Chi è l’amministratore di fatto, quando risponde col proprio patrimonio per la gestione aziendale e quali prove servono per identificarlo.
Nel mondo imprenditoriale accade spesso che i ruoli ufficiali non rispecchino la realtà. Può capitare che un soggetto, pur non avendo alcuna nomina formale, prenda tutte le decisioni strategiche di una società, lasciando a un prestanome la firma sui documenti. La legge, però, guarda alla sostanza delle cose. Chi esercita concretamente i poteri di gestione deve assumersi le relative responsabilità, specialmente quando le cose vanno male. Questa figura viene definita giuridicamente amministratore di fatto. Si tratta di un ruolo delicato perché, come ribadito dalla giurisprudenza, chi lo ricopre può essere chiamato a rispondere personalmente delle violazioni commesse. Questo principio vale non solo per i reati fallimentari, ma anche per gli illeciti fiscali, indipendentemente dal fatto che l’azienda sia in dissesto o meno. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio chi è l’amministratore di fatto (il cosiddetto prestanome) e cosa rischia, spiegando con chiarezza quali comportamenti fanno scattare questa qualifica e come ci si difende da accertamenti basati su semplici presunzioni.
Quando si può parlare di amministratore di fatto?
La figura dell’amministratore di fatto nasce da un’esigenza pratica: individuare chi comanda davvero in azienda al di là delle etichette. La giurisprudenza ha introdotto questo concetto per colpire chi gestisce la società nell’ombra, evitando che si nasconda dietro a un prestanome per sfuggire alle proprie responsabilità. Per essere considerati tali, però, non basta dare un consiglio ogni tanto o compiere un singolo atto.
L’attività di gestione deve essere sistematica e non meramente esecutiva. Per capire se ci troviamo di fronte a questa figura, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal codice civile (art. 2639). La qualifica scatta quando sono presenti contemporaneamente tre elementi precisi: mancano una nomina o un’investitura ufficiale da parte dell’assemblea, l’attività di gestione viene svolta in modo continuativo e non occasionale, e infine il soggetto esercita un’autonomia decisionale sia interna che esterna, comportandosi come se avesse funzioni di rappresentanza (Cass. Sez. III n. 22108/2014). Chi viola le norme sulla corretta gestione societaria viene quindi identificato in base a ciò che fa concretamente, non in base al titolo che possiede sulla carta.
Quali comportamenti dimostrano la gestione della società?
Per attribuire a una persona la responsabilità di amministratore di fatto, i giudici cercano prove concrete. Secondo la Cassazione (sent. n. 4045/2016 e sent. n. 16184/2016), è necessario dimostrare che le funzioni gestorie si siano tradotte in atti sintomatici. Serve insomma una prova che l’attività non sia stata un caso isolato, ma un esercizio continuo dei poteri tipici di chi guida un’impresa.
Tra gli indizi principali che rivelano questo ruolo troviamo: i rapporti diretti con i dipendenti, le trattative con i fornitori o con i clienti e la gestione dei conti bancari. Anche il possesso di una procura generale per gli affari (procura ad negotia) o la partecipazione attiva alle scelte produttive, amministrative e contrattuali sono segnali chiari (Cass. ordinanza 27163/2018). In pratica, se una persona formula i programmi aziendali, decide le strategie e impartisce direttive allo staff, si sta comportando da amministratore a tutti gli effetti (Cass. n. 31906/2017). Immaginiamo, per esempio, un socio che non compare nell’organigramma ma che decide chi assumere, firma i contratti importanti e tratta con le banche: egli sarà considerato il vero gestore.
Chi deve fornire le prove durante un accertamento?
Durante le verifiche fiscali, la Pubblica Amministrazione cerca spesso di attribuire le responsabilità all’amministratore di fatto. Questo accade perché l’amministratore ufficiale, o “di diritto”, è spesso un prestanome nullatenente, incapace di pagare i debiti o le sanzioni. Tuttavia, l’accusa non può basarsi su semplici sospetti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27163 del 2018, ha chiarito un punto fondamentale: è l’Agenzia delle Entrate a dover portare prove dettagliate. In base al principio generale sull’onere della prova (art. 2697 codice civile), spetta al Fisco dimostrare che quel soggetto si è intromesso in modo sistematico nella gestione sociale (Cass. Sez. V n. 3987/2017). I giudici tributari della Lombardia hanno confermato questa linea in diverse sentenze recenti (CTR Milano n. 442/2019 e n. 638/2020), affermando che l’Agenzia deve fornire elementi certi e inequivocabili. Non basta ipotizzare un ruolo direttivo: servono riscontri positivi e specifici sulle condotte tenute dal presunto gestore.
Chi paga le sanzioni e cosa rischia il prestanome?
Una volta accertato il ruolo, bisogna capire su chi ricadono le conseguenze economiche e legali. In caso di società create artificiosamente per commettere illeciti tributari, le sanzioni colpiscono la persona fisica che ha tratto un vantaggio materiale dalle violazioni. Lo ha specificato la Cassazione (sent. Sez. V n. 5924/2017), sottolineando ancora una volta l’importanza della prova: l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare non solo la gestione di fatto, ma anche l’effettivo beneficio economico ottenuto dal soggetto.
Esiste poi la questione dell’amministratore formale, ovvero colui che ha accettato la carica solo sulla carta. Anche questo soggetto può essere ritenuto responsabile, ma con delle riserve. Per condannarlo o sanzionarlo, è necessario provare che fosse consapevole del disegno illecito portato avanti dall’amministratore di fatto. La semplice accettazione del ruolo di “testa di legno” non implica automaticamente che egli conoscesse e approvasse i piani criminosi del vero gestore. Come stabilito in tema di bancarotta (Cass. Sez. III n. 19049/2010), la responsabilità scatta solo se c’è la prova della consapevolezza dell’azione illegale.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


