Il Tribunale di Cassino e quello di Bari confermano che l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento integra il reato ex art. 570-bis c.p. anche parzialmente: non serve provare lo stato di bisogno del figlio.
Un genitore separato smette di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice per il figlio. A volte paga qualcosa, a volte nulla. Sostiene che il figlio non è in stato di bisogno, che ha pagato alcune spese straordinarie, e che in fondo il debito è stato poi recuperato con un pignoramento. Può evitare la condanna penale? Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 63 del 1° marzo 2026, e il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 402 del 22 febbraio 2026, rispondono entrambi negativamente. Non pagare il mantenimento al figlio è un reato anche senza prova dello stato di bisogno? Sì. Il reato previsto dall’art. 570-bis cod. pen. si perfeziona con la sola inosservanza dell’obbligo civile, indipendentemente da qualsiasi prova dello stato di bisogno.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: struttura e presupposti
L’art. 570-bis cod. pen. — introdotto dal D.Lgs. 21/2018 nel quadro della riforma della disciplina penale della famiglia — punisce il genitore che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale in favore dei figli.
Il Tribunale di Cassino chiarisce la struttura del reato con precisione: si tratta di un reato omissivo, formale e permanente. Omissivo perché si perfeziona con il mancato compimento di un’azione dovuta — il versamento. Formale perché per la sua configurazione è sufficiente la mera inosservanza dell’obbligazione civile, senza che occorra accertare un danno concreto. Permanente perché la condotta dura nel tempo e il reato continua a consumarsi per tutto il periodo dell’inadempimento.
Non serve dimostrare che il figlio si trovi in stato di bisogno o che manchi concretamente dei mezzi di sussistenza. Questi erano elementi rilevanti nella vecchia formulazione dell’art. 570 cod. pen. — che rimane in vigore per altri casi — ma non per la fattispecie specifica dell’art. 570-bis, che tutela il diritto del figlio a ricevere quanto stabilito dal giudice, indipendentemente dalle sue condizioni economiche effettive.
Il dolo: si desume dalla reiterazione dell’inadempimento
Il Tribunale di Bari affronta il profilo dell’elemento soggettivo. Per i reati dolosi è necessario che l’agente abbia voluto la condotta e le sue conseguenze. Nel caso dell’art. 570-bis cod. pen., il Tribunale chiarisce che il dolo è desumibile dalla reiterazione nel tempo dell’omesso pagamento.
Non serve quindi provare che il genitore avesse una specifica intenzione di danneggiare il figlio: basta che abbia ripetutamente e consapevolmente omesso di versare quanto dovuto. La reiterazione dell’inadempimento è di per sé prova della volontà dolosa, perché esclude l’ipotesi di un errore occasionale o di un dimenticanza isolata.
Tre difese che non funzionano: pagamenti parziali, spese straordinarie, recupero forzoso
Le sentenze affrontano tre argomenti difensivi ricorrenti nella pratica e li smontano con chiarezza.
Il primo è il pagamento parziale o discontinuo: il genitore sostiene di aver versato qualcosa — non tutto, non sempre, non nelle date stabilite — e che questo dovrebbe ridurre o escludere la sua responsabilità. Il Tribunale di Bari risponde che non è consentita una rideterminazione unilaterale dell’assegno di mantenimento. Il genitore obbligato non può decidere da solo di pagare meno di quanto stabilito dal giudice, né può scegliere tempi e modalità diverse da quelle fissate nel provvedimento. Solo il giudice civile può modificare l’assegno, su richiesta delle parti e previo accertamento dei presupposti.
Il secondo argomento è il pagamento di spese straordinarie — rette scolastiche, spese mediche, attività extrascolastiche — in luogo dell’assegno ordinario. Anche questo non basta: le spese straordinarie e l’assegno ordinario sono voci distinte, disciplinate separatamente dal provvedimento del giudice. Pagare le une non compensa l’omissione dell’altro.
Il terzo argomento è il successivo recupero del credito mediante pignoramento o esecuzione forzata: il debito è stato poi pagato, quindi il danno è stato riparato. Il Tribunale di Bari risponde che il pagamento successivo — anche se forzoso — è un post factum che non elide l’inadempimento già perfezionatosi. Il reato era già consumato nel momento in cui l’assegno avrebbe dovuto essere versato e non lo è stato. La successiva regolarizzazione non cancella il passato.
La tenuità del fatto non si applica: il comportamento è abituale
Entrambe le sentenze escludono l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. Questa causa consente al giudice di non punire fatti di modesta entità, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Nel caso dell’art. 570-bis cod. pen., quando l’omesso versamento si protrae in modo reiterato e continuativo nel tempo, il comportamento assume natura abituale — e il comportamento abituale esclude per legge l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Non rileva che ogni singolo mese l’importo non versato possa sembrare modesto: la reiterazione trasforma la condotta in un comportamento sistematico che non può beneficiare dell’esimente della tenuità.
La prescrizione: quando decorre nel reato permanente
Il Tribunale di Cassino affronta un profilo tecnico rilevante per i procedimenti penali più risalenti nel tempo: quando inizia a decorrere la prescrizione per un reato permanente come quello dell’art. 570-bis cod. pen.?
La risposta è che il dies a quo — il giorno da cui si conta il termine di prescrizione — coincide con la cessazione della condotta. Finché il genitore continua a non pagare, il reato continua a consumarsi e la prescrizione non inizia a decorrere. In mancanza di adempimento, la cessazione della condotta si individua nella data della sentenza di primo grado.
Qual è la regola pratica da tenere a mente
Il genitore che omette di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice commette un reato — anche se il figlio non è in stato di bisogno, anche se paga qualcosa in modo discontinuo, anche se poi regolarizza il debito con un pagamento tardivo o forzoso. L’unico modo per evitare responsabilità penale è rispettare puntualmente quanto stabilito dal provvedimento giudiziale. Chi ritiene che l’assegno sia diventato eccessivo rispetto alle proprie condizioni economiche deve rivolgersi al giudice civile per chiederne la revisione — non può decidere unilateralmente di pagare meno o di smettere di pagare.
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Angelo Greco
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