nuova voce C.17-ter dal 2026


Dal bilancio 2026 gli effetti del trascorrere del tempo e della revisione del tasso sui fondi oneri attualizzati confluiscono nella nuova voce C.17-ter. Gli emendamenti a OIC 16 e OIC 31 impongono di distinguere queste componenti finanziarie dalle variazioni dell’importo o della tempistica dell’esborso. L’articolo illustra le regole, la prima applicazione e le scritture contabili attraverso casi numerici. (con allegata check list operativa)

Dal bilancio 2026, gli effetti prodotti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso sui fondi oneri attualizzati devono essere rilevati, quando significativi, nella nuova voce C.17-ter del conto economico; le variazioni delle stime dell’obbligazione seguono invece una diversa classificazione.

Fondi oneri attualizzati: la nuova voce C.17-ter – Un fondo che cresce senza che nessuno vi accantoni nulla

Dal bilancio 2026 le società che applicano i principi contabili nazionali dovranno inserire nel conto economico una voce che racconta, da sola, un fenomeno che i redattori conoscono bene ma che finora hanno rappresentato ciascuno a modo proprio: un fondo che aumenta di anno in anno senza che l’organo amministrativo abbia deliberato alcun accantonamento e senza che la stima del debito futuro sia cambiata di un euro. Non è un errore di quadratura: è il valore temporale del denaro che presenta il conto.

fondi oneri attualizzatiTra gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2025 – obbligatori per i bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025 – l’intervento su OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) introduce la voce C.17-ter) “effetti di attualizzazione dei fondi oneri”. Una casella nuova, ma soprattutto un metodo nuovo: il ricalcolo annuale del fondo va scomposto in componenti distinte e ciascuna di esse ha una propria contropartita contabile.

Il perimetro applicativo è più ampio di quanto il titolo suggerisca. L’attualizzazione riguarda in via tipica i fondi per oneri di smantellamento e ripristino di impianti e siti produttivi, disciplinati anche dall’OIC 16, ma può interessare qualunque fondo per oneri il cui esborso sia atteso in un orizzonte temporale significativamente differito: fondi per garanzia prodotti di durata pluriennale, fondi per bonifiche ambientali, fondi per contenziosi con tempi di definizione lunghi. In tutti questi casi il fondo è iscritto al valore attuale dell’esborso futuro previsto e non al valore nominale.

Per i fondi oneri diversi da quelli specificamente disciplinati, la considerazione del valore temporale del denaro non opera automaticamente: il paragrafo 34 stabilisce che, in presenza delle condizioni indicate, nel processo di stima “si può” tenere conto dell’orizzonte temporale.

Da qui il fenomeno: se il fondo è espresso al valore attuale, il semplice avvicinarsi della data di esborso ne accresce il valore anche a parità di stima. A questo si aggiunge la possibilità che il tasso di attualizzazione venga rivisto, per effetto di mutate condizioni di mercato o di una diversa valutazione del rischio associato all’obbligazione. Sono due fenomeni finanziari; il terzo – la revisione della stima dell’importo o della tempistica dell’esborso – è di natura del tutto diversa, ed è proprio la confusione tra i tre che l’emendamento intende eliminare.

Cosa entra nella C.17-ter e cosa resta fuori

La classificazione prima degli emendamenti

Prima dell’emendamento la prassi era disomogenea. Alcune imprese imputavano l’incremento del fondo dovuto al trascorrere del tempo tra gli oneri diversi di gestione (voce B.14), altre lo collocavano genericamente tra gli oneri finanziari (voce C.17), confondendolo con gli interessi passivi su debiti di finanziamento in senso proprio. Il risultato era che due bilanci identici nella sostanza economica risultavano diversi nella rappresentazione, e che indicatori come l’EBIT o il costo medio dell’indebitamento perdevano comparabilità.

Gli emendamenti

Gli emendamenti stabiliscono che gli effetti derivanti dal trascorrere del tempo (il cosiddetto unwinding) e dalla revisione del tasso di attualizzazione confluiscano, quando rilevanti, nella voce C.17-ter, collocata nella classe C del conto economico (proventi e oneri finanziari). La collocazione riflette la natura sostanzialmente finanziaria di queste componenti – sono l’espressione contabile del valore temporale del denaro applicato a una passività differita – mentre l’esposizione in una voce distinta dagli oneri finanziari tradizionali preserva la leggibilità degli indicatori di onerosità del debito.

Tavola 1 – Le tre componenti del ricalcolo annuale e le rispettive contropartite

Componente Che cosa esprime Fondi smantellamento e ripristino (OIC 16) Altri fondi oneri (OIC 31)
Effetto tempo (unwinding) Avvicinarsi della data di esborso, a parità di stima e di tasso C.17-ter C.17-ter
Effetto tasso Revisione del tasso di attualizzazione a parità di flussi nominali attesi C.17-ter C.17-ter
Effetto revisione delle stime Variazione dell’importo nominale atteso o della tempistica dell’esborso Valore contabile del cespite su cui insiste l’obbligazione (o immobilizzazione immateriale se il bene non è iscritto) Conto economico: voce di accantonamento originaria (Voce di costo pertinente; B.13 soltanto in via residuale)

La distinzione fra le ultime due colonne è il punto su cui si concentrano gli errori di prima applicazione: la componente “stime” non è mai un effetto finanziario, ma la sua contropartita non è la stessa per tutti i fondi.

Effetto tempo, effetto tasso e revisione delle stime

Va chiarito che la voce C.17-ter accoglie esclusivamente gli effetti dell’attualizzazione in senso stretto – tempo e tasso – e non le variazioni del fondo derivanti da una revisione delle stime sull’importo o sulla tempistica dell’esborso atteso. Una revisione al rialzo dei costi di smantellamento per effetto di nuove prescrizioni ambientali, per esempio, rappresenta una modifica della stima della passività sottostante, non un effetto finanziario del tempo, e va tenuta rigorosamente separata.

La contropartita delle variazioni di stima

Su dove debba essere rilevata questa terza componente occorre però distinguere. Per i fondi di smantellamento e ripristino l’OIC ha precisato che il fondo “deve essere iscritto in contropartita del cespite sul quale insiste l’obbligazione” (OIC 31, par. 19A), e in contropartita di un’immobilizzazione immateriale nel caso in cui il bene non sia iscritto in bilancio – tipicamente nelle ipotesi di leasing, concessione o usufrutto. Ne consegue che anche la successiva revisione della stima segue la medesima logica e rettifica il valore dell’immobilizzazione, per poi raggiungere il conto economico lungo la vita utile residua sotto forma di quote di ammortamento: non transita, quindi, da una voce di accantonamento.

Diverso è il caso dei fondi per oneri che non hanno un cespite di riferimento – fondo garanzia prodotti, fondo per contenziosi, fondo per oneri contrattuali futuri. Qui la revisione della stima resta imputata alla voce di conto economico originariamente utilizzata per l’accantonamento, tipicamente la B.13 “altri accantonamenti” o la specifica voce di costo cui il fondo si riferisce.

In sintesi. Il ricalcolo annuale non produce più un unico numero da imputare a una sola voce. Produce tre numeri: due finanziari, che vanno entrambi in C.17-ter, e uno di stima, che segue il cespite (fondi di smantellamento) oppure il conto economico (altri fondi oneri). Chi continua a calcolare un unico delta e a imputarlo integralmente in una sola voce non applica correttamente l’emendamento, anche se il saldo del fondo risulta corretto.

Una piccola guida

Variazione del fondo Natura Contropartita
Trascorrere del tempo Finanziaria C.17-ter
Revisione del tasso Finanziaria C.17-ter
Nuova stima dei costi di smantellamento Tecnica Incremento o decremento del cespite
Nuova stima relativa a un altro fondo oneri Operativa Voce di costo pertinente; B.13 in via residuale
Fondo rischi per contenzioso Non rientra nell’attualizzazione del paragrafo 34 Valutazione secondo le regole ordinarie dei fondi rischi

Il caso guida: Delta Spa, dalla nascita del fondo alla chiusura 2026

Per apprezzare la portata operativa della novità conviene seguire un fondo lungo due esercizi, dalla sua iscrizione iniziale fino al ricalcolo di chiusura 2026, esplicitando tutti i passaggi di calcolo e le relative scritture in partita doppia.

I dati del caso

  • Delta Spa, impresa del settore energetico, mette in funzione il 1° gennaio 2025 un impianto di produzione con vita utile stimata in 9 anni.
  • Un’obbligazione contrattuale impone lo smantellamento dell’impianto e il ripr


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