Con la chiusura degli scrutini finali, per molte scuole italiane è tempo di fare i conti con le misure da adottare per gli studenti con giudizio sospeso, in una o più discipline (il numero max per studente è individuato dal Collegio docenti). Un appuntamento fisso del calendario scolastico che, sebbene noto, continua ogni anno a sollevare interrogativi: la scuola è obbligata ad attivare i corsi di recupero? Gli studenti devono parteciparvi? I docenti sono tenuti a svolgerli? E quanto vengono pagati? Vediamo di seguito alcuni degli elementi più importanti che riguardano la materia
Il giudizio sospeso
In caso di una o più insufficienze maturate al termine dell’anno in sede di scrutinio, in coerenza con quanto stabilito a livello collegiale dalle singole istituzioni scolastiche, lo studente non è immediatamente ammesso all’anno successivo.
Il giudizio, infatti, in questi casi si definisce sospeso. Questo significa che la valutazione del consiglio di classe assume carattere provvisorio.
Una volta effettuate le prove di verifica nel periodo selezionato dalla scuola (e comunque non oltre il 31 agosto), allora la decisione assunta sarà definitivamente di ammissione o non ammissione alla classe successiva. Appare quasi superfluo sottolinearlo ma, a scanso di qualsiasi equivoco, quanto esposto vale per le classi intermedie e non per quelle conclusive del ciclo di studi, per le quali giocoforza non possono essere previste sospensioni del giudizio.
Le attività di recupero: cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007
L’espressione cardine che accompagna il testo dell’OM n. 92 del 5 novembre 2007, riferimento in merito, è “attività di recupero”. L’art. 2 c. 1, infatti, chiarisce che quest’ultime costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. Al netto del mutamento da POF a PTOF (e quindi con una predisposizione non più annuale, bensì triennale), i singoli consigli di classe, sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto, programmano e attuano le attività di recupero ritenute maggiormente in linea con le esigenze degli studenti.
La tempestività delle azioni di recupero
Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti (art. 2 c. 5 OM 92/2007).
Questo implica che tutte le azioni realizzate per consentire allo studente di recuperare l’insufficienza devono partire il prima possibile a seguito dell’individuazione delle carenze. La finestra utile in cui adottare le misure deve consentire allo studente di arrivare preparato in occasione della verifica di recupero.
I corsi sono solamente una delle potenziali attività di recupero
Come spiegato poc’anzi, l’ordinanza ministeriale parla di “attività di recupero”. E queste sono obbligatorie.
Infatti, secondo l’art. 2 c. 6 “le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse”.
Ciò, però, non significa che sussista un obbligo di attivazione nello specifico dei corsi. Le attività di recupero possono infatti consistere anche in forme organizzate di studio individuale, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare la prova nei tempi corretti. Questi supporti possono essere costituiti da esercitazioni, materiale esplicativo, letture e tutto ciò che può essere considerato utile per il raggiungimento dell’obiettivo.
Ancora, si possono realizzare delle forme di tutoraggio o c.d. “sportello” (anche, ad esempio, ricorrendo al Piano Estate) o ancora di studio mirato su specifiche parti del programma nei casi di insufficienza meno grave.
I corsi di recupero: le scuole decidono autonomamente come organizzarli
Chiarito, dunque, che le scuole non sono obbligate ad attivare i corsi di recupero ma, più genericamente, ad allestire interventi e misure che mettano gli studenti nelle migliori condizioni per poter affrontare l’esame del giudizio sospeso, è importante capire con quali criteri le scuole possono comportarsi in merito alle decisioni riguardanti l’eventuale organizzazione.
L’autonomia garantisce alle scuole di poter decidere in quali aree disciplinari intervenire. Generalmente, si agisce sullo “storico”: a titolo esemplificativo, se negli anni precedenti in una scuola è stato rilevato un numero cospicuo di alunni insufficienti nelle materie scientifiche, allora si potrebbe optare per offrire dei corsi in quest’area. E così per tutte le altre possibili casistiche.
Non esiste un numero minimo di studenti per attivare un corso di recupero
Pur non essendo imposto, la stessa ordinanza richiede una cura alle scuole nella definizione degli interventi. E questa deve essere coerente con tanti aspetti (fabbisogni, moduli, risorse), tra cui spicca testualmente il numero degli studenti. Pertanto, sebbene non sia strettamente richiesto, è opportuno valutare la consistenza numerica di alunni che necessitano di un intervento come un corso di recupero prima di procedere alla sua attivazione.
A livello normativo, quindi, non esiste un numero minimo di studenti che imponga alla scuola di attivare un corso di recupero. Come spiegato precedentemente, l’autonomia lascia ampio margine decisionale. Certo è che sarebbe perlomeno discutibile attivare un corso per uno o due studenti insufficienti. Diverso quando il numero comincia a essere numericamente consistente. Non essendoci un livello prefissato, è importante che ogni scuola si interroghi in merito e decida ricorrendo alle sane norme del buon senso.
Gli studenti sono obbligati a frequentare i corsi di recupero?
Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola, ai sensi dell’art. 2 c. 7 dell’OM 92/2007. Le famiglie degli studenti interessati, però, per motivi svariati possono decidere di non avvalersi di tali iniziative. In tali casi, devono darne comunicazione formale alla scuola (art. 7 c. 3). Questo, ovviamente, non sottrae in alcun modo lo studente dallo svolgimento della verifica di recupero, nei tempi e nei modi stabiliti dalla scuola.
I docenti non sono tenuti a svolgere i corsi di recupero
Nonostante la scuola abbia l’obbligo di garantire agli studenti attività di recupero, ove decidesse di attivare dei corsi i docenti non sono tenuti per contratto a svolgerli. Questi interventi non fanno parte delle attività funzionali, ma rientrano infatti nelle attività aggiuntive di insegnamento e gli incarichi sono affidati solo su base volontaria. Pertanto, nell’organizzazione dei corsi si dovrà tenere conto delle disponibilità degli insegnanti, che in alcun modo possono essere obbligati ad erogarli.
I gruppi di classi parallele: sono attuabili, con il doveroso coordinamento
Se è vero che i docenti non possono essere obbligati ad attivare i corsi di recupero, è comunque importante offrire la propria disponibilità per il coordinamento con il docente che terrà il ciclo di interventi. E questo in particolar modo quando il gruppo è formato da studenti che fanno parte di classi parallele.
Ad esempio, si immagini che in un corso di studi esistano tre sezioni (A, B e C) e che gli studenti siano stati raggruppati tra di loro per svolgere un corso di recupero. Il docente che lo terrà dovrà coordinarsi con gli altri titolari delle classi per comprendere meglio quali argomenti approfondire, lavorando sulle lacune principali e ottimizzando i tempi focalizzandosi sulle reali necessità.
Questo è espressamente previsto dall’art. 2 c. 8: […] il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
Dunque, è fondamentale la collaborazione affinché l’azione di recupero ideata dalla scuola possa essere il più efficace possibile.
Che cosa si intende per “disponibilità delle risorse”?
Nell’art. 2 c. 6 già menzionato, nell’erogazione dei corsi di recupero si fa riferimento alla “disponibilità delle risorse”.
Questo perché i corsi di recupero vanno retribuiti.
Il nuovo CCNL ha previsto l’innalzamento del pagamento orario da 50 euro a 55 euro lordi. Ma queste risorse devono essere presenti nel FIS (Fondo di Istituto).
Dunque, l’attivazione degli interventi didattici deve necessariamente passare dalla disponibilità di risorse economiche all’interno del fondo.
In caso di indisponibilità totale, la scuola non potrà procedere all’attivazione di alcun corso di recupero, dovendo intervenire negli altri modi previsti. In caso di disponibilità, la scelta della distribuzione delle ore dovrà essere effettuata sulla base delle decisioni assunte in merito. In ultimo, è fondamentale che vi siano dei docenti disponibili. In caso contrario, si può ricorrere a ricercare degli insegnanti all’esterno della scuola, sebbene la medesima autonomia collegiale possa limitare al solo personale interno la candidatura.
Conclusioni
Ricapitolando
- La scuola non ha l’obbligo di attivare i corsi di recupero, ma ha quello di articolare le attività complessive, con la finalità di consentire agli alunni di colmare le lacune in vista dell’esame del giudizio sospeso;
- I docenti non sono obbligati a erogare i corsi;
- gli studenti sono invece tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie decidano di non avvalersene inviando comunicazione formale alla scuola, ad esempio tramite l’invio di una mail all’indirizzo istituzionale dell’istituto.
- I corsi sono attività aggiuntive e, come tali, devono prevedere una retribuzione a parte. Possono essere organizzati per gruppi di classi parallele e solo ove le condizioni (economiche e non) lo consentano.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Rino Cimella
Source link



