Presidente: Caringella – Estensore: Picardi
FATTO
1. Andrea Campotaro, in qualità di candidato ed elettore, e Elio Riccarand, in qualità di elettore, hanno impugnato, con ricorso notificato il 15 e 17 novembre 2025, l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della valle d’Aosta dell’8 ottobre 2025 e tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e collegati (in particolare il rigetto dell’istanza di autotutela per l’attribuzione ad Alleanza Verdi e Sinistra di due voti contestati ed erroneamente dichiarati nulli, il verbale degli uffici di scrutinio n. 21 del polo n. 8 di Aosta, nella parte in cui sono state contestate e non assegnate due schede elettorali recanti crocesegno sul simbolo della lista 1 – AVS e preferenze per i candidati Benissa/Feiza e De Rosa/Pedmotti, di cui Benissa, Feiza e Pedmotti non risultano presenti in nessuna lista; quello dell’ufficio di scrutinio n. 5 del polo n. 1 di La Salle, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per i voti di lista annullati ad Alleanza Verdi e Sinistra; quello dell’ufficio di scrutinio n. 10 del polo n. 5 di Saint Vincent, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per tre voti di lista annullati ad Alleanza Verdi e Sinistra). Hanno, pertanto, concluso per la correzione del risultato elettorale, con l’attribuzione di ulteriori 6 voti ad Alleanza Verdi e Sinistra e l’innalzamento del resto di tale lista da 718 a 724, superiore al resto di 720 di Union Valdotaine e con la conseguente assegnazione di un terzo seggio ad Alleanza Verdi e Sinistra in base alla regola del maggiore resto e la proclamazione di Andrea Campotaro alla carica di consigliere regionale della Valle d’Aosta.
Le controinteressate Cristina Machet e Union Valdotaine si sono costituite, contestando la fondatezza del ricorso principale e proponendo ricorso incidentale, notificato il 5 dicembre 2025 con cui hanno denunciato la illegittimità della non assegnazione alla lista Union Valdotaine di un voto espresso all’interno di una scheda con la dicitura “voto”, che non configura un segno di riconoscimento, e di un altro voto all’interno di una scheda che presenta, in corrispondenza del riquadro della lista Union Valdotaine, una X sul simbolo e alla prima riga, di fianco al riquadro, il n. 4 e contemporaneamente, in corrispondenza del riquadro della lista Fratelli d’Italia, una X e sopra il simbolo la dicitura “No”, che mira semplicemente a correggere un errore materiale di voto.
I ricorrenti principali hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale.
La sentenza di primo grado ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, diretti a contestare la nullità di due schede recanti voti per la lista n. 1-AVS, con conseguente assegnazione di ulteriori due voti alla lista AVS ed innalzamento del suo resto da 718 a 720, mentre ha respinto gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, prescindendo, stante l’infondatezza di quest’ultimo, dall’eccezione di irricevibilità. Più precisamente, in ordine al ricorso principale, i primi quattro motivi sono stati accolti, in quanto i nomi trascritti, riconducibili, sia pure con alcune imperfezioni, a quelli di candidati della lista per le concomitanti elezioni comunali, non sono stati ritenuti idonei ad integrare un segno di riconoscimento ed a smentire, comunque, la preferenza attribuita alla lista, in applicazione del favor voti e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati (sulla prima scheda: Benissa Feiza corrispondente a Feiza Ben Issa, capolista per le lista AVS alle concomitanti elezioni comunali; sulla seconda scheda: De Rosa, candidata della lista AVS sia alle elezioni regionali sia a quelle comunali; Pedmotti corrispondete a Pedrotti, candidata nella lista AVS alle concomitanti elezioni comunali); in ordine al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato, attesa la qualificazione quali segni di riconoscimento della dicitura “voto”, di fianco al riquadro della lista Unione Valdotaine, su una scheda, su cui non è, invece apposto alcun contrassegno, e della scritta “no” in corrispondenza della lista Fratelli d’Italia, nonostante il segno della preferenza sulla lista n. 2, con l’indicazione del numero arabo 4, su un’altra scheda, mentre il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile ed infondato per la sua genericità, non essendo state descritte le schede di cui si pretende la validità né spiegate le ragioni della pretesa, precisandosi (tramite il rinvio alla motivazione sul rigetto del quinto motivo del ricorso principale) che i verbali di sezione non devono contenere i motivi di annullamento delle singole schede.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Cristina Machet e Union Valdotaine, che hanno denunciato: 1) l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata (par. 7-7.6), nella parte in cui ha affermato la validità dei due voti, ritenuti nulli dall’ufficio di scrutinio n. 21 del polo n. 8 di Aosta, nonostante l’impossibilità di affermare che la volontà dei due elettori sia stata chiaramente manifestata nel senso di votare la lista AVS proprio alle elezioni regionali (invece che a quelle contestuali comunali) e nonostante i riflessi delle diciture contenute nelle due schede in esame sulla loro riconoscibilità; 2) l’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla irricevibilità del ricorso incidentale (par. 8), atteso che in materia elettorale il ricorso incidentale può essere notificato entro 30 giorni dalla notifica di quello principale e depositato nei 15 giorni successivi al perfezionamento, per il destinatario, dell’ultima notificazione; 3) l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale (par. 8-8.2), ritenendo nulla, in contrasto con il principio del favor voti, consacrato nell’art. 41, comma 1, della legge elettorale della Valle d’Aosta n. 3 del 1993, una scheda a favore di Union Valdotaine, in ragione della dicitura “voto”, sicuramente sintomatica della scelta compiuta ed inidonea ad assurgere a segno di riconoscimento; 4) l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale (par. 8-8.3), ritenendo nulla una scheda, in cui sono stati apposti la X sul simbolo di Union Valdotaine ed il numero 4 sulla prima riga di fianco al simbolo, mentre sono stati apposti, in corrispondenza del riquadro della lista di Fratelli d’Italia, la X e la dicitura “No” sul simbolo corrispondente, senza valorizzare la confusione ingenerata dalla contestualità delle elezioni regionali e comunali, difformemente da quanto fatto relativamente ai voti espressi a favore di UVS ed in virtù di precedenti non sovrapponibili alla fattispecie in esame; 5) l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile ed infondato, per l’assoluta genericità, il secondo motivo del ricorso incidentale, avente ad oggetto la mancata assegnazione di 11 voti, dichiarati nulli, negli uffici di scrutinio dei Comuni di Saint-Vincent (5 voti), La Salle (2 voti), Aosta (3 voti) e Valpelline (1 voto), in contrasto con la natura attenuata dell’onere della prova nel giudizio elettorale, stante la difficoltà del soggetto che aggredisce le operazioni illegittime, vista la individuazione del numero delle schede, delle sezioni e della natura dei vizi lamentati (motivazionali). In particolare, in ordine al primo motivo, le appellanti hanno evidenziato che: la prima scheda presenta 3 anomalie, consistenti nell’indicazione del numero 1 sul primo rigo delle preferenze e nell’indicazione di Benissa Feiza sul secondo rigo delle preferenze (corrispondente alla capolista AVS alle diverse elezioni comunali Feiza Ben Issa), con due errori e, cioè, con la contrazione del cognome e con l’inversione del cognome con il nome; la seconda scheda contiene l’indicazione corretta di un candidato (De Rosa) abbinata con quella di un candidato delle diverse elezioni comunali, il cui cognome è stato, peraltro, riportato in modo sbagliato (Pedmotti in luogo di Pedrotti), con conseguente inoperatività del favor voti. Il T.A.R. ha, in modo contraddittorio, depotenziato gli errori delle schede, valutati in maniera atomistica e non complessiva, mentre ha eccessivamente valorizzato il profilo della contestualità delle elezioni regionali e comunali, richiamando precedenti inconferenti, riferiti ad ipotesi in cui l’indicazione dei candidati era stata fatta senza errori, e le istruzioni relative al diverso caso del voto di preferenza espresso con errori ortografici.
Nel giudizio di appello si sono costituiti Andrea Campotaro e Elio Riccarand, che hanno concluso per l’infondatezza dell’appello, eccependo l’inammissibilità per genericità del quinto motivo ed insistendo per la vittoria delle spese di lite.
DIRITTO
3. L’appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo si è lamentata l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata (par. 7-7.6), nella parte in cui ha affermato la validità dei due voti, ritenuti nulli dall’ufficio di scrutinio n. 21 del polo n. 8 di Aosta, nonostante l’impossibilità di affermare che la volontà dei due elettori sia stata chiaramente manifestata nel senso di votare la lista AVS proprio alle elezioni regionali (invece che a quelle contestuali comunali) e nonostante i riflessi delle diciture contenute nelle due schede in esame sulla loro riconoscibilità.
Il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione dell’art. 41, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1993, secondo cui la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore.
Nella sentenza si è precisato, a p. 4, che entrambe le schede in esame recano la croce sul contrassegno della lista n. 1-AVS (circostanza che non è, peraltro, oggetto di alcuna contestazione). Le irregolarità contenute nelle schede, consistenti o nell’indicazione di candidati della stessa lista, ma per le elezioni comunali invece che regionali, o nella imperfetta trascrizione del nome/cognome del candidato (caratterizzata da errori banali), non smentiscono la volontà di sostenere la lista chiaramente prescelta né configurano segni di riconoscimento, trattandosi di errori giustificati dalla contestualità delle elezioni regionali e comunali e di storpiature innocue, presumibilmente neppure consapevoli.
Del resto, si è già affermato che, nel caso in cui l’elettore, anziché indicare il nominativo di un candidato alle elezioni comunali, abbia indicato pur sempre il nominativo di un candidato, ma presentandosi alle contestuali elezioni provinciali, deve ritenersi che l’erronea indicazione nominativa sia solo il frutto di un’involontaria confusione e non, invece, segno volontario di riconoscimento della scheda (C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459).
In definitiva, contrariamente alla tesi di parte appellante, il favor voti consente di ritenere valido il voto di lista espresso chiaramente in una scheda, con l’apposizione della croce sul simbolo della lista, nonostante, nel riquadro delle preferenze, sia stato indicato un candidato della stessa lista di un’elezione concomitante, alterandone il nominativo in modo scarsamente significativo, come nel caso di specie, tale da non integrare un segno di riconoscimento.
Si tratta di una conclusione coerente con il principio, espresso dall’art. 57 d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui, in tutti i casi di voto di preferenza a favore di un candidato appartenente a lista diversa da quella votata è valido il voto di lista, mentre è inefficace quello di preferenza (C.d.S., Sez. II, 7 novembre 2022, n. 1096). Tale principio comporta necessariamente che il voto di lista, espresso chiaramente, sia valido, a prescindere da quello di preferenza, che può riguardare sia il candidato di altra lista, sia della stessa lista in concomitante e diversa elezione, purché tale preferenza non si traduca in un segno di riconoscimento, consistente, ad esempio, in un nome del tutto estraneo alle competizioni elettorali o in nome di fantasia.
Per completezza deve evidenziarsi che non assumono rilievo, ai fini della presente decisione, le determinazioni assunte dall’Ufficio elettorale con riferimento alla scheda con la dicitura Gerardini (scheda nella quale, secondo quanto si evince dal verbale prodotto, non risulta apposta la croce sul simbolo della lista, per cui si tratta di una fattispecie del tutto diversa).
3.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non ha dichiarato il ricorso incidentale irricevibile, precisando espressamente che “l’infondatezza del ricorso incidentale consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità”, per cui le argomentazioni formulate in ordine al termine per la proposizione del ricorso incidentale nel rito elettorale costituiscono meri obiter, insuscettibili di impugnazione (v., per tutte, Cass., 11 marzo 2022, n. 7995, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure).
3.3. Con il terzo motivo si è lamentata l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale (par. 8-8.2), ritenendo nulla, in contrasto con il principio del favor voti, consacrato nell’art. 41, comma 1, della legge elettorale della Valle d’Aosta n. 3 del 1993, una scheda a favore di Union Valdotaine, in ragione della dicitura “voto”, sicuramente sintomatica della scelta compiuta ed inidonea ad assurgere a segno di riconoscimento.
Pure tale decisione costituisce corretta applicazione dell’art. 34, comma 7, della legge regionale n. 3 del 1993, ai sensi del quale sono vietati altri segni o indicazioni, e dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui tutte le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso sono nulle in quanto oggettivamente idonee a manifestare, in modo inoppugnabile, la volontà dell’elettore di farsi riconoscere (C.d.S., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142, e C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2016, n. 1688). Nel caso di specie, difatti, non sussiste alcuna giustificazione ragionevole della dicitura “Voto”, apposta sulla scheda.
3.4. Con il quarto motivo si è dedotta l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale (par. 8-8.3), ritenendo nulla una scheda, in cui sono stati apposti la X sul simbolo di Union Valdotaine ed il numero 4 sulla prima riga di fianco al simbolo, mentre sono stati apposti, in corrispondenza del riquadro della lista n. 5 di Fratelli d’Italia, la X e la dicitura “No” sul simbolo corrispondente, senza valorizzare la confusione ingenerata dalla contestualità delle elezioni regionali e comunali, difformemente da quanto fatto relativamente ai voti espressi a favore di UVS ed in virtù di precedenti non sovrapponibili alla fattispecie in esame.
Il motivo deve essere rigettato, in quanto, come già chiarito, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto, e la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato (C.d.S., Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3210).
3.5. Con il quinto motivo di appello si è lamentata l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile ed infondato, per l’assoluta genericità, il secondo motivo del ricorso incidentale, avente ad oggetto la mancata assegnazione di 11 voti, dichiarati nulli, negli uffici di scrutinio dei Comuni di Saint-Vincent (5 voti), La Salle (2 voti), Aosta (3 voti) e Valpelline (1 voto), in contrasto con la natura attenuata dell’onere della prova nel giudizio elettorale, in considerazione della difficoltà del soggetto che aggredisce le operazioni illegittime, e nonostante la individuazione del numero delle schede, delle sezioni e della natura dei vizi lamentati.
Più precisamente con il secondo motivo del ricorso incidentale le odierne appellanti avevano denunciato il difetto assoluto di motivazione, non avendo gli uffici di scrutinio descritto esattamente nei verbali le modalità di voto all’interno delle schede per cui è stata comminata la nullità dei relativi voti di lista ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), l.r. 3/1993, mentre dall’art. 43, comma 1, l.r. n. 3/1993 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, si desume l’obbligo di spiegare, sia pure in maniera succinta, le decisioni adottate. Come già evidenziato, la sentenza impugnata ha ritenuto tale censura inammissibile ed infondata per la sua genericità, in quanto, da un lato, i verbali di sezione non devono contenere i motivi di annullamento delle singole schede e, dall’altro lato, le ricorrenti incidentali non hanno descritto le schede di cui si pretende la validità né spiegato le ragioni della pretesa.
Il motivo, pur essendo ammissibile, in quanto aggredisce entrambe le argomentazioni della sentenza impugnata, insistendo, da un lato, sulla specificità della formulazione del motivo in primo grado e, dall’altro, sulla necessaria motivazione della dichiarazione di nullità delle schede elettorali, è infondato.
Nei verbali delle operazioni elettorali la nullità delle schede de quibus è stata esaustivamente motivata con l’indicazione delle ragioni giuridiche, tramite il rinvio alla disposizione legislativa applicata, e con l’indicazione delle ragioni di fatto, tramite la collocazione delle schede annullate nel relativo plico di cui all’art. 44, comma, 1, lett. b), della l.[r.] n. 3 del 1993. La legge della Regione Val d’Aosta n. 3 del 1933 [recte: 1993 – n.d.r.] non prescrive che le schede annullate siano dettagliatamente descritte nei verbali delle operazioni elettorali. L’art. 40, commi 10 e 11, della l.r. n. 3 del 1933 [recte: 1993 – n.d.r.] stabilisce che il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio e che del compimento e del risultato di tali operazioni deve farsi menzione nel verbale. Il verbale è, dunque, configurato come sintetico e non analitico, per cui non deve contenere anche la descrizione fattuale delle schede annullate, che risulterebbe superflua, vista la formazione del plico delle schede nulle di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), della l.r. n. 3 del 1993. Né a diverse conclusioni si giunge in base alle disposizioni invocate dalle appellanti (in particolare art. 43), che si riferiscono, peraltro, alle eventuali contestazioni nel corso delle operazioni di scrutinio. Da tali premesse deriva che non sussiste l’asserita carenza motivazionale denunciata. Né le ricorrenti incidentali, odierne appellanti, hanno prospettato ragioni, diverse dall’asserita lacuna motivazionale, idonee a superare l’annullamento dei voti.
4. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante, da un lato, la parziale integrazione della motivazione di primo grado e, dall’altro, la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link



