cosa cambia per i cittadini


Cosa prevede lo schema di decreto legislativo del Governo e qual è l’impatto pratico: scopri quando potrà essere usato, quali dati saranno raccolti e le garanzie previste per la privacy. 

È in arrivo una rivoluzione nella vita quotidiana dei cittadini: qualcuno ha già parlato di Grande Fratello e teme un’intollerabile invasione della privacy, mentre altri salutano con favore il provvedimento che intende migliorare la sicurezza pubblica. Si tratta dello schema di decreto legislativo elaborato dal Governo e attualmente in discussione in Parlamento, che prevede il riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale per identificare in tempo reale le persone o riconoscerle successivamente in caso di reati commessi in luoghi pubblici, come stadi, piazze, stazioni e altri luoghi in cui si svolgono grandi eventi.

Le ragioni dichiarate dal Governo sono, evidentemente, di sicurezza pubblica: con questo provvedimento l’Italia intende adeguare la propria normativa all’AI Act europeo, disciplinando l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia. Il provvedimento non riguarda soltanto il riconoscimento facciale, ma regola più in generale l’impiego dell’IA nelle attività di prevenzione e nelle indagini.

Il testo, però, non è ancora definitivo. Le disposizioni descritte potrebbero quindi essere modificate prima dell’approvazione finale. Dopo l’ok di ieri in Senato, oggi il voto alla Camera è slittato per le tensioni tra maggioranza e opposizione, proprio sul contenuto del controverso provvedimento che adesso analizziamo per capire cosa cambia per i cittadini.

Riconoscimento facciale: cos’è e come funziona

Il riconoscimento facciale è una tecnologia che trasforma alcune caratteristiche del volto in dati biometrici. Il sistema misura e confronta elementi come la distanza tra gli occhi, la forma del naso, il profilo del viso e altri punti caratteristici. Il modello biometrico ottenuto può essere confrontato con quello presente in una banca dati per verificare se la persona ripresa corrisponde a un soggetto ricercato.

Lo schema i decreto distingue due modalità di utilizzo:

  • il riconoscimento facciale in tempo reale, effettuato in diretta, mentre le persone si trovano davanti alle telecamere;
  • il riconoscimento facciale a posteriori, applicato successivamente alle immagini già registrate.

La distinzione è importante perché cambiano sia le finalità sia le autorizzazioni necessarie.

Il riconoscimento facciale in tempo reale

Il riconoscimento biometrico in tempo reale nei luoghi pubblici (es. strade e piazze) o aperti al pubblico (bar, ristoranti, cinema ecc.) non potrebbe essere utilizzato liberamente per controllare chiunque passi davanti a una telecamera.

Lo schema ne consente l’impiego soltanto per finalità specifiche, come:

  • prevenire un attacco terroristico;
  • prevenire una minaccia grave e concreta alla vita o all’incolumità delle persone;
  • cercare una persona scomparsa;
  • rintracciare una vittima di sequestro di persona;
  • cercare vittime della tratta di esseri umani o dello sfruttamento sessuale.

Il sistema dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per confermare l’identità o localizzare una persona determinata o comunque individuabile in relazione alla minaccia o alla ricerca in corso. Non sarebbe quindi ammessa, almeno in base ai principi dichiarati dal decreto, una scansione generalizzata della popolazione alla ricerca di soggetti non preventivamente individuati.

Inoltre, per utilizzare il riconoscimento facciale in tempo reale a fini preventivi, serve l’autorizzazione della magistratura: il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza, oppure il responsabile del servizio centrale competente, deve presentare una richiesta motivata al procuratore della Repubblica, indicando le ragioni e le modalità della ricerca.

Non sarebbe quindi possibile attivare stabilmente il riconoscimento facciale su un’intera città o su un territorio indefinito: l’operazione deve essere delimitata nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone ricercate.

Cosa succede nei casi urgenti

Lo schema prevede una procedura più rapida quando il ritardo potrebbe provocare un pregiudizio grave e irreparabile alle indagini e alla sicurezza pubblica. In questi casi il sistema può essere attivato immediatamente su disposizione dei responsabili delle Forze di polizia, previa comunicazione al pubblico ministero, che può avvenire anche oralmente.

La richiesta formale deve essere trasmessa entro 12 ore dall’inizio delle operazioni e il pubblico ministero deve decidere nelle successive 12 ore. Se l’autorizzazione non arriva oppure non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, l’utilizzo del sistema deve essere interrotto immediatamente. I dati personali, i risultati e gli output prodotti devono essere cancellati e non possono essere utilizzati.

L’uso del riconoscimento facciale nelle indagini penali

Il decreto introduce anche un nuovo articolo 359-ter nel Codice di procedura penale.

Nel corso di un’indagine, il riconoscimento facciale in tempo reale potrebbe essere utilizzato per:

  • confermare l’identità di una persona gravemente indiziata di delitti;
  • localizzare una persona indiziata di determinati reati;
  • rintracciare un latitante destinatario di una misura cautelare o di un ordine di carcerazione;
  • cercare specifiche vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale.

In questo caso il pubblico ministero deve chiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento del giudice deve individuare l’evento specifico o l’area geografica interessata, le persone ricercate e la durata dell’operazione, che non può superare 15 giorni, salvo proroghe motivate.

Nei casi urgenti può intervenire inizialmente il pubblico ministero e, quando non è possibile attendere neppure il suo provvedimento, possono attivare il sistema gli ufficiali di polizia giudiziaria. È però prevista una successiva procedura di convalida da parte del pubblico ministero e del giudice.

I risultati ottenuti fuori dai casi consentiti o senza rispettare le procedure previste non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

Quali banche dati potranno essere utilizzate

Il confronto non dovrebbe avvenire con un archivio indistinto contenente i volti di milioni di persone. Lo schema parla di una “banca dati di riferimento” adeguata alla singola finalità, contenente i dati biometrici e le informazioni identificative delle persone ricercate.

Le immagini, quindi, potrebbero provenire da banche dati utilizzate dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni pubbliche oppure da filmati ed elementi acquisiti legalmente. Bisogna, però, tenere presente che una fotografia poco nitida o un dato inesatto possono aumentare il rischio di falsi riconoscimenti, quindi sarà importante fissare standard precisi sulla qualità delle immagini da utilizzare per i confronti.

È espressamente vietato utilizzare banche dati create attraverso lo scraping non mirato, cioè attraverso la raccolta automatizzata e indiscriminata di fotografie prese da internet o dai sistemi di videosorveglianza. Non sarebbe quindi consentito creare un archivio di riconoscimento facciale scaricando in massa le fotografie pubblicate sui social network o presenti online.

Il riconoscimento facciale a posteriori

La seconda modalità prevista dal decreto è il riconoscimento facciale a posteriori. In questo caso l’intelligenza artificiale non identifica una persona mentre sta passando davanti alla telecamera. L’analisi viene effettuata in un momento successivo sulle immagini registrate.

Il sistema potrà essere utilizzato dalla polizia giudiziaria dopo la commissione di un reato, anche tentato, e con lo scopo di identificare persone già indiziate sulla base di immagini, filmati e ulteriori elementi oggettivi e verificabili.

In concreto, dopo un’aggressione avvenuta all’interno di uno stadio o durante una manifestazione, la polizia potrebbe isolare l’immagine del presunto autore e confrontarla con i dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza.

Il solo risultato fornito dall’algoritmo, tuttavia, non è sufficiente per attribuire una responsabilità alla persona individuata. Esiste, infatti, un principio fondamentale nella normativa sull’intelligenza artificiale, secondo cui l’algoritmo non può mai decidere da solo. Occorre sempre una sorveglianza umana. I sistemi di IA devono avere esclusivamente una funzione strumentale e di supporto.

Pertanto, prima che il risultato prodotto dall’algoritmo di riconoscimento facciale venga utilizzato in un atto o in un provvedimento capace di incidere sui diritti di una persona (ad esempio, un arresto differito o un fermo), deve intervenire personale umano e qualificato. Il decreto stabilisce espressamente che nessuna decisione con effetti giuridici negativi può essere basata soltanto sul risultato del riconoscimento facciale.

Una corrispondenza segnalata dal sistema non equivale quindi automaticamente alla prova che la persona ripresa sia effettivamente il ricercato o l’autore del reato. Il risultato deve sempre essere verificato attraverso altri elementi investigativi.

Il testo, inoltre, vieta l’impiego del riconoscimento facciale in modo non mirato, senza collegamento con un reato o con un procedimento penale, oppure per effettuare controlli biometrici generalizzati e indiscriminati.

La raccolta dei volti negli stadi, ai concerti e nei luoghi sensibili

La parte più innovativa e problematica del decreto riguarda i luoghi e gli eventi per i quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il testo prevede che, in tali contesti, i sistemi di videosorveglianza possano trattare automaticamente i dati biometrici ricavati dal volto delle persone che accedono al luogo o all’evento.

Nella stessa base dati potrebbero essere inseriti anche i dati anagrafici della persona, le informazioni ricavate dal titolo di accesso (es. il biglietto o ticket di ingresso) e il numero del posto assegnato, quando previsto.

La disposizione potrebbe riguardare, per esempio, stadi, concerti, grandi eventi, manifestazioni, stazioni e determinate aree urbane, come le piazze cittadine o i parchi pubblici.

Se durante il periodo di conservazione venisse commesso un reato, l’immagine dell’indiziato potrà essere automaticamente confrontata con i dati biometrici delle persone presenti.

Per quanto tempo saranno conservati i dati biometrici

Secondo lo schema, i dati biometrici e le altre informazioni raccolte nei luoghi sensibili sarebbero conservati per sette giorni. Trascorso questo periodo, dovrebbero essere cancellati automaticamente.

Diversa è la durata dei file di log, cioè dei registri informatici che documentano chi ha utilizzato il sistema, quando vi ha avuto accesso e quali operazioni sono state effettuate. Questi registri dovrebbero essere conservati per cinque anni e non potrebbero essere modificati. La conservazione dei log serve a permettere controlli successivi sulla legittimità delle operazioni e a ricostruire eventuali abusi.

Le obiezioni del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, con il provvedimento n. 531 del 14 luglio 2026, un parere complessivamente favorevole sullo schema, ma ha posto precise condizioni.

La principale riguarda proprio la raccolta dei dati biometrici delle persone che entrano in determinati luoghi o partecipano a eventi pubblici. Secondo il Garante, il trattamento automatico dei dati biometrici di tutte le persone riprese non è coerente con la disciplina europea, che ammette il riconoscimento facciale a posteriori soltanto per ricerche mirate di persone sospettate o condannate.

L’intelligenza artificiale non dovrebbe quindi estrarre automaticamente i dati biometrici di tutti nel momento in cui vengono registrate le immagini. La procedura corretta dovrebbe essere diversa: prima si registrano normalmente i filmati; se successivamente viene commesso un reato ed emerge una specifica esigenza investigativa, soltanto allora si applica il riconoscimento biometrico alle immagini pertinenti. Diversamente si rischierebbe di creare una raccolta preventiva e massiva dei dati biometrici di cittadini che non sono sospettati di alcun reato.

Questa osservazione potrebbe portare a una prossima modifica rilevante del testo definitivo. Se la richiesta del Garante venisse accolta, non verrebbero creati preventivamente i modelli biometrici di tutte le persone presenti: il riconoscimento sarebbe applicato soltanto dopo un reato e limitatamente alle registrazioni necessarie.

Cosa cambia concretamente per i cittadini

Se il decreto venisse approvato nel testo attuale, gli impianti di videosorveglianza già installati legittimamente in moltissimi luoghi pubblici potrebbero essere integrati con sistemi di intelligenza artificiale finalizzati al riconoscimento facciale di chi passa davanti all’obiettivo di ripresa.

Questo non significa che ogni telecamera cittadina riconoscerebbe costantemente tutte le persone memorizzando i loro dati biometrici. Come abbiamo visto, il riconoscimento in tempo reale sarà ammesso soltanto in casi eccezionali, per persone determinate, entro una zona delimitata e con un’autorizzazione giudiziaria, salve le procedure d’urgenza, anch’esse comunque sottoposte a rigidi presupposti e condizioni.

Il cambiamento più visibile per la collettività potrebbe verificarsi nei luoghi e negli eventi considerati sensibili. Chi entra in uno stadio, a un concerto o in un’altra area sottoposta a particolari misure di sicurezza – come il luogo in cui si svolge una manifestazione o un corteo – deve sapere che potrà essere ripreso, anche senza il suo consenso, da sistemi automatizzati predisposti per il successivo confronto facciale.

I punti fermi e i punti aperti

Resta da stabilire se i dati biometrici potranno essere ricavati automaticamente al momento dell’ingresso oppure soltanto dopo un reato, come richiesto dal Garante.

La differenza, per i cittadini, dipenderà soprattutto dalla scelta finale sull’articolo 10 dello schema del decreto: raccogliere preventivamente i dati biometrici di tutte le persone presenti nei luoghi sensibili oppure applicare il riconoscimento facciale soltanto dopo un reato e sulle immagini strettamente necessarie all’indagine.

In ogni caso, i punti fermi e già assodati sono questi:

  • il riconoscimento non dovrebbe essere utilizzato per controllare indiscriminatamente la popolazione;
  • il risultato dell’algoritmo non potrà determinare da solo un provvedimento negativo;
  • gli accessi al sistema saranno tracciati e i dati verranno cancellati entro i termini stabiliti;
  • i risultati ottenuti senza rispettare le autorizzazioni non sarebbero utilizzabili;
  • gli archivi non potranno essere creati raccogliendo indiscriminatamente fotografie da internet.

Quando entrerà in vigore il riconoscimento facciale?

Sottolineiamo che al momento il decreto non è in vigore e pertanto le nuove modalità di riconoscimento facciale non sono operative: si tratta ancora di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Parlamento che lo sta discutendo animatamente. Il Governo sta imprimendo una accelerazione ai lavori, ma le opposizioni resistono.

Dopo i pareri parlamentari, il testo dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Soltanto a seguito dell’emanazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni potranno entrare in vigore, secondo i termini previsti dal decreto e dal regolamento europeo.




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 Paolo Remer

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