Corte di giustizia UE, quarta sezione, sentenza 11 giugno 2026



Presidente e Relatore: Jarukaitis

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Responsabilità individuale dei giudici – Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Deposito fiscale – Apertura ed esercizio – Autorizzazione – Presupposti – Fissazione da parte della normativa nazionale – Distinzione in base alla capacità di stoccaggio dei depositi – Criterio relativo all’esistenza di “effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto” per tutti i depositi – Criterio supplementare relativo alla fornitura di una quantità minima di prodotti su un periodo di riferimento o alla dipendenza da un altro deposito fiscale per i depositi di capacità ridotte – Giustificazione – Principio di proporzionalità».

Nella causa C‑386/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 29 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2024, nel procedimento Centro Petroli Roma Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei confronti di: IP Industrial SpA, Eni SpA.

[…]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36; in prosieguo: la «direttiva “servizi”»), e della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019 (GU 2019, L 83, pag. 42) (in prosieguo: la «direttiva 2008/118»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Centro Petroli Roma Srl, una società di diritto italiano, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia) (in prosieguo: l’«ADM») in merito alla decisione con cui quest’ultima ha sospeso l’autorizzazione rilasciata a tale società per l’esercizio di un deposito commerciale in regime di deposito fiscale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva «servizi»

3. Il considerando 29 della direttiva «servizi» recita:

«Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva».

4. L’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva non si applica al settore fiscale».

5. L’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia».

6. L’articolo 14 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

(…)

5) l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale;

(…)».

7. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva «servizi»:

«Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

(…)».

8. L’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

(…)

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo».

Direttiva 2008/118

9. I considerando 2, 15 e 16 della direttiva 2008/118, che è stata abrogata, con effetto dal 13 febbraio 2023, dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU 2020, L 58, pag. 4), recitavano:

«(2) Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [(GU 1992, L 76, pag. 1)] (“prodotti sottoposti ad accisa”) devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(…)

(15) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.

(16) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori che non hanno lo status di depositario autorizzato».

10. L’articolo 4 della direttiva 2008/118 così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

(…)

11) “deposito fiscale” un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale».

11. Ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva:

«1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si è verificata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l’immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.

2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa è stata rilevata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l’irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

(…)».

12. L’articolo 15 di detta direttiva prevedeva quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.

2. La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale».

13. Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118:

«1. L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

2. Il depositario autorizzato è tenuto:

a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;

(…)».

14. L’articolo 18, paragrafo 1, della stessa direttiva enunciava:

«Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall’accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato».

Diritto italiano

15. L’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (supplemento ordinario alla GURI n. 279, del 29 novembre 1995) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 504/1995»), nella versione applicabile al procedimento principale, definisce il deposito fiscale come l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria.

16. Ai sensi dell’articolo 23, commi 1, 3, 4 e 12, di tale decreto legislativo:

«1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

(…)

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

(…)

12. L'[ADM] verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. (…)».

17. La circolare dell’ADM n. 14/D, del 4 dicembre 2017, contiene direttive di attuazione del decreto legislativo n. 504/1995.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18. La Centro Petroli Roma svolge attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti energetici nonché di assistenza, in materia fiscale, di impianti tecnologici ad uso civile e industriale.

19. Il 17 febbraio 2016 essa ha ottenuto il rilascio di una licenza per l’esercizio di un deposito commerciale in regime di deposito fiscale.

20. Con decisione n. 13042/RU del 25 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione di sospensione»), l’ADM ha sospeso tale licenza a causa del mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, vale a dire i requisiti relativi alla necessità operativa di approvvigionamento dell’impianto e alla quantità minima di prodotti soggetti ad accisa agevolata durante il biennio previsto da tale disposizione.

21. La Centro Petroli Roma ha proposto ricorso in annullamento di tale decisione e della circolare dell’ADM n. 14/D, del 4 dicembre 2017, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia).

22. Con sentenza del 16 febbraio 2021, detto giudice ha respinto il ricorso.

23. La Centro Petroli Roma ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.

24. Tale società ha invocato, in particolare, l’incompatibilità dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 504/1995 con la direttiva «servizi» e con la direttiva 2008/118 nonché con le norme del Trattato FUE che tutelano la libera concorrenza. Essa ha chiesto, di conseguenza, la disapplicazione dell’articolo 23, commi 3 e 4, di tale decreto legislativo e, in subordine, di adire la Corte in via pregiudiziale.

25. Con ordinanza del 14 settembre 2021, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale.

26. In tale ordinanza, esso aveva sottolineato, in primo luogo, che, pur ritenendo che la normativa nazionale di cui si tratta nella controversia della quale era investito fosse compatibile con il diritto dell’Unione, considerava necessario, con una prima questione, chiedere alla Corte precisazioni, in sostanza, sui criteri di attuazione della teoria dell’«acte clair», secondo la quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale è dispensato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.

27. In particolare, il giudice del rinvio esprimeva dubbi sulla questione se un giudice nazionale di ultima istanza sia tenuto a provare in maniera circostanziata che i giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e la Corte fornirebbero la stessa interpretazione del diritto dell’Unione.

28. In secondo luogo, il giudice del rinvio aveva rilevato che, in forza delle disposizioni che disciplinano la responsabilità civile dei giudici supremi italiani, la responsabilità dei magistrati che compongono l’organo giurisdizionale di ultima istanza può sorgere in caso di violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, sulla base dell’articolo 2, comma 3 bis, della legge del 13 aprile 1988, n. 117 – Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88, del 15 aprile 1988), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 117/1988»). Tale disposizione prevedrebbe, infatti, che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste violazione manifesta del diritto dell’Unione da parte di un atto o di un provvedimento, si debba tener conto, in particolare, della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione data dalla Corte.

29. Ne conseguirebbe che, al fine di evitare di esporre i loro membri a un’azione di risarcimento del danno, gli organi giurisdizionali italiani di ultima istanza sarebbero costretti a procedere sistematicamente a un rinvio pregiudiziale, anche quando ritengono che l’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.

30. Dubitando della compatibilità di un siffatto regime di responsabilità dei giudici con il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio aveva altresì sottoposto alla Corte la questione se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dei principi dell’indipendenza dei giudici e della ragionevole durata del processo, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice supremo nazionale che abbia respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale possa essere sottoposto a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

31. In terzo luogo, nel caso in cui la Corte avesse ritenuto che un giudice di ultima istanza possa essere esonerato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale solo a condizione di provare in maniera circostanziata che i giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e la Corte fornirebbero la stessa interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio aveva sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione delle direttive «servizi» e 2008/118 nonché degli articoli da 101 a 106 TFUE, suggerita dalla ricorrente nella causa di cui era investito il giudice del rinvio.

32. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, Centro Petroli Roma (C‑597/21, EU:C:2022:1010), la Corte ha dichiarato, in risposta alla prima questione, che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, dovendo l’esistenza di tale eventualità essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione.

33. Essa ha precisato, a questo proposito, che tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.

34. Ai punti da 63 a 65 di tale ordinanza, la Corte ha ritenuto che la seconda questione, menzionata al punto 30 della presente sentenza, fosse manifestamente irricevibile, in quanto appariva in modo manifesto che essa non aveva alcuna relazione con l’oggetto della controversia di cui era investito il giudice del rinvio.

35. Al punto 66 di detta ordinanza, la Corte ha rilevato che la terza questione, menzionata al punto 31 della presente sentenza, era stata sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima questione e ne ha dedotto, in considerazione della risposta fornita a quest’ultima, che non occorreva rispondere a tale terza questione.

36. A seguito della medesima ordinanza, il giudice del rinvio, il quale rileva che la ricorrente nella controversia di cui è investito ha reiterato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ritiene che persistano taluni motivi che l’hanno indotto a chiedere alla Corte se il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale come l’articolo 23 del decreto legislativo n. 504/1995.

37. Inoltre, per quanto riguarda la questione relativa al regime di responsabilità dei giudici istituito dalla legge n. 117/1988, detto giudice ritiene opportuno sottoporre la soluzione che intende apportare a tale questione all’eventuale valutazione della Corte, affinché quest’ultima vi fornisca una risposta, sia pure in via incidentale. Il giudice del rinvio sottolinea, a tal fine, che una risposta a detta questione gli sembra essenziale per garantire il buon funzionamento del sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, che trova espressione nel meccanismo del rinvio pregiudiziale.

38. A tale riguardo, esso osserva che i dati statistici rivelano che i casi di rinvio pregiudiziale da parte sua sono, da sempre, numericamente più elevati rispetto a quelli delle corti supreme amministrative degli altri Stati membri e stabiliscono una forma di automatismo nella sua prassi del rinvio pregiudiziale, anche in presenza di un «acte clair».

39. Tale situazione risulterebbe, in parte, dalla legge n. 117/1988 la quale, prevedendo che, per valutare la responsabilità dei giudici in caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione da parte di questi ultimi, si deve tener conto della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, potrebbe condizionare tali giudici, inducendoli, al fine di premunirsi contro il rischio di un’eventuale azione di responsabilità, a formulare questioni pregiudiziali, quand’anche queste ultime siano manifestamente irricevibili.

40. Il giudice del rinvio ritiene che la sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), fornisca coordinate esegetiche utili per valutare la compatibilità di tale regime di responsabilità dei giudici con il diritto dell’Unione. In tale sentenza, sarebbe stato ribadito che il rinvio pregiudiziale costituisce uno strumento di cooperazione tra giudici e non un rimedio esperibile dalle parti, le quali non potrebbero privare i giudici nazionali della loro indipendenza, obbligandoli a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, tale circostanza non escluderebbe l’obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza di esaminare la richiesta di rinvio pregiudiziale presentata da tali parti con tutta la dovuta attenzione e quello di esporre le circostanze che consentono di non procedere a un siffatto rinvio, motivando la loro decisione al riguardo.

41. Poiché da tale sentenza nonché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulterebbe che è sufficiente che la mancata rimessione alla Corte di giustizia sia motivata perché non possa essere constatata alcuna violazione del diritto dell’Unione, la legge n. 117/1988 potrebbe essere interpretata nel senso che la responsabilità dei giudici per la mancata rimessione alla Corte dovrebbe poter sorgere solo in caso di inosservanza dell’obbligo di motivare una siffatta mancata rimessione. La soluzione opposta, che consisterebbe nel consentire che possa sorgere la responsabilità civile dei giudici di ultima istanza a causa del mancato rinvio automatico alla Corte dopo che una questione pregiudiziale è stata proposta da una delle parti della controversia, sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione e rischierebbe di privare i giudici nazionali della loro indipendenza.

42. Per quanto riguarda la questione di merito vertente sulla compatibilità della normativa nazionale di cui si tratta dinanzi ad esso con il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio afferma che, dal suo punto di vista, il decreto legislativo n. 504/1995 non viola né la direttiva «servizi» né gli articoli da 101 a 106 TFUE. Infatti, il regime del deposito fiscale, in quanto consentirebbe alle imprese solo di ricevere, detenere e spostare prodotti energetici in regime di sospensione dei diritti di accisa, costituirebbe principalmente un vantaggio fiscale. Poiché tale regime non opererebbe sul piano «commerciale», esso non inciderebbe sulla libera prestazione di servizi. Peraltro, la direttiva «servizi» non disciplinerebbe gli aspetti fiscali delle prestazioni di servizi.

43. Tale normativa nazionale non sarebbe neppure contraria alla direttiva 2008/118, in quanto prevedrebbe criteri oggettivi e mirerebbe a prevenire l’evasione e gli abusi. Infatti, il rischio che l’impresa che beneficia del regime del deposito fiscale non eserciti effettivamente un’attività economica e utilizzi il deposito come semplice espediente per sottrarsi al pagamento dell’accisa sarebbe minore se quest’ultimo fosse di grandi dimensioni operative.

44. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso [dalla direttiva “servizi” e dalla direttiva 2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 3, del [decreto legislativo n. 504/1995], che prevede che [l]a gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10 000 metri cubi (…).

2) Se la corretta interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso [dalla direttiva “servizi” e dalla direttiva 2008/118] osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo n. 504/1995], che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3 [di tale articolo], ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

– il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

– il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

3) Se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso [dalla direttiva “servizi” e dalla direttiva 2008/118] e, in particolare, dagli articoli 9, 14 [punto] 5, 15 paragrafo 2 della [direttiva “servizi”], osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte dall’Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del [decreto legislativo n. 504/1995] (…)».

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso

45. Il governo italiano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso in quanto il giudice del rinvio non manifesta alcun ragionevole dubbio quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione ed è convinto della compatibilità della normativa nazionale di cui al procedimento principale con detto diritto.

46. Tuttavia, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene tale governo, detto giudice ritiene che permanga un «ragionevole dubbio» quanto all’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione in relazione alla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche se tale «ragionevole dubbio» si inserisce in un contesto in cui il giudice del rinvio giustifica il rinvio pregiudiziale alla Corte principalmente con il fatto che esso teme che la responsabilità personale dei giudici che lo compongono sia invocata dalla ricorrente nel procedimento principale, sulla base dell’articolo 2, comma 3 bis, della legge n. 117/1988, nel caso in cui il suddetto giudice rifiuti di accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale presentata dinanzi ad esso da tale ricorrente.

47. In questo contesto particolare, è utile ricordare preliminarmente che l’istituzione di un regime di responsabilità dei giudici per i danni derivanti da un errore giudiziario da parte loro o di un regime di responsabilità disciplinare dei giudici rientra nell’organizzazione della giustizia e, quindi, nella competenza degli Stati membri, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione e, pertanto, dei requisiti che ne derivano, in particolare quello dell’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di detto diritto, al fine di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 229 e 230, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 136].

48. Orbene, il riconoscimento di un principio di responsabilità personale dei giudici per le decisioni giudiziarie comporta un rischio di ingerenza nella loro indipendenza, in quanto può influire sul processo decisionale di coloro che hanno il compito di giudicare (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 232).

49. Al fine di preservare tale indipendenza, occorre che tale responsabilità possa sorgere solo in casi del tutto eccezionali di condotte gravi e totalmente inescusabili da parte di giudici, consistenti, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente grave e grossolana le norme di diritto nazionale e di diritto dell’Unione o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia, e sia inquadrata da criteri oggettivi e verificabili, attinenti a esigenze relative alla buona amministrazione della giustizia, nonché da garanzie dirette a evitare qualsiasi rischio di pressioni esterne sul contenuto delle decisioni giudiziarie [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 238 e 240; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 83, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 126 e 127 nonché giurisprudenza citata].

50. In tale contesto, secondo una giurisprudenza costante, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può essere esonerato dall’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE solo qualora abbia constatato che la questione sollevata non è pertinente o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui si tratta è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 21, nonché del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 33) (in prosieguo: le «tre eccezioni CILFIT»).

51. I giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno devono quindi valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se siano tenuti a sottoporre alla Corte una questione di dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad essi o se, al contrario, possono essere esonerati da tale obbligo qualora sia applicabile una delle tre eccezioni Cilfit (sentenza del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punto 22 e giurisprudenza citata).

52. A tale riguardo, dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 51, nonché del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punto 23).

53. Per quanto riguarda l’eccezione relativa all’«acte clair», che è specificamente presa in considerazione dal giudice del rinvio, l’obbligo di motivazione menzionato al punto precedente della presente sentenza esige che sia dimostrato che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, dal momento che l’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso deve indicare, alla luce di tali elementi, perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso e alla Corte. Tale giudice nazionale non è tuttavia tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che tali altri giudici nazionali e la Corte fornirebbero la stessa interpretazione (sentenza del 24 marzo 2026, Remling, C‑767/23, EU:C:2026:243, punto 37).

54. Ne consegue che, nei casi del tutto eccezionali individuati dalla giurisprudenza menzionata al punto 49 della presente sentenza, la responsabilità individuale dei giudici di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, che abbiano rispettato l’obbligo di motivazione descritto al punto precedente della presente sentenza, non può sorgere per il solo fatto che tali giudici non abbiano accolto una richiesta di rinvio pregiudiziale loro sottoposta dalle parti.

55. In tale contesto, occorre ricordare che non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta non lasci adito a ragionevoli dubbi. Pertanto, quand’anche fosse così, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenente simili questioni non diviene per questo irricevibile [sentenze del 18 giugno 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato), C‑753/22, EU:C:2024:524, punto 46 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, Voore Mets e Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 32].

56. In ogni caso, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione o la validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 5 febbraio 2026, Fidenato, C‑364/24 e C‑393/24, EU:C:2026:67, punto 28). Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti dal giudice del rinvio non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 5 febbraio 2026, Fidenato, C‑364/24 e C‑393/24, EU:C:2026:67, punto 29).

57. Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato in modo preciso i motivi per i quali ritiene che la risposta alle questioni pregiudiziali sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non abbia alcuna relazione con l’oggetto o con la realtà effettiva del procedimento principale.

58. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano non può essere accolta.

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali nella parte in cui vertono sull’interpretazione del diritto della concorrenza dell’Unione

59. La Commissione europea sostiene che le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono irricevibili nella parte in cui vertono sull’interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE, per i quali il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi di fatto o di diritto che indichino in che modo la normativa nazionale di cui al procedimento principale violerebbe le regole in materia di concorrenza dell’Unione.

60. Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura, i quali si presumono noti al giudice del rinvio (sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, punto 21). Tali requisiti sono peraltro ricordati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), che figurano ormai ai punti 13, 15 e 16 della nuova versione delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).

61. È quindi indispensabile, in particolare, come enunciato dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale (sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, punto 22).

62. Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli da 101 a 106 TFUE limitandosi a indicare che la questione dell’interpretazione dei principi del diritto della concorrenza dell’Unione è pertinente e che potrebbe configurarsi l’eventuale illegittimità della decisione di sospensione in quanto violerebbe tali principi. Esso non fornisce alcuna spiegazione concreta quanto alla rilevanza degli articoli da 101 a 106 TFUE ai fini della soluzione della controversia principale e non espone il collegamento che esso stabilisce tra tali articoli e la normativa nazionale di cui al procedimento principale.

63. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono irricevibili nella parte in cui vertono sull’interpretazione di detti articoli.

Sulla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale

64. Il governo italiano ritiene che la seconda questione pregiudiziale sia irricevibile nella parte in cui verte sulla conformità dell’articolo 23, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1995 al diritto dell’Unione. Infatti, la questione sollevata al riguardo non sarebbe necessaria ai fini della soluzione della controversia principale, dal momento che il giudice del rinvio avrebbe espressamente constatato che la decisione di sospensione era stata adottata per mancato rispetto dei criteri quantitativi previsti dall’articolo 23, comma 3, e comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1995.

65. A tale riguardo, si deve ricordare che, in forza della giurisprudenza costante menzionata al punto 56 della presente sentenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti dal giudice del rinvio non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

66. Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio abbia indicato che la decisione di sospensione era stata motivata dal mancato rispetto, da parte della ricorrente nel procedimento principale, dei criteri quantitativi enunciati all’articolo 23, comma 3, e comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1995, occorre constatare che il requisito previsto da tale comma 23,comma 4, lettera a), e quello previsto dall’articolo 23, comma 4, lettera b), di tale decreto legislativo presentano carattere alternativo. Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che, in forza delle norme processuali nazionali, la ricorrente nel procedimento principale non sia autorizzata a contestare dinanzi al giudice del rinvio la decisione di sospensione invocando la circostanza che essa soddisfa il requisito previsto dall’articolo 23, comma 4, lettera b), di detto decreto legislativo.

67. In tali circostanze, visti gli elementi di cui dispone la Corte, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta in tale seconda questione, nella parte in cui riguarda l’articolo 23, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1995, non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

68. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la seconda questione pregiudiziale posta è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

69. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 14, punto 5, l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva «servizi» nonché l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l’autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all’esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto» nonché alla condizione alternativa secondo cui o il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale.

70. Poiché il giudice del rinvio ha fatto riferimento, nelle sue questioni pregiudiziali, tanto alla direttiva «servizi» quanto alla direttiva 2008/118, occorre constatare, in via preliminare, che solo la seconda di queste due direttive è applicabile al procedimento principale.

71. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva «servizi», quest’ultima non si applica al settore fiscale. Come risulta dal considerando 29 di detta direttiva, tale esclusione è dovuta al fatto che il Trattato FUE prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e che, considerate le norme di diritto dell’Unione già adottate in siffatto ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, punto 27).

72. Nel caso di specie, è pacifico che la normativa nazionale di cui al procedimento principale fissa le condizioni alle quali la gestione di un deposito in regime di sospensione dall’accisa può essere autorizzata dall’ADM. Pertanto, tale normativa attua l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, che prevede che l’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. Orbene, si deve ricordare che tale direttiva è stata adottata sulla base dell’articolo 93 CE, divenuto l’articolo 113 TFUE. Questa prima disposizione, che figurava nel capo 2, intitolato «Disposizioni fiscali», del titolo VI del Trattato CE, conferiva al Consiglio dell’Unione europea la competenza ad adottare le disposizioni riguardanti l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui tale armonizzazione fosse necessaria per assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

73. Poiché la normativa nazionale di cui al procedimento principale rientra, dunque, nella materia fiscale, ne consegue che la direttiva «servizi» non è applicabile al procedimento principale, cosicché non occorre pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva richiamate dal giudice del rinvio.

74. Pertanto, occorre esaminare le questioni pregiudiziali alla luce della sola direttiva 2008/118.

75. Dall’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, risulta che spetta a ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme in materia di fabbricazione, lavorazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva medesima. Il paragrafo 2 di tale articolo 15 indica, inoltre, che la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione di tali prodotti in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.

76. Relativamente al regime di autorizzazione e di esercizio di un tale deposito, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 precisa, da un lato, al primo comma, che l’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale, e, dall’altro, al secondo comma, che tale autorizzazione è soggetta «alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso».

77. A quest’ultimo proposito, da una giurisprudenza costante emerge che, nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118, la quale ha lo scopo di stabilire un regime generale armonizzato delle accise, la prevenzione dell’evasione e degli abusi costituisce un obiettivo comune al diritto dell’Unione e agli ordinamenti degli Stati membri in via generale. Infatti, da un lato, questi ultimi hanno un interesse legittimo ad adottare le misure adeguate per proteggere i loro interessi finanziari e, dall’altro, la lotta all’evasione, all’elusione fiscale e agli eventuali abusi è un obiettivo perseguito da tale direttiva, come attestano i considerando 15 e 16 nonché l’articolo 16 di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo, C‑126/15, EU:C:2017:504, punto 59, nonché del 14 settembre 2023, Vinal, C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 31 e giurisprudenza citata).

78. Dalle disposizioni della direttiva 2008/118 menzionate ai punti 75 e 76 della presente sentenza risulta quindi che la competenza ad autorizzare l’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale e a fissare le condizioni di esercizio di tale deposito spetta alle autorità competenti dello Stato membro in cui detto deposito è situato e che tale competenza si esercita senza ulteriori limitazioni rispetto a quella, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/118, relativa al perseguimento dell’obiettivo di prevenzione dell’evasione e degli abusi.

79. Nell’ambito del regime generale delle accise, l’importanza di tale obiettivo è sottolineata dal considerando 15 della direttiva 2008/118, il quale menziona espressamente che il regime del deposito fiscale è destinato a «facilitare [i] controlli» al fine di garantire la riscossione del debito fiscale, e dalle disposizioni di tale direttiva volte a prevenire eventuali irregolarità e le loro conseguenze finanziarie, nonché a sanzionare dette irregolarità. In tal senso, tra tali disposizioni, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva impongono la prestazione di una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla fabbricazione, alla trasformazione e alla detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa nonché alla circolazione di tali prodotti in sospensione dall’accisa, mentre l’articolo 10 della medesima direttiva determina le conseguenze di un’irregolarità commessa durante la circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa.

80. Di conseguenza, la direttiva 2008/118 e, in particolare, il suo articolo 16, paragrafo 1, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per la determinazione delle condizioni di autorizzazione e di esercizio di un deposito fiscale, purché le misure che essi adottano abbiano come obiettivo la prevenzione dell’evasione e degli abusi.

81. Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, gli Stati membri devono rispettare, nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dalla direttiva 2008/118, non solo l’effetto utile di tale direttiva che, come precisato in particolare dal considerando 2 di quest’ultima, mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno armonizzando le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti, ma anche i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figura, in particolare, il principio di proporzionalità.

82. Tale principio impone agli Stati membri di avvalersi di mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e arrecano il minor pregiudizio possibile agli altri obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione di cui si tratta. La giurisprudenza della Corte precisa al riguardo che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo, C‑126/15, EU:C:2017:504, punto 64 e giurisprudenza citata).

83. Sebbene spetti, in ultimo luogo, al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare la normativa nazionale, stabilire se e in quale misura una siffatta normativa soddisfi i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità, la Corte, chiamata a fornire a tale giudice una risposta utile, è competente a fornirgli indicazioni tratte dal fascicolo del procedimento principale di cui dispone nonché dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire a detto giudice di statuire (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, Familienstiftung, C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 73 e giurisprudenza citata).

84. Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, il criterio relativo all’esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto», previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1995, dalle spiegazioni fornite dal governo italiano in udienza risulta che tale criterio ha lo scopo di verificare la realtà dell’attività economica esercitata nel deposito interessato, controllando l’effettività del bisogno di approvvigionamento tenuto conto, in particolare, della situazione geografica di tale deposito, della sua capacità di stoccaggio e dell’esistenza di un vero e proprio bisogno di mercato.

85. Inoltre, per quanto riguarda la soglia quantitativa prevista dall’articolo 23, comma 4, lettera a), di tale decreto legislativo, che impone un minimo del 30% del totale delle estrazioni dal deposito sotto forma di fornitura in esenzione da accisa o ad accisa agevolata, di trasferimenti in regime sospensivo verso un altro Stato membro o di esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, il governo italiano ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, che essa è espressione del requisito di effettive esigenze operative e che si tratta di un criterio oggettivo, ragionevole e non discriminatorio volto a dimostrare l’esistenza di un nesso funzionale tra il regime di sospensione dall’accisa e il funzionamento effettivo del deposito. Il mancato raggiungimento di tale soglia sarebbe quindi un indizio dell’assenza di necessità di gestire l’impianto interessato in regime di deposito fiscale.

86. Per quanto concerne, infine, il criterio relativo all’esistenza di un vincolo di dipendenza con un altro deposito fiscale, previsto dall’articolo 23, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1995, esso consentirebbe, secondo il governo italiano, di rilasciare l’autorizzazione di gestione secondo il regime del deposito fiscale ad un deposito che sarebbe la «propaggine» di un deposito principale che abbia esso stesso dimostrato la sua capacità di stoccaggio, il che garantirebbe un’efficace attuazione delle attività di controllo.

87. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’idoneità di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale a conseguire l’obiettivo da essa perseguito, è giocoforza constatare che tanto il criterio relativo alle «effettive necessità operative e di approvvigionamento», previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1995, quanto i criteri, alternativi, della soglia quantitativa del 30% del totale delle estrazioni o del vincolo di dipendenza tra depositi, previsti dall’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), di tale decreto legislativo, hanno lo scopo di consentire alle autorità doganali competenti di verificare la realtà dell’attività economica esercitata nel deposito. Tali criteri appaiono quindi idonei a conseguire l’obiettivo di lotta contro l’evasione e gli abusi perseguito dalla direttiva 2008/118.

88. Tuttavia, occorre rilevare che la relativa imprecisione del criterio riguardante l’esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto», previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1995, lascia un ampio margine di manovra alle autorità doganali. Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 104 e 105 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio dovrà verificare, in particolare, che gli elementi presi in considerazione da tali autorità per determinare se tale criterio sia soddisfatto consentano in realtà a queste ultime di negare l’autorizzazione di cui si tratta basandosi su considerazioni diverse da quelle connesse all’affidabilità del depositario e alla realtà economica della sua attività di stoccaggio di prodotti in sospensione dall’accisa.

89. A tale riguardo, nei limiti in cui il governo italiano ha indicato in udienza che la valutazione delle necessità di approvvigionamento era effettuata tenendo conto, in particolare, dell’ubicazione geografica del deposito in zone scarsamente servite, spetta, in particolare, al giudice del rinvio verificare che il criterio menzionato al punto precedente della presente sentenza miri effettivamente a verificare la realtà dell’attività operativa del deposito per il quale è richiesta un’autorizzazione di gestione in regime di deposito fiscale.

90. In secondo luogo, in relazione alla necessità di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale sotto il profilo dell’obiettivo della lotta contro l’evasione e gli abusi, spetterà al giudice del rinvio verificare se le misure previste da tale normativa siano state limitate allo stretto necessario e se esistano mezzi meno restrittivi, ma altrettanto efficaci, per realizzare tale obiettivo.

91. In terzo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità, in senso stretto, di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, spetterà al giudice del rinvio verificare se tale normativa sia sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto conto dell’impatto che detta normativa può avere sull’accesso degli operatori al regime del deposito fiscale, il quale, consentendo, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione di prodotti in sospensione dall’accisa, contribuisce ad agevolare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa all’interno dell’Unione.

92. Pertanto, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l’autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all’esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto» nonché alla condizione alternativa secondo cui o il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato.

Sulle spese

93. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l’autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all’esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto» nonché alla condizione alternativa secondo cui o il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato.


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