È possibile pignorare un ulteriore quinto dello stipendio? È possibile pignorare un ulteriore quinto dello stipendio?


Sottoporre lo stipendio ad un ulteriore pignoramento è possibile, ma entro dei limiti ben precisi stabiliti dalla legge.

Un utente chiede: “Se sullo stipendio è già stato pignorato un quinto, può essere trattenuto un altro quinto dal conto corrente bloccato?”. La risposta al quesito è tendenzialmente positiva, ma con le necessarie precisazioni in ordine ai limiti delineati dall’art. 545 del codice di procedura civile.

Quando si può azionare il pignoramento?

Può accadere che, ad esempio, a seguito della conclusione di un contratto di mutuo, il soggetto che ha ricevuto la somma di denaro, per ovvie ragioni, si dimostri inadempiente nei confronti dell’istituto di credito e, in sostanza, non riesca più ad adempiere all’obbligazione assunta. A quel punto, la banca, che è creditrice, è legittimata ad ottenere il pagamento in modo forzato, ossia senza la volontà dell’altra parte, attraverso quelle azioni che, nel nostro ordinamento, prendono il nome di procedure esecutive.

Queste ultime, senza entrare nel dettaglio e nel merito dell’iter da seguire, possono colpire tanto beni immobili (case e terreni) quanto beni mobili (veicoli, denaro, ecc.) del debitore, nonché beni o crediti allo stesso riconducibili ma in possesso di altri (pignoramento presso terzi).

Il pignoramento dello stipendio rientra proprio nelle ipotesi di sottoposizione a vincolo di crediti vantati dal soggetto sottoposto a procedura esecutiva nei confronti del proprio datore di lavoro per la prestazione svolta. Si tratta, dunque, di un pignoramento presso terzi.

Esistono dei limiti?

Il solo fatto che il creditore vanti una somma di denaro nei confronti del debitore non è sufficiente a consentire un’aggressione indiscriminata dei beni dell’esecutato, senza il rispetto di precisi limiti imposti dalla legge.

Nel caso del pignoramento dello stipendio, il legislatore ha previsto delle soglie oltre le quali il creditore non può spingersi, a tutela del debitore, che altrimenti si vedrebbe privato dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze essenziali di vita.

Dunque, la necessità del creditore di veder soddisfatto il proprio diritto deve essere bilanciata con il diritto del debitore a poter vivere.

La ragione di una siffatta scelta è da ricondurre alla realtà, poiché molti, se non la maggior parte, vivono esclusivamente grazie al proprio lavoro e, quindi, la mancanza di limiti al pignoramento dello stipendio porterebbe al collasso dell’economia e del tessuto sociale.

Quali sono?

I limiti del pignoramento dello stipendio sono disciplinati dall’art. 545 del codice di procedura civile, il quale prevede che tali somme possano essere sottoposte ad esecuzione forzata nella misura di un quinto.

Questa soglia, è bene precisare, è comune tanto ai crediti vantati da privati quanto ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, salve le diverse disposizioni previste per i crediti erariali in specifiche ipotesi.

Praticamente, questa disposizione si può tradurre nel seguente modo: se si ha uno stipendio pari a € 1.500,00, in caso di pignoramento la somma che potrà essere prelevata coattivamente è pari a € 300,00, corrispondente ad un quinto del salario.

È possibile pignorare un altro quinto?

Abbiamo visto che la regola generale è rappresentata dal limite del quinto. Tuttavia, lo stesso articolo 545 prevede una disposizione relativa al simultaneo concorso, ossia il caso in cui lo stesso soggetto sia debitore nei confronti di più creditori.

In questo caso, la legge prevede la possibilità di procedere ad ulteriori pignoramenti, purché il cumulo complessivo delle trattenute non si estenda oltre la metà dell’ammontare dello stipendio.

Immaginiamo di avere debiti sia con lo Stato sia con un istituto di credito. In tale ipotesi, la legge consente ad entrambi di procedere al pignoramento dello stipendio, purché il cumulo delle due procedure non superi la metà della retribuzione.

Nel caso preso ad esempio, quindi, se il compenso per la prestazione lavorativa è pari a € 1.500,00, vi sarebbe la possibilità di arrivare complessivamente fino a due quinti, ossia € 600,00, poiché tale somma non supera la metà dello stipendio. Se invece la somma complessiva superasse tale limite, i creditori dovrebbero soddisfarsi entrambi nel solo limite del quinto pignorabile.

Come avviene il pignoramento dello stipendio sul conto?

Il pignoramento dello stipendio accreditato su conto bancario o postale intestato al debitore deve seguire criteri previsti dalla legge, che distinguono in relazione al momento in cui avviene l’accredito.

Quando l’accredito avviene in data anteriore al pignoramento, le somme presenti sul conto sono impignorabili fino all’importo pari al triplo dell’assegno sociale, mentre la parte eccedente può essere vincolata.

Se, invece, l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, le somme sono pignorabili nei limiti del quinto e/o fino alla metà in caso di concorso tra più creditori.

Per comprendere la portata pratica della disposizione normativa, occorre precisare che l’importo dell’assegno sociale, ossia la vecchia pensione sociale, per l’anno 2026 è fissato a € 546,24 per 13 mensilità.

Quindi, alla luce di quanto detto, se l’accredito della retribuzione avviene precedentemente al pignoramento, la somma impignorabile è pari a € 1.638,72. Se si ha uno stipendio di € 1.500,00 e l’accredito avviene prima dell’esecuzione forzata, nessuna somma potrà essere sottoposta a esecuzione forzata. Tuttavia, per le somme successivamente versate sul conto, sarà possibile procedere nei limiti del quinto e/o della metà (in caso di pluralità di creditori).

Alla domanda dell’utente, pertanto, in ordine alla possibilità di eseguire un ulteriore pignoramento dello stipendio, deve darsi risposta affermativa, pur evidenziando, nuovamente, il limite imprescindibile, consistente nella metà della somma ricevuta a titolo di compenso lavorativo.




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 Nicola Burbo

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