Il TAR Marche conferma che l’ammonimento del Questore per stalking è legittimo con un quadro indiziario grave e concordante, anche senza accertamenti penali definitivi e senza contraddittorio preventivo.
Un uomo viene ammonito dal Questore per condotte di stalking nei confronti della ex compagna: messaggi e telefonate insistenti, pedinamenti, minacce. Non è stato ancora condannato in sede penale. Sostiene che l’istruttoria era lacunosa, che non gli è stato dato modo di difendersi prima del provvedimento, e che i fatti descritti dalla ex erano esagerati o falsi. Impugna l’ammonimento davanti al TAR Marche. Il tribunale amministrativo, con la sentenza del 13 marzo 2026, rigetta il ricorso. Il Questore può emettere l’ammonimento per stalking senza condanne penali? Sì. L’ammonimento è una misura preventiva che non richiede accertamenti penali definitivi: basta un quadro indiziario grave, preciso e concordante di condotte persecutorie reiterate.
Cos’è l’ammonimento del Questore e a cosa serve
L’ammonimento del Questore è disciplinato dall’art. 8 della legge n. 38/2009 ed è una misura amministrativa di natura preventiva, non sanzionatoria in senso stretto. Non presuppone una condanna, né l’avvio di un procedimento penale. Ha lo scopo di intervenire prima che la situazione di stalking degeneri in conseguenze irreparabili, intimando all’ammonito di cessare le condotte persecutorie.
Il TAR Marche sottolinea che ai fini dell’adozione dell’ammonimento non è necessario che gli atti persecutori abbiano raggiunto un particolare livello di gravità: è anzi opportuno che la misura intervenga quando la situazione è ancora gestibile. Non è nemmeno richiesto che le singole condotte, considerate isolatamente, integrino il reato di stalking ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen. Quello che conta è la valutazione complessiva del comportamento, improntata a finalità preventiva e prognostica.
Il quadro indiziario che giustifica l’ammonimento nel caso concreto
Il TAR esamina nel dettaglio gli elementi raccolti dalla Questura e li ritiene sufficienti a fondare l’ammonimento. I fatti accertati includono: invio di un numero rilevante di messaggi e telefonate alla ex compagna, in alcuni casi reiterati più volte nel corso di pochi minuti; pedinamento in automobile della ex e del suo nuovo compagno, che aveva costretto la donna a chiamare i Carabinieri; presentazione non annunciata in un parco pubblico alla baby sitter del figlio minore; minacce documentate da una registrazione audio, in cui l’ammonito aveva proferito espressioni minacciose in caso la donna avesse fatto frequentare il bambino con il nuovo compagno; testimonianze dei genitori della vittima su condotte minacciose.
Il TAR riconosce che non tutte le condotte denunciate, prese singolarmente, avrebbero assunto rilievo ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009. Ma nel loro insieme costituivano un quadro indiziario grave, preciso e concordante di condotte persecutorie reiterate, idonee a cagionare uno stato di ansia e timore per la propria incolumità e per quella delle persone care alla vittima.
La professione della vittima non esclude lo stato di disagio
L’ammonito sosteneva che la ex compagna, essendo guardia particolare giurata ed esperta di difesa personale, non avrebbe potuto essere turbata da semplici messaggi o contatti. Il TAR smonta questo argomento con un ragionamento preciso.
Il personale delle forze dell’ordine e della vigilanza privata è addestrato per fronteggiare minacce provenienti da estranei — rapinatori, malintenzionati sconosciuti. Ma quando la minaccia proviene dall’interno — da un ex partner, dal padre del proprio figlio — e quando sono coinvolti i minori e le persone care, il contesto è completamente diverso. La vittima è preoccupata anche, se non di più, per le possibili ritorsioni nei confronti delle persone a lei legate. La preparazione tecnica non esclude lo stato di disagio psicologico in queste circostanze.
Il contraddittorio preventivo: quando può essere omesso
L’ammonito denunciava anche la violazione dei propri diritti partecipativi: il provvedimento era stato adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, senza dargli la possibilità di presentare la sua versione dei fatti prima dell’ammonimento.
Il TAR riconosce che la giurisprudenza non è univoca su questo punto, ma afferma che la legge n. 241/1990 consente espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere omessa in casi particolari. I procedimenti ex art. 8 della legge n. 38/2009 rientrano in questi casi. La partecipazione preventiva del potenziale destinatario non è tanto finalizzata ad acquisire il suo punto di vista sull’offensività della propria condotta — perché è scontato che l’interessato nieghi ogni addebito — quanto a chiarire circostanze che dagli accertamenti svolti non appaiono univoche.
Nel caso concreto, considerando la documentazione acquisita e il fatto che tra la richiesta di ammonimento e il provvedimento non era decorso un termine eccessivamente lungo, il TAR ritiene insussistente la violazione dei diritti partecipativi.
Le conseguenze: sospensione del porto d’armi e ritiro dell’arma
L’ammonimento ha prodotto due conseguenze collaterali: la sospensione del porto d’armi per uso sportivo dell’ammonito e il ritiro cautelare dell’arma legalmente detenuta. Il ricorrente le contestava sostenendo che una semplice denuncia penale non è sufficiente a giustificare questi provvedimenti.
Il TAR chiarisce che questo argomento non è pertinente: la sospensione del porto d’armi e il ritiro dell’arma non si basano su una denuncia penale, ma su un provvedimento amministrativo definitivo ed efficace — l’ammonimento — che ben può fondare misure cautelative successive. Si tratta di atti dovuti e vincolati a fronte di un ammonimento di polizia.
Qual è la regola generale che si ricava da questa sentenza
L’ammonimento del Questore per stalking è legittimo quando emerga un quadro indiziario grave, preciso e concordante di condotte persecutorie reiterate — telefonate insistenti, pedinamenti, appostamenti, minacce — idonee a cagionare nella vittima uno stato di ansia e timore, anche in assenza di accertamenti penali definitivi. Non è richiesto che le singole condotte integrino autonomamente il reato: conta la valutazione complessiva del comportamento. Il contraddittorio preventivo con l’ammonito può essere omesso quando la Questura disponga di elementi sufficienti. L’ammonimento fondato su questi presupposti giustifica automaticamente la sospensione del porto d’armi e il ritiro cautelare delle armi legalmente detenute.
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Angelo Greco
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