quando spetta la NASpI e quando no


Dimissioni per fatti concludenti, assenza ingiustificata o per giusta causa: quando l’indennità di disoccupazione spetta davvero e quando invece viene esclusa. Guida aggiornata con la legge 203/2024 e la circolare INPS n. 154/2025.

Una delle domande più frequenti tra i lavoratori è questa: “Se mi dimetto, perdo sempre la NASpI? Oppure ci sono dei casi in cui mi spetta comunque?”. La risposta oggi non è più così scontata e univoca. Fino a poco tempo fa, il confine tra dimissioni e licenziamento era netto: chi si dimetteva volontariamente perdeva il diritto alla NASpI (l’indennità di disoccupazione), mentre chi veniva licenziato lo manteneva. Oggi invece, a seguito della Legge n. 203/2024 e dei chiarimenti forniti dall’INPS con la Circolare n. 154/2025, le regole sono diventate più sfumate, specialmente in caso di assenza ingiustificata: un “limbo” di incertezze che il legislatore ha voluto sciogliere definitivamente.

Con queste recenti modifiche normative l’assenza dal lavoro e il modo in cui si chiude il rapporto possono, dunque, incidere in modo diverso sul diritto all’indennità di disoccupazione. In questo articolo ti spieghiamo in modo chiaro e completo, per tutti i principali casi di dimissioni, quando spetta la NASpI e quando no. Vediamo subito le regole e le conseguenze pratiche per i lavoratori dimissionari.

La regola generale: la NASpI spetta solo se la disoccupazione è involontaria

La NASpI è riconosciuta solo quando il lavoratore perde il lavoro senza averlo voluto.

In linea generale, dunque:

  • chi viene licenziato ha sempre diritto alla NASpI;
  • chi si dimette volontariamente, si solito no.

Esistono però importanti eccezioni, che la normativa recente ha precisato meglio.

Le dimissioni “per fatti concludenti”: cosa sono

Dal 2024 esiste una nuova ipotesi di cessazione del rapporto: le dimissioni per fatti concludenti.

Si verificano quando:

  • il lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro, senza fornire alcuna spiegazione né dare una comunicazione formale;
  • l’assenza dura oltre il termine previsto dal contratto collettivo oppure, se il contratto non dice nulla, più di 15 giorni;
  • il datore di lavoro decide di attivare una procedura formale, comunicando la situazione all’Ispettorato del lavoro.

In questo caso, la legge considera il rapporto risolto per volontà del lavoratore, anche se non è stata presentata una lettera di dimissioni. Pertanto, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché la cessazione è considerata volontaria.

Nota bene: come ti spiegheremo nel prosieguo, questa procedura non si applica se il lavoratore dimostra che l’assenza è dovuta a forza maggiore o a colpa del datore di lavoro, che ha provocato le dimissioni per giusta causa di risoluzione definitiva del rapporto.

Dimissioni per fatti concludenti: la NASpI non spetta

Su questo punto l’INPS è stata molto chiara. Quando il rapporto di lavoro si chiude con la causale:  “dimissioni per fatti concludenti” la NASpI non spetta.

Il motivo è semplice: manca il requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dalla legge per ottenere l’indennità.

La circolare INPS chiarisce che, se la cessazione è comunicata dal datore di lavoro con questa causale (si utilizza lo specifico codice “FC” nel modello telematico UNILAV), l’accesso alla NASpI è automaticamente precluso.

La procedura non è automatica: dipende dal datore di lavoro

Un aspetto importante, e spesso ignorato, è questo: l’assenza prolungata non fa scattare automaticamente le dimissioni per fatti concludenti, con le conseguenze negative sulla perdita della NASpI.

È il datore di lavoro che, preso atto dell’assenza protratta e ingiustificata del dipendente, deve scegliere se avviare la procedura per fatti concludenti, mediante la comunicazione UNILAV con codice FC, oppure contestare l’assenza con un procedimento disciplinare.

Questa scelta incide direttamente sulla NASpI: nel primo caso la perdita del diritto alla percezione si verifica subito, nel secondo caso l’esito è subordinato al licenziamento, come vedremo nel paragrafo seguente.

Assenza ingiustificata e licenziamento: qui la NASpI spetta

Se, invece, il datore di lavoro contesta l’assenza avviando un procedimento disciplinare che si conclude con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, allora la NASpI può essere riconosciuta, se il lavoratore ha gli altri requisiti previsti dalla legge.

Infatti, anche se in questa ipotesi il licenziamento scaturisce da un’assenza ingiustificata e protratta oltre il termine previsto dal CCNL (o, in mancanza, dopo i 15 giorni di legge), la disoccupazione resta involontaria.

Questo punto è ribadito espressamente dall’INPS nella circolare n. 154/2025, pertanto il lavoratore licenziato per assenza ingiustificata può percepire la NASpI.

Dimissioni per giusta causa: quando salvano la NASpI

Esiste poi una tutela molto importante per il lavoratore. Se, dopo l’avvio della procedura per fatti concludenti, il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico, queste dimissioni prevalgono sulla procedura avviata dal datore di lavoro.

In questo particolare caso, le dimissioni non sono considerate volontarie e dunque la NASpI può essere riconosciuta.

Naturalmente il lavoratore deve dimostrare la giusta causa (ad esempio mancato pagamento dello stipendio, gravi inadempimenti del datore, mobbing, molestie o violenza sessuale: per conoscere tutti i casi, leggi il nostro articolo “Quando il dipendente può dimettersi per giusta causa“) e rispettare i requisiti generali previsti per la NASpI.

In sintesi: quando la NASpI spetta e quando no

Per capire se la NASpI è dovuta, conta come si chiude il rapporto, non solo il fatto che il lavoratore si sia assentato.

NASpI NON spetta se:

  • il rapporto è cessato per dimissioni per fatti concludenti.

NASpI spetta se:

  • c’è un licenziamento, anche per assenza ingiustificata;
  • il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura per fatti concludenti.

Le nuove norme hanno introdotto una distinzione netta:

  • assenza + procedura per fatti concludenti = niente NASpI;
  • assenza + licenziamento disciplinare = NASpI possibile;
  • dimissioni per giusta causa = NASpI tutelata.

Consigli utili per non perdere la NASpI

In sostanza, con le nuove norme in vigore oggi il lavoratore “assenteista” rischia di essere considerato dimissionario a tutti gli effetti e per sua scelta, perdendo ogni paracadute sociale.

Il messaggio chiave per il lavoratore è: non sparire nel nulla. L’unica via per tutelarsi, laddove sussistano i presupposti, resta la formalizzazione delle dimissioni per giusta causa o la prova della forza maggiore che ha impedito di presentarsi al lavoro.

Capire questa differenza è fondamentale per non perdere un diritto economico importante e per valutare correttamente come e quando agire, soprattutto in situazioni di conflitto con il datore di lavoro.




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 Paolo Remer

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