Dal 15 giugno 2026 la Pubblica Amministrazione può bloccare o decurtare le parcelle dei professionisti in presenza di debiti fiscali, anche minimi. Ecco quando scatta la verifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e come difendersi.
Chi lavora con la Pubblica Amministrazione – pensiamo a professionisti come avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti vari – dovrà presto fare i conti con una novità destinata a incidere in modo diretto sugli incassi dei propri compensi. Infatti per effetto dell’ultima Legge di Bilancio, dal 15 giugno 2026, i pagamenti delle parcelle professionali da parte della PA sono subordinati a un controllo fiscale senza soglia minima: quindi basta un qualsiasi debito fiscale iscritto a ruolo, anche di piccolo importo, perché il compenso venga bloccato o decurtato.
In sostanza: adesso prima si paga l’Erario, che trattiene l’importo dovuto, e poi l’eventuale resto viene riversato al professionista in pagamento della sua prestazione. Quindi i professionisti devono essere consapevoli che – come abbiamo scritto in un precedente articolo – la Pubblica Amministrazione può trattenere la parcella se hanno debiti con il Fisco. E il meccanismo previsto dalla legge è automatico, rapido e privo delle garanzie tipiche dell’esecuzione forzata ordinaria. Vediamo come funziona, quando scatta il blocco e come difendersi.
Legge di Bilancio 2026: cosa è cambiato per i professionisti
La novità nasce dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha modificato in modo incisivo l’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 – la norma sulla riscossione, che impone la verifica preventiva degli eventuali inadempimenti – introducendo il comma 1-ter.
Nella formulazione originaria, vigente da tempo, la norma impone alle Pubbliche Amministrazioni di verificare, prima di effettuare a qualunque titolo un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. In caso affermativo, il pagamento viene bloccato e Agenzia Entrate Riscossione recupera la somma.
Dal 1° gennaio 2026, questa norma è stata potenziata prevedendo, per i pubblici dipendenti, un blocco analogo delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (compreso il TFR o TFS), e con una soglia debitoria inferiore (pari a 2.500 euro).
Ma la novità di cui ci stiamo occupando riguarda i pagamenti della PA ai professionisti. La riforma ha un effetto molto preciso: adesso – e precisamente a partire dal 15 giugno 2026, data di entrata in vigore della disposizione – per i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo la verifica fiscale diventa obbligatoria per ogni pagamento, indipendentemente dall’importo della parcella e del relativo compenso richiesto.
In pratica, per i professionisti (diversamente dagli imprenditori e dai pubblici dipendenti):
- non esiste più alcuna soglia minima;
- la verifica si applica anche a compensi di modesto importo;
- il controllo avviene prima di ogni pagamento da parte della PA.
La norma riguarda tutti i compensi professionali, inclusi quelli per:
- incarichi affidati da enti pubblici;
- prestazioni rese dagli avvocati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato;
- attività difensive d’ufficio.
Come funziona la verifica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
La vera rivoluzione riguarda la procedura operativa. Nel regime precedente, la PA sospendeva il pagamento per 60 giorni in attesa di un atto di pignoramento formale. Con la riforma del 2026, questo passaggio viene eliminato a favore di un meccanismo accelerato.
Il procedimento di verifica è semplice, ma estremamente incisivo. Prima di pagare una parcella al professionista, la Pubblica Amministrazione:
- interroga il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader);
- verifica se il professionista risulta inadempiente per debiti iscritti a ruolo;
- controlla solo l’esistenza di debiti scaduti, senza valutazioni ulteriori.
Dunque, se dal controllo emerge una pendenza fiscale, anche di importo minimo, la PA è obbligata ad agire.
Cosa succede se risultano debiti fiscali
In caso di esito positivo della verifica, e dunque in caso di riscontrata presenza di cartelle di pagamento non saldate entro i termini:
- il pagamento al professionista viene bloccato, senza alcuna discrezionalità da parte della PA;
- la PA versa direttamente all’Ader l’importo del debito, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto;
- solo l’eventuale eccedenza viene accreditata al professionista.
Va sottolineato che – diversamente dalle normali procedure esecutive – tutto questo avviene senza sospensione, senza preavviso e senza pignoramento.
In questo modo la Pubblica Amministrazione, di fatto, diventa un esattore diretto del credito erariale, anticipando l’effetto di un’esecuzione forzata.
La differenza con la procedura ordinaria
Come abbiamo anticipato, il trattamento riservato ai professionisti a partire dal 15 giugno 2026 è molto più severo rispetto a quello previsto per altri soggetti.
Con la procedura ordinaria prevista dall’art. 48-bis (tuttora vigente, e che continua a riguardare le imprese fornitrici di beni o servizi alle PA ed altri beneficiari) la verifica riguarda solo i pagamenti oltre 5.000 euro e per un debito esattoriale minimo di almeno 5.000 euro; in caso positivo il pagamento viene sospeso per 60 giorni dopodiché, se il debitore non adempie, scatta il successivo pignoramento presso terzi.
Invece la procedura speciale per i professionisti, prevista dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotta dall’articolo 1, comma 725, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) prevede:
- la verifica su qualsiasi importo;
- un debito rilevante di qualunque entità;
- nessuna sospensione (né di 60 giorni né per termini più brevi);
- nessun atto di pignoramento notificato;
- pagamento diretto all’Ader da parte della PA che avrebbe dovuto pagare il professionista.
La disparità di trattamento e i rischi per i professionisti
Questa differenza di regime è uno dei profili più critici evidenziati anche dalla dottrina specializzata e dagli esperti. In particolare, le rappresentanze degli ordini professionali – a partire dal CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – sono già intervenute per segnalare queste disparità di trattamento, ipotizzando una possibile incostituzionalità della norma, per violazione dei principi di equità, di proporzionalità e di efficienza amministrativa.
Infatti questa disparità di trattamento introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 significa che, a parità di debito fiscale, un’impresa può incassare pagamenti sotto i 5.000 euro senza controlli, mentre un professionista subirà la decurtazione del compenso anche per debiti di modesta entità (che potrebbero anche essere non tributari, ma comunque iscritti a ruolo da Ader: si pensi alle sanzioni amministrative, alle multe per infrazioni stradali e ai contributi previdenziali non versati).
E se il debito non è mai stato notificato?
Qui si apre il problema più delicato. Il sistema di verifica automatica delle situazioni debitorie non accerta alcune circostanze essenziali, e in particolare:
- se la cartella sia stata regolarmente notificata;
- se il debito sia contestato;
- se esistano sentenze di annullamento.
Conta solo ciò che risulta “scaduto” nel database informatico dell’Ader che viene interrogato dalla PA, senza ulteriori accertamenti.
In questa situazione, il professionista può, quindi, subire la decurtazione della propria parcella per:
- cartelle di pagamento mai conosciute;
- atti notificati in modo irregolare;
- debiti già annullati ma non aggiornati.
La Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che gli atti della riscossione possono essere impugnati quando il contribuente ne viene a conoscenza per la prima volta tramite un atto esecutivo, come ad esempio un pignoramento (Cass. SS.UU. n. 7822/2020). Ma in questo caso l’atto esecutivo non esiste: il professionista scopre il problema solo vedendo il pagamento suo ridotto o azzerato.
Come può difendersi il professionista?
In assenza di garanzie procedurali preventive, l’unica tutela reale è la prevenzione.
Chi lavora con la Pubblica Amministrazione dovrebbe:
- richiedere periodicamente l’estratto di ruolo all’Ader, in modo da poter verificare la propria situazione debitoria e individuare la presenza di debiti non conosciuti;
- impugnare tempestivamente le cartelle che in realtà non risultano ritualmente notificate (art. 12 d.P.R. 602/1973);
- chiedere lo sgravio in autotutela per le somme palesemente non dovute.
L’estratto di ruolo – che si può ottenere facilmente consultando l’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione – diventa così uno strumento essenziale di difesa.
Rateazione e rottamazione bloccano la trattenuta?
Sia la rateizzazione sia la rottamazione delle cartelle di pagamento bloccano la trattenuta dei compensi, ma a precise condizioni.
La trattenuta non scatta se:
- il debito è oggetto di rateazione concessa;
- il professionista è in regola con i pagamenti;
- non vi è stata decadenza dal piano;
- la sospensione risulta correttamente registrata nei sistemi Ader.
In questi casi il debito non è considerato “scaduto” e la verifica dà esito negativo, consentendo il pagamento integrale della parcella.
Per questo motivo, regolarizzare la propria posizione prima del 15 giugno 2026 o comunque prima di richiedere il proprio pagamento emettendo parcella o fattura è una scelta strategica per chiunque collabori con la PA.
In sintesi
Dal 2026, i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti diventano uno strumento diretto di riscossione. Il controllo è automatico, privo di soglie minime, e anticipa l’effetto di un’esecuzione forzata. Tutto questo senza le tutele tradizionali.
Per chi lavora con enti pubblici, la gestione attiva della propria posizione fiscale – a partire dalla consultazione frequente del proprio estratto di ruolo presso l’Agenzia Entrate Riscossione – non è più un’opzione facoltativa e da esercitare in maniera saltuaria, ma diventa una condizione indispensabile per riuscire a incassare i propri compensi.
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Paolo Remer
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