Dopo le condanne milionarie negli Stati Uniti, il Digital Services Act apre anche in Europa la strada al risarcimento diretto per gli utenti danneggiati dal design manipolativo delle piattaforme.
Migliaia di famiglie negli Stati Uniti citano in giudizio Meta, Google, TikTok e Snapchat sostenendo che le loro piattaforme abbiano causato dipendenza, ansia, depressione nei figli adolescenti. In Italia una class action chiede di modificare il funzionamento stesso dei social. Si può fare causa ai social per danni psicologici da dipendenza? La risposta sta cambiando rapidamente, e il diritto europeo — con il Digital Services Act — offre oggi strumenti concreti che fino a pochi anni fa non esistevano.
Il bersaglio non è il contenuto, ma il design della piattaforma
Il punto che distingue queste azioni legali da quelle tradizionali sulla responsabilità dei social media è cruciale: nel mirino non ci sono i singoli contenuti pubblicati dagli utenti, ma il design delle piattaforme in sé — accusato di essere costruito deliberatamente per catturare l’attenzione e creare dipendenza. Scroll infinito, autoplay automatico dei video, notifiche compulsive, algoritmi di profilazione che massimizzano il tempo di permanenza: sono questi i meccanismi tecnici contestati, non i contenuti specifici che gli utenti hanno visualizzato.
Questa distinzione è giuridicamente importante perché sposta la responsabilità dal contenuto — spesso protetto da regimi di esenzione per gli intermediari digitali — al funzionamento strutturale del servizio, un terreno su cui le tutele per le piattaforme sono meno consolidate.
Il precedente americano: la sentenza di Los Angeles
Il caso che ha aperto la strada, e che viene definito storico, è la sentenza del tribunale di Los Angeles del marzo scorso: Meta (Instagram e Facebook) e Google (YouTube) sono state condannate a pagare sei milioni di dollari per aver causato dipendenza e danni psicologici — tra cui disturbo da disformismo corporeo, depressione e ansia — a una ragazza minorenne.
Il punto giuridicamente decisivo di questa pronuncia è che, per la prima volta, la giuria ha stabilito un nesso causalediretto tra il funzionamento degli algoritmi, lo scroll infinito, e i danni psicologici subiti dalla ragazza. Secondo i giurati, sia Meta sia Google sapevano che i meccanismi progettati per massimizzare il tempo di permanenza degli utenti — e quindi i profitti aziendali derivanti dalla pubblicità — potevano causare problemi ai soggetti più fragili, ma non li hanno impediti.
Questo precedente ha aperto la strada a migliaia di altre cause: oltre 3.300 procedimenti pendenti nei tribunali statali della California, e altri 2.600 nei tribunali federali californiani, promossi da privati cittadini, distretti scolastici, amministrazioni locali e interi Stati. Diversi accordi transattivi sono già stati raggiunti — TikTok e Snapchat prima dell’inizio di un processo, Google e ByteDance in altri procedimenti — con importi anche significativi, come i ventisette milioni di dollari versati da un gruppo di piattaforme a un distretto scolastico del Kentucky per supportare gli studenti nella gestione di ansia e depressione.
L’Europa: il Digital Services Act come nuovo terreno di tutela
In Europa lo strumento giuridico che sta aprendo prospettive simili è il Regolamento europeo 2022/2065, il Digital Services Act (DSA), pienamente applicabile in Italia dal 17 febbraio 2024. Il regolamento offre due livelli distinti di protezione, con logiche e strumenti diversi.
Il primo livello è quello delle sanzioni pubbliche: le autorità di controllo — in Italia l’AGCOM, per le piattaforme di dimensioni minori, e la Commissione Europea per quelle “molto grandi” con più di quarantacinque milioni di utenti attivi — possono aprire istruttorie e irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo delle piattaforme, se accertano violazioni degli obblighi previsti dal regolamento.
La Commissione Europea ha già avviato istruttorie in questo senso: ha constatato in via preliminare violazioni nel design di Facebook e Instagram (conclusioni del 10 luglio), in quello di TikTok (febbraio 2026), e ha contestato che Instagram e Facebook non impedirebbero in modo efficace l’accesso ai minori di 13 anni (aprile 2026). Le aziende devono ora rispondere a queste contestazioni preliminari prima che le violazioni vengano eventualmente confermate in via definitiva.
Il secondo livello: il risarcimento diretto per gli utenti
Il profilo più innovativo, e di maggiore interesse pratico per il singolo utente danneggiato, è quello previsto dall’art. 54 del DSA, che consente agli utenti di chiedere direttamente un risarcimento del danno davanti al giudice nazionale in caso di violazioni da parte delle piattaforme.
Questo strumento non è privo di ostacoli pratici. L’utente che intende agire deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta omissiva della piattaforma — il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DSA — e il danno concretamente lamentato. È un onere della prova impegnativo, ma non impossibile: un aiuto significativo può venire proprio dai verdetti americani già emessi e dall’esito delle istruttorie avviate dalla Commissione Europea, che possono fornire elementi di prova o quantomeno un quadro tecnico di riferimento sul funzionamento effettivo di questi meccanismi.
Un elemento normativo centrale in questa prospettiva è l’art. 34 del DSA: le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi devono individuare e prevenire i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento o dall’uso dei loro servizi, e redigere una valutazione annuale delle misure di sicurezza adottate — comprese quelle relative alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui diritti fondamentali e alla sicurezza pubblica.
Uno strumento processuale importante: l’esibizione del documento sui rischi
Un punto di particolare rilievo pratico riguarda il potere del giudice nazionale di ordinare alle piattaforme l’esibizione del documento interno sulla valutazione dei rischi prevista dall’art. 34, anche nel corso di istruttorie ancora in corso presso le autorità di controllo.
Se le piattaforme dovessero opporre il segreto commerciale per rifiutarsi di produrre questo documento, il giudice italiano potrebbe desumerne argomenti di prova sfavorevoli alla piattaforma stessa, sulla base dell’art. 116 del Codice di Procedura Civile — la norma che consente al giudice di valutare il comportamento processuale delle parti, incluso il rifiuto ingiustificato di produrre documenti rilevanti, come elemento a sfavore di chi lo oppone.
Questo meccanismo è potenzialmente molto significativo per l’utente che agisce in giudizio: anche senza accedere direttamente al documento interno della piattaforma sui rischi sistemici, un rifiuto di produzione ingiustificato potrebbe rafforzare indirettamente la sua posizione processuale.
Il reclamo gratuito: uno strumento accessibile prima della causa
Prima ancora di intraprendere un’azione giudiziaria, l’art. 53 del DSA prevede uno strumento più semplice e accessibile: ogni utente può presentare un reclamo gratuito al coordinatore dei servizi digitali — in Italia l’AGCOM — segnalando violazioni tramite PEC con l’apposito modello disponibile online.
Per le piattaforme con meno di quarantacinque milioni di utenti, l’istruttoria sul reclamo è condotta direttamente dall’AGCOM; per le piattaforme più grandi, la competenza esclusiva appartiene alla Commissione Europea. In Italia, da gennaio 2025, sono state inviate all’AGCOM venti segnalazioni specificamente in materia di tutela dei minori, trattate come reclami ai sensi del DSA.
Un punto pratico da tenere presente: chi presenta il reclamo non riceve necessariamente aggiornamenti individuali sul suo esito, ma l’esito dell’istruttoria è pubblico e va quindi monitorato autonomamente. Il coordinatore aggiorna periodicamente anche l’elenco dei cosiddetti “segnalatori attendibili” — tipicamente associazioni ed enti che si occupano di tutela dei minori e degli utenti della rete — le cui segnalazioni godono di una considerazione qualificata nell’istruttoria.
La class action italiana: non risarcimento, ma cambiamento del sistema
In Italia, il 14 maggio si è svolta la prima udienza di un’azione inibitoria collettiva contro Meta e TikTok, promossa dal Movimento Italiano Genitori insieme a un gruppo di famiglie e allo studio legale Ambrosio & Commodo davanti al Tribunale delle Imprese di Milano.
L’obiettivo di questa azione è diverso da quello delle cause statunitensi: non si chiede un risarcimento economico, ma di obbligare le piattaforme a modificare il proprio funzionamento — eliminando i meccanismi di massimizzazione del tempo di permanenza (scroll infinito, autoplay, notifiche, algoritmi di profilazione), verificando in modo efficace l’età degli utenti, e fornendo informazioni chiare e trasparenti sui rischi, inclusa la dipendenza. L’udienza finale di questo procedimento è fissata per il 19 novembre.
Il messaggio pratico per chi ha subito un danno
Per una famiglia che ritiene che un figlio abbia subito danni psicologici concreti collegabili all’uso di una piattaforma social, il quadro giuridico attuale offre più strumenti di quanti ne esistessero fino a pochi anni fa, anche se nessuno di questi è privo di complessità.
Il primo passo accessibile e gratuito è il reclamo all’AGCOM ai sensi dell’art. 53 del DSA, utile anche solo per contribuire a un quadro istruttorio più ampio. Per un’azione risarcitoria individuale, la strada dell’art. 54 del DSA richiede la costruzione di una prova solida sul nesso causale tra il funzionamento specifico della piattaforma e il danno subito — un compito reso più agevole dai precedenti giurisprudenziali americani e dall’esito delle istruttorie europee, ma che richiede comunque un’assistenza legale qualificata per essere impostato correttamente, anche alla luce degli strumenti probatori specifici — come la possibile esibizione forzata del documento sui rischi sistemici — che il diritto europeo mette oggi a disposizione.
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Angelo Greco
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