Caso Cinturrino, gip nega riesumazione e ispezioni


Il fascicolo Cinturrino entra in una fase in cui la qualità della prova conta più della quantità di richieste. La decisione della gip Angelica Cardi non archivia il tema delle lesioni attribuite nei verbali ai presunti colpi di martello; cambia il modo in cui quel tema viene trattato. La verifica passa dal corpo da riesaminare alle carte già formate, con un effetto pratico immediato sulla strategia delle parti.

Nota di garanzia: le contestazioni citate sono accuse sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria. Ogni posizione personale va letta nel perimetro della presunzione di innocenza.

La decisione della gip: cosa è stato negato

La richiesta difensiva puntava a due atti distinti. Il primo riguardava la riesumazione della salma di una persona che frequentava il bosco di Rogoredo, descritta negli atti come soggetto con disabilità in carrozzina e deceduta per cause naturali a gennaio. Il secondo riguardava ispezioni corporali su tutti i soggetti che hanno dichiarato di essere stati picchiati con un martello.

Il rigetto incide sul modo in cui la difesa potrà cercare di scardinare quei racconti. L’argomento dei segni fisici resta nel procedimento, però la sua sede principale diventa la consulenza medico legale sulle carte già esistenti. Questo è il passaggio che va fissato: il fascicolo non si ferma sul punto delle lesioni, lo trasferisce su un piano meno invasivo e più documentale.

Perché il no alla riesumazione pesa nel fascicolo

L’incidente probatorio serve a formare una prova prima del dibattimento quando esiste il rischio che un elemento si disperda oppure quando l’accertamento tecnico ha carattere non ripetibile. Nel caso in esame, la difesa chiedeva un controllo fisico diretto per verificare se i racconti sui presunti colpi di martello avessero un riscontro corporeo.

La decisione della gip restringe questo percorso. Gli esami autoptici eseguiti a gennaio sul corpo della persona deceduta sono stati indicati come accurati dal pm Giovanni Tarzia e avevano già evidenziato lesioni. La Procura ha scelto ora una consulenza medico legale documentale: fotografie, referti, descrizioni anatomiche e cronologia clinica diventano il materiale su cui misurare compatibilità, epoca e significato dei segni.

La parola chiave è compatibilità, non semplice presenza di segni

Nel medico legale, la presenza di una lesione dice meno della sua compatibilità. Un corpo contundente può lasciare ecchimosi, escoriazioni, fratture o tracce meno nette a seconda di forza, superficie, tempo trascorso e condizioni della persona colpita. La domanda tecnica diventa quindi stretta: i reperti già descritti possono essere collegati a colpi attribuiti a un martello oppure restano spiegabili con cause diverse?

Questo dettaglio cambia la lettura pubblica del rigetto. La difesa aveva costruito la richiesta su un ragionamento intuitivo: colpi violenti con la parte in ferro di un martello dovrebbero lasciare segni verificabili. Dopo il no della gip, quel ragionamento deve passare attraverso consulenze di parte, osservazioni sui referti e contestazioni sull’attendibilità dei dichiaranti.

La linea difensiva dopo il rigetto

Cinturrino, difeso dagli avvocati Davide Giuseppe Giugno e Marco Bianucci, respinge le accuse. I difensori hanno già presentato denunce per calunnia rispetto ai racconti che ritengono falsi e hanno insistito sulla necessità di verificare l’esistenza di lesioni compatibili con i pestaggi descritti.

Il rigetto obbliga la difesa a spostare il baricentro. Un conto è ottenere un accertamento nuovo su salma e corpi dei dichiaranti; altro conto è attaccare dall’interno la qualità delle carte sanitarie, la precisione dei verbali e la tenuta dei racconti nel contraddittorio. È una differenza concreta, perché incide sui tempi e sul tipo di materiale che potrà entrare con forza nel procedimento.

Il fronte dei telefoni sequestrati resta decisivo

Il materiale digitale sequestrato dagli investigatori resta la parte meno visibile e potenzialmente più estesa dell’inchiesta. In un fascicolo che attraversa condotte di servizio, presenze nel bosco, rapporti con persone vulnerabili e successive ricostruzioni dei fatti, i telefoni possono incidere su orari, contatti e convergenze tra versioni.

La prudenza è necessaria: l’analisi dei dispositivi da sola non anticipa un esito processuale. Può però dare consistenza o togliere consistenza a singoli passaggi del racconto, soprattutto quando le dichiarazioni vanno confrontate con movimenti, comunicazioni e tracce temporali.

Dove si innesta l’aggiornamento nel fascicolo Mansouri

Il rigetto arriva dopo una sequenza già densa: fermo dell’assistente capo a febbraio, contestazione dell’omicidio volontario con aggravante della premeditazione, incidente probatorio di aprile su testimoni provenienti da un ambiente fragile e deposito delle trascrizioni. La nostra ricostruzione del 10 aprile aveva fissato il primo salto processuale delle dichiarazioni. Il successivo aggiornamento sui verbali aveva chiarito il contrasto tra la versione dello sparo per paura e la lettura accusatoria fondata anche sulla distanza del colpo e sulla scena successiva.

Il provvedimento della gip Cardi aggiunge un tassello diverso. Il procedimento non acquisisce in questa fase una nuova prova fisica tramite riesumazione o ispezione generalizzata; lavora su materiale già prodotto e su accertamenti ancora in corso. La differenza è sostanziale perché riduce lo spazio degli atti esplorativi e concentra il confronto su documenti, verbali e dati digitali.

Che cosa cambia da oggi

Da oggi il lettore deve tenere separati due piani. Il primo riguarda l’atto negato: nessuna riesumazione della salma e nessuna ispezione corporale generalizzata sono entrate nell’incidente probatorio richiesto dalla difesa. Il secondo riguarda l’accertamento che continua: la Procura lavora sulle carte medico legali e sui telefoni sequestrati.

Questa distinzione impedisce equivoci. Il rigetto indebolisce una mossa istruttoria della difesa, lascia però intatto il diritto di contestare ogni singola dichiarazione nel prosieguo. La responsabilità penale di Cinturrino resta materia da accertare nelle sedi giudiziarie, con le garanzie previste dall’ordinamento.


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 Junior Cristarella

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