Il decreto firmato il 9 giugno 2026 ridisegna l’intera disciplina di omologazione, taratura e verifica degli autovelox. Ogni verbale dovrà essere sorretto da una catena documentale completa. I dispositivi già in uso restano validi se inclusi nell’allegato B.
Anni di contenziosi, migliaia di verbali annullati, incertezza sui requisiti tecnici degli strumenti di rilevazione della velocità. Il nodo era noto: la giurisprudenza — a partire dall’ordinanza della Cassazione n. 10505/2024 — aveva stabilito che l’omologazione del prototipo è condizione di legittimità dell’accertamento, non un adempimento facoltativo. In assenza di documentazione valida, il verbale è nullo. Ma il quadro normativo previgente, fondato sul decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, presentava lacune tali da esporre a impugnazione un numero elevatissimo di accertamenti.
Il 9 giugno 2026 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto che ridisegna l’intera disciplina. A questo punto vale la pena chiedersi: il decreto Salvini sugli autovelox cosa cambia per le multe e chi le può contestare? Il provvedimento introduce un sistema uniforme di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità, con una catena documentale completa e verificabile per ogni dispositivo. Non è ancora in vigore — serve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — ma il quadro che delinea cambierà in modo significativo le regole del gioco, sia per chi eleva i verbali sia per chi li impugna.
Cos’è l’omologazione del prototipo e perché era il nodo centrale?
Il concetto centrale del nuovo sistema è l’omologazione del prototipo: una procedura documentale attraverso cui il Ministero delle Infrastrutture accerta che il dispositivo prodotto in conformità al prototipo depositato sia idoneo come misuratore di velocità. L’esito positivo si traduce in un decreto dirigenziale pubblicato sul sito istituzionale del MIT, che autorizza il produttore a immettere sul mercato tutti gli esemplari conformi e consente il loro impiego per l’accertamento delle violazioni.
Prima del nuovo decreto, il quadro normativo era frammentato e ambiguo. La giurisprudenza aveva progressivamente stabilito che l’omologazione non era adempimento accessorio ma condizione di legittimità dell’accertamento, ma le procedure e i requisiti tecnici non erano definiti con la precisione necessaria. Il risultato era stato un contenzioso imponente e sentenze di annullamento dei verbali fondate proprio su vizi di omologazione.
Come funziona il sistema di taratura: tre livelli distinti
Il decreto introduce una distinzione precisa tra tre tipi di taratura, ciascuno con finalità e tempistiche diverse.
La taratura del prototipo avviene in fase di omologazione e riguarda lo strumento che il produttore sottopone a verifica per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione.
La taratura iniziale deve essere eseguita prima della messa in servizio di ogni singolo esemplare. Prima di installare un autovelox sulla strada, quel dispositivo specifico deve essere tarato da un Laboratorio di Taratura accreditato.
La taratura periodica deve avvenire con cadenza almeno annuale. Se non viene eseguita entro un anno dall’ultima taratura, il dispositivo deve essere messo fuori servizio. Se la taratura periodica non viene effettuata entro tre anni dall’ultima con esito positivo, occorre ripetere la taratura iniziale.
Gli errori massimi ammessi sono definiti con precisione. Nella taratura iniziale, l’errore massimo sulla singola misura è di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, e del 3% per velocità superiori. Nella taratura periodica le soglie si ampliano leggermente: 4 km/h e 4% rispettivamente.
Cosa sono le verifiche di funzionalità e come si distinguono dalla taratura?
Le verifiche di funzionalità sono distinte dalla taratura e hanno un obiettivo diverso: accertare che il dispositivo non mostri malfunzionamenti e che sia in grado di attribuire correttamente la velocità ai veicoli rilevati, acquisire le immagini, classificare i veicoli per categoria e leggere le targhe.
Anche queste verifiche si articolano in tre fasi: in fase di omologazione — svolte dal produttore e validate da un ente terzo —, in fase iniziale al momento della prima installazione, e in fase periodica con cadenza annuale in concomitanza con la taratura.
Le soglie di prestazione richieste sono rigorose: il dispositivo deve rilevare almeno il 90% dei veicoli in transito, attribuire correttamente la velocità ad almeno il 95% dei veicoli rilevati, acquisire correttamente le immagini di almeno il 95% dei veicoli, classificare correttamente almeno il 90% dei veicoli. Per i dispositivi di velocità media le prove di accoppiamento tra le postazioni di ingresso e uscita dalla tratta devono dare esito positivo per oltre il 95% dei transiti.
I dispositivi già in uso sono ancora validi?
L’Allegato B del decreto elenca 24 prototipi approvati ai sensi del previgente decreto n. 282/2017 che sono conformi ai requisiti del nuovo provvedimento. I dispositivi conformi a questi prototipi si intendono omologati a tutti gli effetti del nuovo decreto, senza necessità di ripetere l’intera procedura di omologazione.
Entro la prima taratura utile successiva all’entrata in vigore del decreto, dovranno però riportare sulla targhetta identificativa gli estremi del nuovo decreto in aggiunta a quelli già presenti. Le disposizioni sulla taratura periodica e sulle verifiche di funzionalità periodiche si applicano a decorrere dalla scadenza del certificato di taratura già posseduto da ogni dispositivo.
I titolari di approvazioni anteriori al decreto del 2017 potranno richiedere l’omologazione ai sensi del nuovo regime con procedure differenziate. Le richieste di approvazione già presentate ai sensi del vecchio decreto e non ancora definite sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione. Dall’entrata in vigore del nuovo decreto non potranno più essere avanzate richieste di approvazione secondo il vecchio regime.
Cosa cambia per chi riceve una multa e vuole contestarla?
Per i cittadini il decreto rappresenta una doppia garanzia, in senso opposto rispetto a quanto potrebbe sembrare.
Da un lato, rende più solidi gli accertamenti validi: ogni verbale elevato con dispositivi conformi al nuovo regime dovrà essere sorretto da una catena documentale completa e verificabile — decreto di omologazione, certificato di taratura in corso di validità, verbale di verifica di funzionalità. Chi vuole contestare il verbale dovrà verificare che tutti questi documenti esistano e siano aggiornati.
Dall’altro lato, rende più difficili le contestazioni basate su vizi procedurali generici: con un quadro normativo chiaro e uniforme, le ambiguità che avevano alimentato il contenzioso precedente dovrebbero ridursi significativamente.
Il percorso per chi riceve una multa e vuole contestarla rimane lo stesso: verificare che il dispositivo fosse regolarmente omologato, che la taratura fosse in corso di validità alla data del rilevamento, e che le verifiche di funzionalità fossero state eseguite nei termini. Se la documentazione è incompleta o scaduta, il verbale è contestabile.
Quando entra in vigore il decreto?
Il decreto è stato firmato il 9 giugno 2026 ma non è ancora in vigore. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che avrebbe dovuto avvenire nei giorni immediatamente successivi alla firma. Solo dalla data di pubblicazione decorrono tutti i termini previsti dal regime transitorio e si producono gli effetti giuridici del provvedimento.
Il decreto abroga il previgente decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, ad eccezione del Capo 7 del suo allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche, la cui validità cesserà però un anno dopo l’entrata in vigore del nuovo provvedimento.
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Angelo Greco
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