamente gli stessi atti.
Nel caso concreto, il condomino ricorrente aveva addirittura impugnato le delibere delle assemblee precedenti sullo stesso tema: conosceva perfettamente le questioni in discussione. Sostenere di non essere stato informato adeguatamente — avendo dimostrato, attraverso le proprie impugnazioni, di essere pienamente al corrente dei fatti — non è stato ritenuto credibile.
La richiesta di documenti deve essere specifica e tempestiva
L’ordinanza chiarisce un altro punto rilevante: il condomino che vuole visionare ed estrarre copia dei documenti prima di un’assemblea deve farlo con una richiesta specifica e pertinente, correlata all’assemblea che sta per tenersi.
Nel caso in esame, la richiesta di documenti prodotta dal ricorrente era stata inviata circa dieci mesi prima dell’assemblea impugnata. Il giudice ha ritenuto che quella richiesta non fosse correlata all’assemblea poi effettivamente convocata: si trattava di una richiesta generica e temporalmente distante, non di una richiesta formulata in vista di quella specifica riunione.
Questo significa che il condomino che voglia esercitare efficacemente il proprio diritto di accesso ai documenti prima di un’assemblea deve attivarsi in prossimità della convocazione, con una richiesta che faccia riferimento agli specifici argomenti all’ordine del giorno.
Quando invece l’omessa documentazione può invalidare la delibera
La pronuncia non significa che l’amministratore possa sempre fare a meno di allegare documenti alla convocazione. Esistono situazioni in cui l’omessa trasmissione della documentazione può incidere sulla validità della delibera.
Se all’ordine del giorno c’è un argomento nuovo — una proposta di lavori mai discussa in precedenza, l’approvazione di un nuovo contratto, la modifica del regolamento — e i condomini non hanno mai avuto modo di conoscere i dettagli della proposta, la mancata allegazione dei documenti essenziali può ledere il diritto di partecipare informati alla votazione.
La regola che emerge dalla giurisprudenza non è quindi “mai necessario allegare documenti” ma piuttosto: l’obbligo di allegazione dipende dalla novità dell’argomento e dalla conoscenza pregresse dei condomini. Se i temi sono già noti, l’allegazione non è necessaria. Se i temi sono nuovi e complessi, l’allegazione può essere necessaria per garantire una partecipazione informata.
Le conseguenze pratiche per gli amministratori
L’ordinanza offre indicazioni utili per la gestione delle convocazioni. L’amministratore non è tenuto a inviare ogni volta tutta la documentazione accumulata su un tema, specialmente se quell’argomento è già stato oggetto di discussione in precedenti assemblee. Questo non lo esime però dall’obbligo di garantire ai condomini che lo richiedono l’accesso ai documenti pertinenti.
Per ridurre il rischio di impugnazioni, è buona prassi indicare nell’avviso di convocazione che i documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno sono disponibili presso lo studio dell’amministratore o su una piattaforma digitale dedicata, e che i condomini possono richiederne copia. Questo adempimento trasparente dimostra la disponibilità dei documenti e sposta sull’interessato l’onere di attivarsi per ottenerli.
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Angelo Greco
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