Presidente: Amoroso – Redattore: Patroni Griffi
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di L. C., con ordinanza del 23 settembre 2025, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 23 settembre 2025, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
1.1.- Il giudice rimettente riferisce che, nell’ambito di un giudizio in cui si procede per omessa corresponsione dell’assegno mensile fissato dall’ordinanza del Tribunale di Varese in 1.000 euro mensili in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, è pervenuta la remissione della querela da parte di quest’ultima.
1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo assume la diretta e attuale incidenza della censurata disposizione al fine di definire il giudizio, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, il reato per cui si procede è una fattispecie autonoma di reato che mutua dall’art. 570 cod. pen. il trattamento sanzionatorio, ma non anche il regime di procedibilità che è, dunque, quello ordinario d’ufficio. Dal che deriva anche la non percorribilità di un’interpretazione differente da quella propria della Corte di cassazione in ordine a tale regime di procedibilità.
1.3.- Nel merito delle questioni prospettate, il rimettente, pur consapevole della giurisprudenza costituzionale per cui le scelte sul regime di procedibilità dei reati prescindono dalla loro gravità, assume la manifesta irrazionalità del regime di procedibilità del reato in esame, alla luce della diversa previsione per fattispecie penali punite più gravemente che, seppure non di struttura «identica» tanto da giustificare uno scrutinio sotto il profilo della violazione del principio della parità di trattamento, presentano «tratti di accentuata somiglianza strutturale (in particolare, per quanto qui rileva, per il fatto che entrambe si incentrano ed esauriscono su analogo oggetto materiale di tipo patrimoniale)».
Il Tribunale varesino concentra le proprie argomentazioni sul raffronto con i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen. (disciplinanti, rispettivamente, il furto e il furto pluriaggravato), che, se commessi in danno del coniuge legalmente separato, sono procedibili d’ufficio ex art. 649, secondo comma, cod. pen., e sottolinea come siano reati sanzionati con una pena più grave (sino a dieci anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria), e come, rispetto al reato in esame, abbiano medesimo oggetto (beni patrimoniali) e medesimi protagonisti, dal lato attivo e passivo, ovverosia i coniugi separati.
Il giudice rimettente esclude che le peculiarità della disposizione indubbiata possano giustificare la denunciata irragionevolezza dell’assetto normativo. Da un lato, non può assumere rilievo dirimente la circostanza che vi sia un vulnus a un provvedimento giudiziale (quello di determinazione dell’assegno), in quanto è prevista la procedibilità a querela anche per la fattispecie incriminatrice di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 cod. pen. Dall’altro lato, neanche può essere invocato il rilievo pubblicistico del credito di cui all’art. 156 del codice civile (assegno di mantenimento al coniuge separato senza addebito), tenuto conto che la principale funzione del beneficio è il mantenimento del tenore di vita goduto a favore del coniuge con minore capacità reddituale (come chiarito, tra le ultime, da Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 20 febbraio 2025, n. 4530 e 11 febbraio 2025, n. 3551).
Il Tribunale varesino esclude, infine, che la ragionevolezza della procedibilità d’ufficio possa essere giustificata dalla sua maggiore attitudine a costituire strumento di stimolo all’adempimento. La validità di tale considerazione – prosegue il rimettente – è negata, oltre che dalle scelte legislative espresse dal sopra citato art. 388 cod. pen., dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, che, nella sentenza n. 71 del 2024, ha affermato, in senso opposto, che costituisce indiretto strumento persuasivo la procedibilità a querela e non già quella d’ufficio. L’inidoneità del regime di procedibilità d’ufficio ad avere concreti effetti preventivi è, del resto, confermata dalla scarsa conoscenza del regime di procedibilità dei reati da parte della generalità dei consociati oltre che dalla considerazione che la prospettiva di una condanna prima della presentazione di denunce-querele appare ai debitori fisiologicamente astratta e lontana. Né tale regime sembra idoneo a stimolare comportamenti riparatori successivi, restando indifferente, ai fini della declaratoria di responsabilità, un eventuale pagamento tardivo, al di fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Al contrario, è il regime di procedibilità a querela a costituire un utile strumento per la composizione stragiudiziale del conflitto, come implicitamente riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 248 del 2020 e, più di recente, con l’ordinanza n. 106 del 2024, e comunque a rappresentare un incentivo per l’autore del reato a ristorare la vittima nella prospettiva di poter beneficiare dell’effetto estintivo di cui all’art. 162-ter cod. pen.
Il giudice a quo denuncia, infine, il contrasto della disposizione censurata anche con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la sanzione penale viene percepita come ingiusta quando è irrogata anche se la parte beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale non manifesta volontà punitiva del reato o, ancor più, quando questa viene meno a seguito dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o siano rigettate in ragione della loro manifesta infondatezza.
2.1.- Sotto il primo versante, si sostiene il difetto di rilevanza a causa di una carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Secondo la ricostruzione operata dal rimettente, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata comporterebbe l’immediata non proseguibilità dell’azione penale per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela, che sarebbe stata tacitamente accettata dall’imputato in quanto non espressamente ricusata. Ma, in tal modo, sostiene l’interveniente, viene attribuito valore ad un comportamento tacito dell’imputato, riferito ad un atto supposto (la non ricusa della remissione di querela ex art. 155 cod. pen.) che avrebbe, invece, meritato una chiara descrizione in fatto degli accadimenti successivi alla remissione – descrizione del tutto assente nell’ordinanza – da cui poter desumere, senza possibilità di incertezza, la volontà dell’imputato di non ricusarla.
2.2.- Sotto il versante del merito, quanto alle censure relative alla violazione del principio di ragionevolezza, l’Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale sulle precedenti identiche fattispecie incriminatrici di cui all’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
Vengono, quindi, evidenziati gli elementi differenziali tra le fattispecie in comparazione, idonei a escludere, sul piano dell’esigenza di ripristino del principio di eguaglianza, la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela anche alla figura criminosa oggetto dell’odierno scrutinio di legittimità costituzionale.
Primo fra tutti, viene evidenziato il bene giuridico presidiato dalla sanzione penale, individuabile, per la norma di cui all’art. 570-bis cod. pen., nell’assistenza familiare (intesa, secondo alcuni interpreti, in senso fisico, morale, economico, e, secondo altri, nelle primarie esigenze economiche della famiglia sia nella sua unità che al momento della disgregazione). Netta risulta, quindi, la distanza con la ratio di tutela sottostante al furto pluriaggravato, individuabile, secondo alcuni, esclusivamente nell’interesse pubblico direttamente correlato al principio di inviolabilità di tutti i beni di natura patrimoniale, vale a dire nell’interesse concernente il mantenimento della sicurezza nel possesso di «cose mobili o mobilitabili», e, secondo altri, nel mantenimento di una relazione pacifica e indisturbata dei singoli con i beni. Eloquente, del resto, in tal senso è la collocazione sistematica dell’art. 570-bis cod. pen. nei delitti contro la famiglia e dell’art. 624 cod. pen. nei delitti contro il patrimonio, rimanendo, quindi sullo sfondo ogni considerazione, valorizzata dal rimettente, sulla natura patrimoniale della prestazione economica la cui mancata soddisfazione integra l’elemento fattuale del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen.
L’Avvocatura generale dello Stato rimarca, poi, che la piena disponibilità dei beni oggetto di tutela penale nella «fattispecie predatoria» rende adeguatamente ragione del differente regime di perseguibilità affidato all’iniziativa della parte lesa, laddove tale facoltà non è riconosciuta al coniuge separato che sia vittima del mancato rispetto degli obblighi di solidarietà postconiugale, nell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore, tenuto anche conto della particolare pregnanza di tali obblighi in fase di separazione, vale a dire in una fase sia pur di crisi ma di persistente vitalità della comunità familiare.
Ulteriori considerazioni vengono svolte con riferimento all’art. 570, primo comma, cod. pen., osservando che il rimettente ritiene che configuri il medesimo reato, ancorché – si sottolinea – esso presupponga elementi specializzanti della condotta assenti nel delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen. (quali l’abbandono del domicilio domestico ovvero una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie) e una manifestazione della stessa del tutto peculiare (sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge), mentre nell’art. 570-bis cod. pen. la condotta punibile consiste nella violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi.
Tanto premesso, l’Avvocatura ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità.
Quanto all’ulteriore argomentazione del giudice rimettente circa una presunta minore attitudine della procedibilità d’ufficio a costituire strumento di stimolo all’adempimento, si rammenta che questa Corte ha chiaramente espresso la propria posizione, affermando che «non si può misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario e disarmonico» (sentenza n. 220 del 2015).
In chiusura, sulla denunciata frizione con la finalità rieducativa della pena, l’Avvocatura ritiene non colga nel segno l’argomento della percezione soggettiva dell’ingiustizia del trattamento sanzionatorio, a fronte del sopraggiunto disinteresse della vittima alla persecuzione del reato, posto che la connotazione afflittiva della sanzione penale trova persistente giustificazione, nella prospettiva rieducativa, nella tutela di interessi che trascendono quelli della vittima immediata del reato stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Con ordinanza iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2025, il Tribunale di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
4.- In via preliminare va esaminata l’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato di inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie.
Viene, sul punto, rilevato che, secondo la ricostruzione operata dal giudice a quo, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporterebbe l’immediata non proseguibilità dell’azione penale per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela, che sarebbe stata tacitamente accettata dall’imputato in quanto non espressamente ricusata. In tal modo, però, sarebbe stato attribuito valore a un comportamento tacito dell’imputato, riferito a un atto supposto (la non ricusa della remissione di querela ex art. 155 cod. pen.), che avrebbe, invece, meritato una chiara descrizione in fatto degli accadimenti successivi alla remissione – descrizione del tutto assente nell’ordinanza – da cui poter desumere, senza possibilità di incertezza, la volontà dell’imputato di non ricusarla.
4.1.- L’eccezione non è fondata.
Nella prospettazione dell’Avvocatura, per ritenere adempiuto l’onere motivazionale, sarebbe stata necessaria una analitica descrizione di tutti gli accadimenti successivi alla remissione della querela e una valutazione analitica dei motivi per cui gli accadimenti medesimi dovevano reputarsi inidonei a fare desumere una volontà implicita, in capo all’imputato, di non ricusarla.
Tale onere, però, si pone al di fuori del perimetro di quanto richiesto per ritenere soddisfatto il requisito di una plausibile e adeguata motivazione dell’ordinanza di rimessione, la quale, per costante giurisprudenza costituzionale, deve contenere «indicazioni sufficienti ad una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa» (tra le ultime, sentenza n. 31 del 2025).
5.- Nel merito, le questioni non sono fondate in riferimento a entrambi i parametri evocati.
6.- La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere ampi margini di discrezionalità al legislatore con riferimento alle scelte relative al regime di procedibilità dei reati, affermandosi «che – in linea generale – le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati)» (sentenza n. 248 del 2020).
Sotto quest’ultimo versante, si è più volte puntualizzato che il regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi; osservando, in particolare, che la scelta su tale regime non deve essere «necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena (sentenza n. 7 del 1987, ordinanza n. 91 del 2001), potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso (ordinanza n. 27 del 1971)», e che l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal «carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale» e dalla «natura meramente privatistica dell’interesse offeso» (sentenza n. 220 del 2015).
Inoltre, nel sottolineare la molteplicità delle possibili ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilità a querela per delitti che offendano diritti individuali, si è, altresì, chiarito che esse possono individuarsi «sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, direttamente conness[i] al principio – di rango costituzionale e convenzionale – della ragionevole durata del processo, sia nell’ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all’esito della condanna e dell’inflizione della pena» (ordinanza n. 106 del 2024).
Del resto, se pure, in alcune recenti pronunce, si è parlato di «un favor crescente per il regime di procedibilità a querela per i delitti che offendono diritti individuali», è stato comunque sempre messo in luce che ciò è limitato alle ipotesi in cui «il fatto non sia di particolare gravità e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilità, che potrebbero viziarne la capacità di decidere liberamente se presentare querela o rimettere la querela già presentata» (ancora ordinanza n. 106 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 9 del 2025).
Tali princìpi appaiono conferenti e risultano confortati dalla giurisprudenza di questa Corte relativa alla genesi della disposizione censurata e al suo inserimento nel sistema.
7.- L’art. 570-bis cod. pen. è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo l° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», in attuazione della delega prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), nell’ambito di un’opera di revisione sistematica dell’ordinamento penale, ispirata al principio della riserva del codice: in tale contesto si inserisce la censurata disposizione.
Quest’ultima, rubricata «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», punisce la condotta del coniuge che «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
La disposizione codicistica riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti norme penali contenute nell’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e nell’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che venivano, al contempo, abrogate dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018. In particolare, il predetto art. 12-sexies sanzionava l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, dovuto ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, richiamando, quoad poenam, l’art. 570 cod. pen.; mentre il citato art. 3, in materia di separazione, a sua volta, prevedeva l’applicazione dell’art. 12-sexies in caso di inosservanza degli obblighi di natura economica previsti dalla stessa legge a carico dei genitori per il mantenimento dei figli.
Mediante l’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen., il legislatore delegato ha dichiaratamente inteso operare una mera trasposizione delle norme penali speciali all’interno del codice penale, in esecuzione della delega volta a realizzare una tendenziale riconduzione delle varie fattispecie di reato previste da leggi speciali nel corpo normativo del codice. Tale intervento normativo non ha inciso sul regime di procedibilità d’ufficio dei reati previsti dalla normativa speciale e poi confluiti nell’art. 570-bis cod. pen.
Su tale aspetto del reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 si sono, in passato, pronunciate le Sezioni unite, le quali hanno affermato che il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto in tale disposizione all’art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 gennaio-31 maggio 2013, n. 23866).
A seguito dell’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha chiarito che la continuità normativa predicabile tra la nuova disposizione e quelle previgenti esclude qualsivoglia modifica del regime di procedibilità, accreditando l’attualità del principio, affermato dalle Sezioni unite nella sentenza appena richiamata, secondo cui il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa (Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 30 gennaio-24 febbraio 2020, n. 7277; sezione feriale penale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766).
Del resto, anche nella giurisprudenza costituzionale si è già più volte confermata la correttezza della premessa ermeneutica del rimettente relativa alla perseguibilità officiosa del reato in esame (sentenze n. 220 del 2015 e n. 325 del 1995; ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997).
8.- Questa Corte, in passato, si è più volte pronunciata proprio sul regime di procedibilità previsto per il reato disciplinato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto, come sopra esposto, è stato ripreso dalla disposizione censurata.
8.1.- In particolare, la sentenza n. 325 del 1995, in considerazione della natura dell’intervento richiesto a questa Corte e della sua inidoneità a realizzare l’obiettivo della parificazione delle fattispecie poste a raffronto prospettato dal rimettente, dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al regime di procedibilità del predetto art. 12-sexies per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo tanto della irragionevolezza quanto della disparità di trattamento rispetto all’art. 570 cod. pen.
Partendo da quest’ultima censura, per quanto concerne l’assegno da corrispondere al coniuge divorziato, da un lato, la citata pronuncia escludeva la ravvisabilità di una piena omogeneità delle situazioni oggetto di comparazione, e, soprattutto, dall’altro lato, rilevava che la loro parificazione, richiesta dal giudice rimettente, non poteva essere ottenuta modificando il regime della procedibilità. Aggiungeva, poi, che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile «solo se la disciplina normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata».
Con riferimento alla posizione dei figli, per contro, veniva sì valorizzato «il comune fondamento delle prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori, prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori». Ciò, tuttavia, comunque non conduceva all’accoglimento della questione, ritenendosi che le ravvisate «disarmonie nel disegno normativo» derivanti dalla diversità di tutela penale delle due fattispecie a confronto, in particolare per le situazioni riferibili ai figli maggiorenni, non potevano che «essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi». L’intervento chiesto a questa Corte, infatti, limitato al profilo della procedibilità del reato, non veniva ritenuto «idoneo a conseguire l’obiettivo proposto dall’ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato, verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio».
Di qui, dunque, l’inammissibilità delle questioni.
Tali conclusioni venivano successivamente ribadite con le ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997, in relazione, rispettivamente, all’assegno a favore del coniuge divorziato e all’assegno di mantenimento dei figli (ordinanze entrambe di manifesta inammissibilità).
8.2.- Con la sentenza n. 220 del 2015, questa Corte si è nuovamente pronunciata sulla mancata previsione della procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo dell’omesso versamento dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore.
Affrontando le censure esposte dal rimettente per violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, si affermava che i tertia comparationis evocati presentavano elementi differenziali rispetto all’ipotesi regolata dalla norma censurata tali da impedire un loro utile raffronto, o, comunque, da non consentire di ritenere valicato il limite all’ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella materia considerata.
Passando all’esame delle singole fattispecie, si escludeva un’omogeneità con il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui sanziona l’inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, in quanto il suddetto reato è posto a presidio di interessi «finali» distinti da quelli tutelati dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970. La sentenza rilevava anche l’opinabilità dell’asserita maggiore gravità della condotta di «elusione» del provvedimento giudiziale, richiesta dal citato secondo comma dell’art. 388 cod. pen., rispetto a quella di «sottrazione» all’obbligo di corrispondere l’assegno indicata dalla disposizione oggetto di censura; e ribadiva, infine, l’irrilevanza del raffronto tra le pene edittali dei due reati per affermare l’irrazionalità del regime di perseguibilità adottato dal legislatore.
Ancor più marcata, rispetto alla figura criminosa in esame, veniva ritenuta l’eterogeneità del reato di inosservanza degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) – che mutuava dall’art. 388 cod. pen. tanto la risposta punitiva che il regime di perseguibilità a querela -, il quale ha presupposti e finalità ben diversi da quelli del provvedimento che impone al coniuge divorziato di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. L’ordine di protezione è, infatti, una misura civilistica, temporalmente circoscritta, contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell’allontanamento dalla casa familiare, il cui presupposto, ai sensi dell’art. 342-bis cod. civ., è rappresentato da una «condotta del coniuge o di altro convivente» che sia «causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente».
Analogo discorso veniva condotto rispetto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.), in ordine al quale questa Corte ribadiva, richiamando la sentenza n. 325 del 1995, che, pur a seguito dell’intervento delle Sezioni unite (Cass., n. 23866 del 2013), «permangono comunque tra le fattispecie in comparazione elementi differenziali, tali da non rendere “automatica” – sul piano dell’esigenza di ripristino del principio di eguaglianza – la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa prevista dalla legge speciale. Diversamente, infatti, dall’art. 570, primo comma, cod. pen. – che punisce in modo generico chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (oltre che alla qualità di coniuge) – l’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 richiede l’inosservanza di uno specifico provvedimento giurisdizionale, che abbia disposto a carico del coniuge divorziato l’obbligo di corrispondere l’assegno». Sul punto si escludeva poter assumere rilievo il fatto che «in altri casi – quali quelli disciplinati dall’art. 388, secondo comma, cod. pen. e dall’art. 6 della legge n. 154 del 2001 – il legislatore ha optato per la perseguibilità a querela di reati che postulano l’inosservanza di provvedimenti giurisdizionali parimenti attinenti alle relazioni familiari, giacché in tali casi – per quanto si è visto – l’imperatività delle decisioni giudiziarie è finalizzata alla salvaguardia di interessi distinti da quello protetto dalla norma censurata».
9.- Anche se nei precedenti sopra esaminati questa Corte ha concentrato il proprio scrutinio sulle denunciate disparità di trattamento del reato di cui al più volte citato art. 12-sexies con gli specifici tertia comparationis evocati, di volta in volta, dal giudice rimettente, le argomentazioni in essi sviluppate, alla luce di quanto detto sul rapporto tra il suddetto reato e quello oggetto delle questioni in esame, devono ritenersi trasponibili a quest’ultimo.
E ciò vale, in particolare, per l’esplicita esclusione (affermata nella sentenza n. 325 del 1995) della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e per la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata; «valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata».
10.- A ciò aggiungasi che, in altra più recente occasione, pronunciandosi sul regime di procedibilità per il reato di sequestro di persona commesso contro il coniuge, questa Corte ha ricondotto la scelta del legislatore di non prevedere, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente, «alla necessità di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa è strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari: sia affinché non denunci gli episodi di violenza subiti, sia – e forse soprattutto – affinché ritratti le accuse in un momento successivo» (sentenza n. 9 del 2025).
11.- Alla luce di quanto sin qui esposto, e in sostanziale continuità con la giurisprudenza di questa Corte, le questioni sollevate non sono fondate.
11.1.- Innanzitutto, i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen., evocati a supporto della irragionevolezza della disciplina censurata, stante la loro assoluta eterogeneità percepibile già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati, – oltre a non essere idonei a fungere da tertia comparationis, come sostenuto dallo stesso rimettente – non riescono a far emergere una distonia di sistema tale da assurgere a una manifesta irrazionalità dello stesso, quantomeno nei termini, sopra rammentati, sindacabili da questa Corte.
Assume poi carattere particolarmente significativo – idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte.
In tale contesto, infatti, ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari (ancora sentenza n. 9 del 2025), sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata.
Né, in senso contrario, assumono carattere dirimente, almeno sotto il profilo della valutazione in termini di non manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore, considerazioni relative all’esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare nonché al potenziale effetto di incentivazione all’adempimento; considerazioni che presentano, anzi, natura ambivalente, potendo prestarsi semmai a sorreggere ambedue le posizioni controverse.
In tal modo, infatti, da un lato, si rischia di sottovalutare possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare, come sopra chiarito; dall’altro, ben si può, rovesciando la prospettiva, affermare che proprio la procedibilità d’ufficio – che non può genericamente essere ritenuta non conosciuta o conoscibile da parte dei consociati – può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall’autorità giudiziaria.
12.- Deve, dunque, dichiararsi la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Con la precisazione, quanto a quest’ultimo parametro, che non coglie nel segno il riferimento, valorizzato dal rimettente, alla percezione come ingiusta di una sanzione in conseguenza dell’assenza (o del venir meno) della “volontà punitiva della vittima”, posto che essa deve ritenersi estranea alla finalità rieducativa della pena. Né superano il piano delle mere considerazioni meta-giuridiche, le osservazioni – quantomeno per come sviluppate dal giudice a quo – relative a una diversa percezione della sanzione da parte del reo in conseguenza della sussistenza o meno di tale volontà; anche perché, a portare alle estreme conseguenze tale ragionamento, si dovrebbe ipotizzare la frizione con tale parametro ogniqualvolta la legge non preveda la perseguibilità a querela della persona offesa.
13.- Infine, questa Corte, nella presente sede, non può che ribadire, in linea con quanto già osservato nella più volte citata sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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