limiti di temperatura in case, uffici e negozi


A quanti gradi si può tenere il condizionatore negli ambienti domestici, lavorativi e pubblici: le regole su gradi e tolleranza nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali.

Con l’arrivo del caldo, una delle domande più frequenti riguarda la temperatura alla quale può essere regolata l’aria condizionata nei vari ambienti, e soprattutto in case, uffici e negozi. Vediamo quali sono i limiti applicabili nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi, quali obblighi ulteriori deve rispettare il datore di lavoro e quando sono ammesse deroghe.

Qual è la temperatura minima prevista dalla legge?

La normativa nazionale stabilisce un valore valido, in linea generale, per tutti gli edifici: la temperatura media degli ambienti raffrescati non deve essere inferiore a 26 gradi, con una tolleranza di 2 gradi.

La disposizione principale è contenuta nell’articolo 3 del D.P.R. 74/2013, che disciplina l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici. La norma stabilisce che, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere inferiore a:

26 °C, con una tolleranza di 2 °C verso il basso.

Il valore ordinario di riferimento è dunque 26 gradi. Considerando la tolleranza, la temperatura media rilevata non dovrebbe comunque scendere sotto i 24 gradi.

Come funziona la tolleranza?

I 2 gradi previsti dal D.P.R. 74/2013 rappresentano una tolleranza applicata alla misurazione della temperatura media effettiva. Non trasformano automaticamente i 24 gradi nel valore ordinario al quale programmare ogni condizionatore.

La legge, infatti, non considera direttamente il numero indicato sul telecomando o sul termostato, bensì la media ponderata delle temperature dell’aria realmente misurate nei diversi ambienti raffrescati dell’unità immobiliare. Temperatura media degli ambienti climatizzati  che, come detto, non deve essere inferiore a 26 gradi, ferma la tolleranza tecnica di 2 gradi prevista dalla normativa.

Ricordiamo che la temperatura impostata sul display e quella effettivamente presente nella stanza possono essere diverse a causa di numerosi fattori, come la posizione del sensore, la vicinanza dello split, l’esposizione al sole, le dimensioni del locale, la presenza di più stanze, l’apertura di porte e finestre, nonché la potenza dell’impianto e il suo stato di manutenzione.

Qual è il limite dell’aria condizionata nelle abitazioni?

Il limite generale visto sopra si applica anche alle abitazioni private. Durante il funzionamento del climatizzatore, la temperatura media dell’aria negli ambienti raffrescati non deve quindi essere inferiore a 26 gradi, con la tolleranza di 2 gradi.

Ciò non significa che in casa sia vietato selezionare sul telecomando un valore inferiore a 24 gradi. Il parametro legale riguarda la temperatura media effettivamente raggiunta negli ambienti e non il valore nominale impostato sull’apparecchio.

Dal punto di vista pratico, è opportuno evitare un raffreddamento eccessivo. Secondo le indicazioni ufficiali più recenti, diffuse dall’ENEA nel giugno 2026, il comfort ideale può essere ottenuto mantenendo la temperatura interna di appena 2 o 3 gradi inferiore a quella esterna. Quando il fastidio è causato soprattutto dall’umidità, può essere sufficiente utilizzare la funzione di deumidificazione.

Impostare una temperatura eccessivamente bassa, oltre ad aumentare i consumi, può creare forti sbalzi termici quando si entra o si esce dall’abitazione. Il Ministero della Salute ed ENEA raccomandano di mantenere lo scarto tra la temperatura esterna e quella interna entro i 5–7 °C (e mai sopra gli 8 °C di sbalzo), impostando una temperatura target attorno ai 25–27 °C con funzione deumidificazione attiva.

Aria condizionata in ufficio: quali regole si applicano?

Negli uffici si sovrappongono due gruppi di regole: le disposizioni sul contenimento dei consumi energetici e le norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Dal punto di vista energetico, anche negli uffici la temperatura media degli ambienti raffrescati non deve essere inferiore a 26 gradi, con 2 gradi di tolleranza.

Il rispetto di questo parametro, però, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano, tenendo conto dei metodi produttivi utilizzati e degli sforzi fisici richiesti ai dipendenti.

Nel valutare se il microclima sia adeguato occorre considerare anche altri fattori oltre alla temperatura, tra cui il grado di umidità, il movimento dell’aria, l’intensità dell’attività lavorativa, l’irraggiamento solare, la presenza di finestre o pareti vetrate e le caratteristiche dei locali.

Gli impianti di condizionamento devono inoltre funzionare in modo da non esporre i lavoratori a correnti d’aria fastidiose e devono essere sottoposti periodicamente a controllo, manutenzione, pulizia e sanificazione.

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro non stabilisce un unico valore numerico di temperatura obbligatoria valido per ogni ufficio. La legge richiede che la temperatura sia adeguata alle persone e al tipo di attività svolta. Un lavoro sedentario al computer, per esempio, presenta esigenze diverse rispetto a un’attività fisica svolta in un magazzino, in una cucina o in un laboratorio.

Gli intervalli di temperatura e umidità frequentemente indicati nelle linee guida tecniche sono utili per valutare il comfort e il rispetto di parametri specifici, ma non devono essere confusi con limiti numerici direttamente imposti dal D.Lgs. 81/2008.

Di conseguenza, non basta che il termostato indichi 26 gradi: se nonostante ciò l’ambiente lavorativo resta eccessivamente caldo, troppo umido, direttamente esposto al sole o caratterizzato da forti correnti d’aria, il datore deve comunque valutare il rischio microclimatico e adottare misure adeguate.

Per quanto riguarda gli uffici pubblici, va precisato che la regola speciale dei 27 gradi (con 2 gradi di tolleranza) era una misura temporanea, introdotta nel 2022 per fronteggiare la crisi energetica, e valevole soltanto dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 (art. 19-quater D.L. n. 17/2022, conv. in Legge n. 34/2022).

Pertanto, salva l’introduzione di nuovi provvedimenti o di specifiche disposizioni interne, negli uffici pubblici torna applicabile la disciplina ordinaria del D.P.R. 74/2013: temperatura media non inferiore a 26 gradi, con 2 gradi di tolleranza.

Restano naturalmente applicabili anche gli obblighi di sicurezza e di adeguatezza del microclima previsti per tutti i luoghi di lavoro.

Qual è il limite nei negozi e nei locali commerciali?

La stessa regola si applica a negozi, supermercati, bar, ristoranti e a tutti gli altri locali commerciali: la temperatura media degli ambienti raffrescati non deve essere inferiore a 26 gradi, con la tolleranza di 2 gradi.

Anche in questi luoghi non bisogna considerare i 24 gradi come il normale valore di impostazione del climatizzatore. Si tratta dell’estremo inferiore derivante dalla tolleranza prevista per la temperatura media rilevata.

Quando nel negozio lavorano dipendenti, il titolare deve inoltre rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro. Il locale deve quindi garantire un microclima adeguato e l’impianto non deve provocare correnti d’aria fastidiose per lavoratori e addetti.

Segnaliamo che in numerosi Comuni è vietato tenere permanentemente aperte le porte dei negozi quando sono in funzione il riscaldamento o l’aria condizionata. Lo scopo è evitare la dispersione dell’aria fresca verso l’esterno e ridurre lo spreco di energia.

Non esiste, però, un’unica regola nazionale applicabile nello stesso modo in tutti i Comuni. L’obbligo può derivare da varie fonti: ordinanze del sindaco, regolamenti comunali, disposizioni regionali, piani per la qualità dell’aria, provvedimenti stagionali o permanenti.

Per conoscere la regola applicabile (e l’importo della multa per i trasgressori) bisogna quindi consultare il provvedimento del proprio Comune.

Quali edifici sono esclusi dai limiti?

Il D.P.R. 74/2013 prevede alcune esclusioni e la possibilità di ottenere deroghe, ma occorre distinguere tra eccezioni automatiche e deroghe che devono essere autorizzate dal Comune.

Ospedali, cliniche e strutture assistenziali

Sono esclusi dai limiti di temperatura:

  • ospedali;
  • cliniche;
  • case di cura;
  • strutture per il ricovero o la cura di minori e anziani;
  • strutture protette per l’assistenza e il recupero delle persone affidate ai servizi sociali pubblici.

L’esclusione non riguarda necessariamente l’intero edificio, ma è limitata alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Gli uffici amministrativi e gli altri locali non destinati alla cura potrebbero quindi restare soggetti alle regole ordinarie.

Piscine e saune

Piscine, saune e strutture assimilabili non sono automaticamente esonerate dai limiti di temperatura: lo diventano quando il Comune concede una deroga motivata, se elementi oggettivi o esigenze legate alla particolare destinazione d’uso richiedono temperature diverse da quelle standard.

Attività industriali e artigianali

Anche per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali la deroga non opera automaticamente.

L’autorità comunale può autorizzare temperature differenti quando particolari esigenze tecnologiche o produttive lo richiedono, oppure se l’energia termica utilizzata per la climatizzazione deriva da una sorgente che non potrebbe essere convenientemente utilizzata in altro modo. (art. 3 DPR 74/2013).

Tabella dei limiti dell’aria condizionata

Tipo di ambiente Regola applicabile
Abitazione privata Temperatura media non inferiore a 26 °C, con 2 °C di tolleranza
Ufficio privato 26 °C con tolleranza, oltre agli obblighi di tutela del microclima
Ufficio pubblico Regola ordinaria di 26 °C con tolleranza; la misura speciale dei 27 °C è scaduta il 31 marzo 2023
Negozio 26 °C con tolleranza; possibili obblighi comunali di tenere chiuse le porte
Ospedale o casa di cura Esclusione limitata alle zone destinate alla permanenza e al trattamento dei pazienti
Piscina o sauna Possibile deroga motivata concessa dal Comune
Stabilimento industriale o artigianale Possibile deroga comunale per esigenze tecnologiche o produttive

Domande frequenti

A quanti gradi si può impostare l’aria condizionata?

La legge non disciplina direttamente il numero visualizzato sul telecomando. Stabilisce che la temperatura media effettivamente misurata negli ambienti raffrescati non sia inferiore a 26 gradi, con una tolleranza di 2 gradi.

Il limite di legge è 24 o 26 gradi?

Il valore previsto dalla normativa nazionale (D.P.R. 74/2013) è 26 gradi. I 24 gradi rappresentano il limite inferiore risultante dalla tolleranza di 2 gradi applicata alla misurazione della temperatura media.

Qual è la temperatura minima dell’aria condizionata in casa?

Anche nelle abitazioni la temperatura media degli ambienti climatizzati non deve essere inferiore a 26 gradi, con 2 gradi di tolleranza. La norma considera la temperatura reale e non soltanto quella impostata sul telecomando.

La temperatura indicata sul telecomando è quella legale?

Non necessariamente. La norma considera la media ponderata delle temperature effettivamente misurate negli ambienti raffrescati. Il valore impostato sul telecomando può non coincidere con la temperatura reale della stanza.

Il datore di lavoro può impostare l’aria condizionata a 26 gradi e considerarsi in regola?

Non sempre. Oltre al limite energetico, deve garantire una temperatura adeguata all’organismo umano, valutando umidità, movimento dell’aria, esposizione al sole, tipo di attività e sforzo fisico richiesto.

Qual è la temperatura obbligatoria negli uffici?

Negli uffici vale il limite generale di 26 gradi con 2 gradi di tolleranza. Il datore di lavoro deve inoltre garantire un microclima adeguato, considerando umidità, correnti d’aria, esposizione al sole e attività svolta.

Il lavoratore può chiedere di modificare la temperatura?

Il lavoratore può segnalare al datore di lavoro, al preposto o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una situazione di disagio o un microclima non adeguato. Il problema non deve essere valutato soltanto in base al numero indicato dal termostato.

I negozi devono tenere chiuse le porte con l’aria condizionata?

Dipende dalle disposizioni regionali e comunali. Non esiste un identico obbligo nazionale. Molti Comuni vietano di lasciare aperte le porte dei negozi quando il climatizzatore è acceso, ma sanzioni ed eccezioni variano da una città all’altra. Bisogna quindi verificare le ordinanze e i regolamenti del Comune in cui si trova l’attività.




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 Paolo Remer

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