Presidente: Lenaerts – Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 5, lettere a) e b) – Obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore e della vita familiare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio al cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, e gli ordina di recarsi immediatamente in un altro Stato membro – Interferenza nell’esercizio del diritto di un cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Minore che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino – Diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo nello Stato membro di cui il figlio possiede la cittadinanza e nel quale quest’ultimo risiede – Diritto di soggiorno di tale genitore in un altro Stato membro – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interesse superiore del minore».
Nella causa C‑147/24 [Safi] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 26 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2024, nel procedimento V contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE nonché dell’articolo 5, lettere a) e b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra V, cittadina di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo di concederle un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi, dove risiede con il figlio minorenne, il quale possiede la cittadinanza di tale Stato membro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato FUE
3. L’articolo 20 TFUE prevede quanto segue:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
(…)
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi».
La Carta
4. L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», prevede quanto segue:
«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
5. L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», ai paragrafi 2 e 3, così dispone:
«2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».
Direttiva 2004/38/CE
6. L’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifica in GU 2014, L 305, pag. 116, GU 2007, L 204, pag. 28, e GU 2004, L 229, pag. 35), intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», al paragrafo 1 così recita:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c)».
Direttiva 2008/115
7. L’articolo 5 della direttiva 2008/115, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», così dispone:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:
a) l’interesse superiore del bambino;
b) la vita familiare;
(…)».
8. L’articolo 6 della direttiva in esame, intitolato «Decisione di rimpatrio», ai paragrafi 1 e 2 è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1».
Diritto dei Paesi Bassi
9. L’articolo 8 della Vreemdelingenwet 2000 (legge sugli stranieri del 2000), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale, stabilisce che lo straniero soggiorna regolarmente nei Paesi Bassi unicamente:
«(…)
e. in quanto cittadino [dell’Unione], fintantoché soggiorni nei Paesi Bassi in forza di una normativa adottata sulla base del Trattato [FUE] o dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
(…)».
10. Il paragrafo B10/2.2 della Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare del 2000 sugli stranieri), del 2 marzo 2001 (Stcrt. 2001, n. 64), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone segnatamente:
«(…)
Lo straniero soggiorna regolarmente ai sensi dell’articolo 8, incipit e lettera e), della legge sugli stranieri del 2000, se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a. lo straniero deve dimostrare sufficientemente la propria identità e la propria cittadinanza presentando un documento di attraversamento della frontiera o una carta d’identità in corso di validità. Se lo straniero non vi perviene, deve provare senza ambiguità la propria identità e la propria cittadinanza con altri mezzi;
b. lo straniero ha un figlio minorenne (ossia di età inferiore ai diciotto anni) in possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi;
c. lo straniero, insieme o meno all’altro genitore, si occupa effettivamente del figlio minorenne; e
d. tra lo straniero e il figlio sussiste un rapporto di dipendenza tale per cui il figlio sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora allo straniero venisse negato un diritto di soggiorno.
(…)
L'[Immigratie- en Naturalisatiedienst (Ufficio per l’immigrazione e le naturalizzazioni, Paesi Bassi)] fornisce allo straniero che intende soggiornare in qualità di genitore che si occupa di un figlio minorenne cittadino dei Paesi Bassi, immediatamente dopo la presentazione della domanda di esame sulla base del diritto dell’Unione, l’adesivo di permesso di soggiorno per i cittadini [dell’Unione] (allegato 7h [del Voorschrift Vreemdelingen (regolamento del 2000 sugli stranieri), del 18 dicembre 2000 (Stcrt. 2001, n. 10; in prosieguo: il “VV”)]) con l’indicazione che il familiare è autorizzato a lavorare.
Nei seguenti casi non viene rilasciato alcun adesivo di permesso di soggiorno per i cittadini [dell’Unione] (allegato 7h [del VV]), ma verrà rilasciato al suo posto un adesivo di permesso di soggiorno generale (allegato 7g [del VV]):
(…)
Lo straniero gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell'[Unione];
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11. La ricorrente nel procedimento principale, V, è nata in Marocco nel 1979 e possiede la cittadinanza marocchina. Dal 1999 al 2014, ha soggiornato in Spagna sulla base di un diritto di soggiorno concesso, in applicazione del diritto spagnolo, in ragione della sua attività economica in tale Stato membro. Il 23 settembre 2014 si è sposata in Marocco. Dal suo matrimonio, soggiorna con il coniuge – nato nei Paesi Bassi nel 1975 e in possesso della cittadinanza marocchina e di quella olandese – nei Paesi Bassi, ad eccezione di alcune vacanze di breve durata trascorse in Marocco e in Spagna. Il loro matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune dei Paesi Bassi in cui risiedono. Tuttavia, la ricorrente nel procedimento principale non è titolare di un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi.
12. Dalla loro unione è nato nei Paesi Bassi, il 6 gennaio 2015, un figlio che possiede la sola cittadinanza dei Paesi Bassi e di cui i coniugi si occupano insieme.
13. Detto figlio presenta difficoltà di elocuzione e di espressione e non ha parlato sino all’età di cinque anni. A causa del suo ritardo, è iscritto in un istituto che impartisce un insegnamento destinato agli alunni che necessitano di un sostegno specifico che l’insegnamento ordinario non è in grado di assicurare. Egli beneficia, inoltre, di un servizio di trasporto adeguato ai suoi spostamenti tra il suo domicilio e il suddetto istituto. Ad oggi, non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino.
14. Il coniuge della ricorrente nel procedimento principale non percepisce alcun reddito da lavoro a causa del suo stato di salute e si trova, a tale titolo, parzialmente dispensato dall’obbligo di lavorare. Egli beneficia invece di prestazioni di assistenza sociale.
15. Il 13 novembre 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato nei Paesi Bassi una domanda per ottenere un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE al fine di soggiornare presso il figlio minorenne. A sostegno di tale domanda, ha presentato un documento attestante che essa beneficia di un diritto di soggiorno in Spagna.
16. L’11 novembre 2021, il Segretario di Stato ha respinto detta domanda, considerando, in particolare, che la ricorrente nel procedimento principale non può trarre un diritto di soggiorno derivato dall’articolo 20 TFUE, dato che gode di un diritto di soggiorno in Spagna. Nell’ambito della sua valutazione, esso ha esaminato d’ufficio se occorresse concedere a tale ricorrente un titolo di soggiorno sulla base dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Esso ha constatato l’esistenza di una vita familiare tra detta ricorrente, il coniuge e il loro figlio, nonché l’esistenza di una vita privata di quest’ultima nei Paesi Bassi. Tuttavia, esso ha ritenuto, in sostanza, che l’interesse generale perseguito dalle autorità dei Paesi Bassi prevalesse sull’interesse personale della stessa ricorrente, del suo coniuge cittadino dei Paesi Bassi e del loro figlio. Pertanto, il Segretario di Stato ha considerato, da un lato, che la ponderazione degli interessi fosse sfavorevole alla ricorrente nel procedimento principale e, dall’altro, che il rigetto della domanda di quest’ultima diretta ad ottenere un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi avesse l’effetto di privarla di un soggiorno regolare in tale Stato membro. Di conseguenza, ha ingiunto alla ricorrente di recarsi immediatamente in Spagna, precisando che, se non avesse ottemperato a tale ingiunzione, sarebbe stata adottata nei suoi confronti una decisione di rimpatrio.
17. In seguito al rigetto della sua domanda diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto alle autorità spagnole di attestare che essa aveva rinunciato al suo diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro. In esito alle ricerche effettuate al riguardo, il Segretario di Stato ha considerato che la ricorrente nel procedimento principale godesse ancora di un diritto di soggiorno in Spagna, il quale costituirebbe un diritto di soggiorno permanente in forza della normativa spagnola e sarebbe fondato sull’esercizio di un’attività professionale.
18. Con decisione del 20 giugno 2022, il Segretario di Stato ha dichiarato manifestamente infondato il reclamo proposto dalla ricorrente nel procedimento principale avverso tale rigetto.
19. Avverso la suddetta decisione, quest’ultima ha proposto un ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio.
20. Dinanzi a tale giudice, la ricorrente nel procedimento principale afferma di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE, in quanto suo figlio minorenne è da lei dipendente. Il Segretario di Stato contesta l’esistenza di un siffatto diritto, in base al rilievo che l’interessata gode già di un diritto di soggiorno in Spagna. A suo avviso, poiché il figlio minorenne potrebbe accompagnare sua madre in tale Stato membro, il rifiuto di concederle un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sulla base del summenzionato articolo 20 non avrebbe l’effetto di costringere tale figlio a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente inteso.
21. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se la domanda della ricorrente nel procedimento principale diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE possa essere respinta per il solo motivo che ella gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. A tal riguardo, detto giudice rileva che, certamente, l’esistenza di un diritto di soggiorno in Spagna implica che, in caso di rifiuto di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi, né la ricorrente nel procedimento principale né suo figlio minorenne sarebbero tenuti a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente inteso. Tuttavia, tenuto conto del rapporto di dipendenza esistente tra tale minore e sua madre, quest’ultimo sarebbe costretto ad esercitare il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri al fine di accompagnare sua madre in Spagna. In tali circostanze, detto giudice si chiede se, nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un diritto di soggiorno derivato della madre ai sensi dell’articolo 20 TFUE, occorra procedere a un esame approfondito dell’interesse superiore del minore e del diritto alla vita familiare. Esso sottolinea, in tale contesto, che il Segretario di Stato non ha valutato l’esistenza, tra la ricorrente nel procedimento principale e suo figlio minorenne, di un rapporto di dipendenza né ha esaminato se la loro vita familiare possa proseguire in Spagna.
22. In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se l’obbligo, previsto dall’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115, secondo cui gli Stati membri, nell’applicazione di tale direttiva, devono tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del minore e la vita familiare, abbia la stessa portata ed estensione quando uno Stato membro ingiunge ad un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, di recarsi immediatamente nel territorio di un altro Stato membro, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, che quando uno Stato membro adotta una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva. Se del caso, tale giudice si chiede se un obbligo analogo gravi sugli Stati membri quando sono investiti di una domanda diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 20 TFUE, tenuto conto anche del diritto al rispetto della vita familiare, sancito all’articolo 7 della Carta, e dei diritti del minore, garantiti all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima.
23. Ciò posto, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che non è escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro.
Qualora non sia escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro:
2. Se dall’articolo 20 TFUE, in considerazione dell’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della [suddetta] direttiva (…), nel caso in cui esista un rapporto di dipendenza che giustifichi la concessione di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 20 TFUE, discenda un obbligo per l’autorità decisionale di accertarsi che l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno corrisponda all’interesse superiore del minore e che la vita familiare possa essere mantenuta prima di ingiungere al genitore cittadino di un paese terzo di recarsi senza indugio nello Stato membro in cui gode di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno e se detti fattori debbano essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di un diritto di soggiorno derivato».
Sulle questioni pregiudiziali
24. In via preliminare, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Spetta ad essa, al riguardo, trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 2 dicembre 2025, Russmedia Digital e Inform Media Press, C‑492/23, EU:C:2025:935, punto 44).
25. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione sia dell’articolo 20 TFUE sia dell’articolo 5, lettere a) e b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. I suoi interrogativi riguardo a tale direttiva trovano spiegazione nel fatto che, dopo aver respinto la domanda della ricorrente nel procedimento principale diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE al fine di soggiornare nei Paesi Bassi presso il figlio minorenne, cittadino dei Paesi Bassi, il Segretario di Stato ha constatato l’irregolarità del soggiorno di quest’ultima nel territorio dei Paesi Bassi e le ha ingiunto, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 2, di recarsi immediatamente in Spagna.
26. Da quest’ultima disposizione risulta che dev’essere consentito a un cittadino di paese terzo, il quale soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro pur godendo di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, di recarsi in quest’ultimo, anziché adottare direttamente nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, salvo che ciò non sia imposto da ragioni relative all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, punto 46, nonché del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 35].
27. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla rilevanza, ai fini della risoluzione della controversia principale, dell’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115, a tenore del quale, nell’applicazione di tale direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione l’interesse superiore del minore e la vita familiare.
28. Ciò posto, da una lettura complessiva della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, sebbene il giudice del rinvio menzioni espressamente l’obbligo derivante dall’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115, esso mira, in definitiva, ad ottenere precisazioni sulla questione se alla ricorrente nel procedimento principale sia precluso l’ottenimento, nei Paesi Bassi, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE per il solo motivo che ella gode già di un diritto di soggiorno in Spagna. Inoltre, tale giudice desidera sapere se, nell’ambito della valutazione della domanda di tale ricorrente diretta alla concessione di siffatto diritto di soggiorno derivato, il Segretario di Stato sia tenuto, da un lato, a verificare se la vita familiare che il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, conduce con i due genitori possa proseguire in Spagna e, dall’altro, a tener conto dell’interesse superiore di tale figlio.
29. Orbene, per giurisprudenza costante, le norme e le procedure comuni istituite da tale direttiva vertono unicamente sull’adozione di decisioni di rimpatrio e sull’esecuzione di tali decisioni, senza tuttavia disciplinare la questione relativa all’attribuzione di un diritto di soggiorno ai cittadini di paesi terzi [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 84 e giurisprudenza citata].
30. Tuttavia, come parimenti osservato dal giudice del rinvio, il diritto al rispetto della vita familiare è sancito dall’articolo 7 della Carta, il quale deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa, relativo ai diritti del minore. In particolare, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo 24 prevedono, rispettivamente, l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore e il diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
31. Occorre pertanto considerare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, adducendo come motivazione che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.
32. A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento), C‑181/23, EU:C:2025:283, punto 92, e del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C‑713/23, EU:C:2025:917, punto 40].
33. La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato FUE e le disposizioni adottate in applicazione delle stesse [sentenze del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592, punto 29; del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 70, e del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di minore cittadino dei Paesi Bassi), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 21].
34. La Corte ha dichiarato che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status (sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 42; del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 45, nonché del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 61).
35. Per contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un paese terzo. Infatti, i diritti eventualmente conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che il rifiuto del loro riconoscimento è tale da pregiudicare la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione [v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti da 66 a 68; del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 62, nonché del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 38].
36. Nel caso di specie, è pacifico che il figlio minorenne della ricorrente nel procedimento principale può, in quanto cittadino di uno Stato membro, far valere, anche nei confronti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, i diritti relativi al suo status di cittadino dell’Unione, ad esso riconosciuto dall’articolo 20 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 60 e giurisprudenza citata).
37. Inoltre, dall’ordinanza di rinvio si evince che la ricorrente nel procedimento principale e il suo coniuge, il quale possiede, al pari del loro figlio, la cittadinanza dei Paesi Bassi, si occupano entrambi di tale figlio e conducono insieme una vita familiare nei Paesi Bassi. Quest’ultimo ha quindi intrattenuto, ininterrottamente sin dalla nascita, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
38. Da tale ordinanza risulta altresì che il Segretario di Stato ha rifiutato di concedere un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi alla ricorrente nel procedimento principale, madre di detto figlio, in base al rilievo che essa gode di un diritto di soggiorno in Spagna, in virtù della normativa di tale Stato membro. Di conseguenza, esso ha ingiunto alla ricorrente nel procedimento principale di recarsi nel territorio di detto Stato membro. Inoltre, esso ha ritenuto che, poiché il figlio minorenne, cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, è in grado di accompagnare sua madre in Spagna, il rifiuto di concedere a quest’ultima un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE non abbia l’effetto di costringere tale figlio a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente inteso.
39. Orbene, anche se il giudice del rinvio si è basato, nelle sue questioni, sull’assunto che la ricorrente nel procedimento principale gode effettivamente di un diritto di soggiorno in Spagna, quest’ultima ha rilevato dinanzi alla Corte, tanto nelle sue osservazioni scritte quanto in udienza, di aver nel frattempo rinunciato a tale diritto di soggiorno e di non godere quindi più di alcun diritto di soggiorno in tale Stato membro.
40. Spetta, in ultima analisi, al giudice del rinvio valutare se la ricorrente nel procedimento principale benefici ancora di un diritto di soggiorno in Spagna. Tuttavia, per fornire una risposta che sia, in ogni caso, utile a tale giudice per dirimere la controversia di cui è investito, occorre prendere in esame anche l’ipotesi in cui siffatto diritto di soggiorno manchi.
Sull’ipotesi in cui la ricorrente nel procedimento principale non gode più di un diritto di soggiorno in Spagna
41. A tal riguardo, giova ricordare che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato dell’Unione relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione e di soggiorno, un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE deve essere accordato a un cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, come conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 63; dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 51, nonché del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 39 e giurisprudenza citata].
42. Le situazioni menzionate al punto precedente sono caratterizzate dal fatto che esse, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri, ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, che, a certe condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto, hanno però una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 64 e giurisprudenza citata, e del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di minore cittadino dei Paesi Bassi), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 25].
43. Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo può mettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se esiste, tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto ad accompagnare il cittadino di un paese terzo di cui trattasi e a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente inteso [sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punti da 43 a 45; del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 69, nonché del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di minore cittadino dei Paesi Bassi), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 26 e giurisprudenza citata].
44. A tal riguardo, occorre rilevare che la valutazione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino interessato di un paese terzo e il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, ai fini dell’eventuale riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della questione dell’affidamento di tale figlio e dell’accertamento se l’onere legale, finanziario o affettivo che tale figlio comporta sia assunto dal genitore cittadino del paese terzo. Possono altresì costituire circostanze pertinenti l’età di tale figlio, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di paese terzo, nonché il rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale figlio [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punti 70 e 71; del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti), C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 67, nonché del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE), C‑624/20, EU:C:2022:639, punti 38 e 39].
45. Pertanto, ai fini di tale valutazione, la circostanza che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di assumere da solo l’onere quotidiano ed effettivo che il figlio minorenne comporta, e sia disposto a farlo, costituisce un elemento pertinente, ma che non è di per sé solo sufficiente per constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di paese terzo e il minore, un rapporto di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora al suddetto cittadino di paese terzo venisse rifiutato un diritto di soggiorno [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 71, nonché del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti), C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 67].
46. Nell’ambito di detta valutazione, le autorità competenti devono tener conto del diritto al rispetto della vita familiare, quale enunciato all’articolo 7 della Carta, letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, quale considerazione preminente in tutti gli atti relativi ai minori, riconosciuto all’articolo 24, paragrafo 2, di tale Carta, e il diritto di tale minore di intrattenere regolarmente relazioni personali nonché contatti diretti con i due genitori, sancito dall’articolo 24, paragrafo 3, della Carta suddetta [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 70, nonché del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti), C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 66].
47. A tal riguardo, quando il cittadino dell’Unione minorenne coabita stabilmente con i due genitori e, pertanto, l’affidamento di tale figlio nonché l’onere giuridico, affettivo e finanziario di quest’ultimo sono condivisi quotidianamente tra tali due genitori, è possibile presumere, in via relativa, che sussista un rapporto di dipendenza tra tale cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cittadino di paese terzo, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore di detto minore disponga, in quanto cittadino dello Stato membro nel cui territorio tale famiglia è stabilita, di un diritto incondizionato di soggiornare nel territorio di tale Stato membro [sentenza del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti), C‑451/19 e C‑532/19, EU:C:2022:354, punto 69].
48. Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, tra la ricorrente nel procedimento principale e suo figlio minorenne, cittadino dell’Unione, esiste un rapporto di dipendenza, ai sensi della giurisprudenza esposta ai punti da 43 a 47 della presente sentenza.
49. Pertanto, nell’ipotesi in cui si constatasse che la ricorrente nel procedimento principale non gode più di un diritto di soggiorno in Spagna, si deve concludere che, tenuto conto di tale rapporto di dipendenza tra essa e suo figlio minorenne, cittadino dell’Unione, quest’ultimo sarebbe costretto ad accompagnare sua madre e, di conseguenza, a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente inteso, nel caso in cui alla stessa venisse rifiutato un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sulla base dell’articolo 20 TFUE. Orbene, come deriva dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, una siffatta partenza dal territorio dell’Unione avrebbe l’effetto di privare tale minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione e pregiudicherebbe l’effetto utile di tale status. In una situazione del genere, un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE dovrebbe quindi essere concesso alla madre di quest’ultimo.
Sull’ipotesi in cui la ricorrente nel procedimento principale goda ancora di un diritto di soggiorno in Spagna
50. La circostanza, ammettendola dimostrata, che la ricorrente nel procedimento principale goda ancora di un diritto di soggiorno in Spagna non può, di per sé stessa, precludere la possibilità, per tale ricorrente, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE.
51. Infatti, dall’ordinanza di rinvio risulta che, tenuto conto del rapporto di dipendenza tra la ricorrente nel procedimento principale e suo figlio minorenne, cittadino dell’Unione, quest’ultimo sarebbe, di fatto, costretto ad accompagnare sua madre in Spagna e, pertanto, a lasciare il territorio dei Paesi Bassi di cui è cittadino, nell’ipotesi in cui alla stessa venisse rifiutato un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro sulla base dell’articolo 20 TFUE.
52. Come esposto dal giudice del rinvio, un siffatto trasferimento forzato in Spagna del figlio minorenne, cittadino dell’Unione, potrebbe ledere taluni dei suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare e i diritti del minore, garantiti, rispettivamente, dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.
53. A tal riguardo, occorre ricordare che le disposizioni di quest’ultima si rivolgono, in forza del suo articolo 51, paragrafo 1, agli Stati membri unicamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.
54. Orbene, avviene una tale attuazione in una situazione come quella descritta al punto 51 della presente sentenza. Infatti, con riserva delle condizioni e dei limiti previsti dal diritto derivato dell’Unione in materia, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione di cui beneficia ogni cittadino di uno Stato membro comportano, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, quello di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In una situazione in cui un cittadino dell’Unione è, di fatto, costretto a lasciare il suo Stato membro di residenza, di cui è cittadino, per stabilirsi in un altro Stato membro, sussiste necessariamente un’interferenza nell’esercizio di tale diritto.
55. Ne consegue che la decisione di rigetto di una domanda diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, in una situazione come quella descritta al punto 51 della presente sentenza, costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e che le autorità nazionali competenti, quando adottano una siffatta decisione, non possono esimersi da una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali quali garantiti da tale Carta.
56. Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 7 della Carta, esso deve essere letto congiuntamente all’articolo 24, paragrafo 3, di quest’ultima, secondo il quale ogni minore ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
57. Orbene, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nel caso di specie, il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, dipende sia dal genitore cittadino di paese terzo sia dal genitore cittadino dell’Unione. Ciò nonostante, secondo queste stesse indicazioni, il Segretario di Stato ha respinto la domanda di diritto di soggiorno derivato presentata dalla ricorrente nel procedimento principale ai sensi dell’articolo 20 TFUE, senza aver previamente verificato se potesse essere proseguita in Spagna la vita familiare che tale minore conduce con questi due genitori nei Paesi Bassi.
58. In particolare, il giudice del rinvio sottolinea che il Segretario di Stato non ha verificato la natura del diritto di soggiorno di cui godrebbe la ricorrente nel procedimento principale in Spagna né le eventuali condizioni imposte dalle autorità spagnole al coniuge e al figlio minorenne, cittadino dell’Unione, per poter eventualmente soggiornare stabilmente insieme nel territorio di tale Stato membro. In tale contesto, esso rileva che la ricorrente nel procedimento principale ha indicato di non esercitare un’attività professionale e che il coniuge non è in grado di percepire redditi, cosicché non sarebbe garantito che quest’ultimo soddisfi le condizioni richieste per beneficiare stabilmente di un diritto di soggiorno in Spagna in forza del diritto dell’Unione, in particolare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
59. Pertanto, tale giudice osserva che, poiché il figlio minorenne sarebbe costretto, a causa dell’intensità del rapporto di dipendenza con la madre, ad accompagnare quest’ultima in Spagna in caso di rifiuto di concedere alla ricorrente nel procedimento principale un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sulla base dell’articolo 20 TFUE, sussiste un rischio concreto che tale minore venga separato dal padre, in quanto quest’ultimo potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere il diritto di soggiornare stabilmente nel territorio spagnolo e quindi di proseguire in tale territorio la vita familiare attualmente condotta nei Paesi Bassi.
60. In tali circostanze, e fatta salva una verifica che spetta, in ultima istanza, al giudice del rinvio effettuare, occorre constatare che la decisione di diniego di un diritto di soggiorno derivato alla madre del figlio minorenne, cittadino dell’Unione, pregiudicherebbe l’unità familiare in quanto priverebbe tale figlio della possibilità di cui ha beneficiato, sin dalla nascita, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, in violazione dell’articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 3, della stessa. Nell’ipotesi in cui venisse accertata una siffatta violazione, un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi dovrebbe essere concesso alla madre di detto minore ai sensi dell’articolo 20 TFUE.
61. In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, il giudice del rinvio espone che, secondo la ricorrente nel procedimento principale, un trasferimento forzato di suo figlio in Spagna sarebbe contrario al suo interesse superiore.
62. A tal riguardo, detto giudice sottolinea che, nel caso di specie, il minore interessato, di dieci anni al momento della presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non parla spagnolo, bensì neerlandese. Inoltre, tale minore non ha parlato fino all’età di cinque anni e presenta difficoltà di elocuzione e di espressione, che lo portano a seguire un insegnamento specializzato nei Paesi Bassi destinato agli alunni bisognosi di un sostegno specifico che l’insegnamento ordinario non è in grado di assicurare.
63. Orbene, fatta salva una verifica che spetta, in ultima istanza, al giudice del rinvio effettuare, risulta che siffatte circostanze sono, quantomeno, atte a dimostrare che è nell’interesse superiore del suddetto minore continuare a soggiornare nei Paesi Bassi e che, di conseguenza, il suo trasferimento forzato, di fatto, in Spagna sarebbe contrario a tale interesse.
64. Qualora venisse dimostrato che così è effettivamente, un diritto di soggiorno derivato dovrebbe quindi essere concesso a sua madre ai sensi dell’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.
65. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso
– esso osta all’adozione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore;
– impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenne è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.
Sulle spese
66. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso:
– osta all’adozione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore;
– impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenne è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.
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