La collocazione fisica dei server determina la territorialità in base alla geolocalizzazione dell’immobile, le prestazioni accessorie incidono sul trattamento fiscale applicabile
Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva. Questo il principio espresso con la risposta a interpello n. 175/2026.
Il caso in esame
Una società estera, attiva nei settori del cloud computing, del cloud hosting e dei data center, opera in Italia attraverso una sede secondaria. La società possiede server localizzati nel territorio nazionale, utilizzati per fornire servizi informatici a un’altra società del gruppo. Le attività relative alle apparecchiature sono gestite da remoto, poiché l’impresa non dispone di dipendenti operanti in Italia.
Nell’ambito di tali attività, la sede italiana acquista da un fornitore servizi di colocation e di supporto al cloud hosting. Il contratto prevede la disponibilità esclusiva di una private cage (“gabbia privata”) situata all’interno di un data center italiano. Si tratta di un’area delimitata su quattro lati da una rete metallica e dotata di una porta con serratura. Al suo interno sono collocati armadi, anch’essi chiusi, destinati ad accogliere i server della società.
La prestazione comprende, oltre all’utilizzo dello spazio, la fornitura di energia elettrica, la climatizzazione, le connessioni con altri data center, i sistemi antincendio, la vigilanza e le infrastrutture necessarie al collegamento dei macchinari. Il fornitore di tali servizi ha emesso fatture con addebito dell’Iva e la società, avendo maturato un credito riconducibile in larga parte a tali acquisti, intende chiederne il rimborso.
Il dubbio interpretativo riguarda la corretta qualificazione del servizio di colocation in private cage ai fini del trattamento fiscale applicabile. In particolare, la società fornitrice dei servizi informatici si è rivolta all’Agenzia per sapere se l’operazione di colocation debba essere considerata una locazione immobiliare strumentale potenzialmente esente (articolo 10, comma 1, n. 8, Dpr n. 633/1972); un servizio relativo a un bene immobile territorialmente rilevante in Italia (articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972) oppure una prestazione generica, soggetta alla regola collegata al luogo di stabilimento del committente (articolo7-ter, Dpr n. 633/1972).
Secondo la ricostruzione del contribuente, la prestazione non può essere qualificata come locazione immobiliare esente in quanto l’oggetto economico del rapporto non si esaurisce nel semplice godimento passivo dell’immobile, ma comprende anche ulteriori prestazioni tecniche funzionali a rendere l’ambiente idoneo all’alloggiamento e al funzionamento dei server. Inoltre, per il contribuente i servizi di colocation non possono ricadere nella disciplina residuale dei servizi generici previsti dall’articolo 7-ter del decreto Iva.
I principi di diritto che regolano la materia
La regola generale prevista dall’articolo 7-ter del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che, nei rapporti tra soggetti passivi, le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui è stabilito il committente. A questo criterio fanno eccezione, tra le altre, le prestazioni relative a beni immobili.
L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto Iva dispone, infatti, che si considerano effettuati nel territorio dello Stato, e dunque in Italia, «le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato». La previsione recepisce il criterio fissato dall’articolo 47 della direttiva 2006/112/Ce, nota come “direttiva Iva”.
L’articolo 31-bis del regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 precisa che una prestazione può essere qualificata come relativa a un immobile solo quando presenta con quest’ultimo un nesso sufficientemente diretto, principio già espresso nella risposta a interpello n. 77/2018. Il collegamento sussiste, in particolare, se il bene costituisce un elemento essenziale e indispensabile del servizio oppure se la prestazione è destinata ad alterarlo sotto il profilo fisico o giuridico.
Nel caso delle operazioni complesse, composte da più elementi, occorre inoltre individuare la componente predominante. Le prestazioni accessorie seguono il trattamento della prestazione principale in quanto non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale (articolo 12 del decreto Iva).
Sul tema assume rilievo anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy. In tale occasione, i giudici europei hanno escluso il collegamento con l’immobile per servizi consistenti nella semplice disponibilità di armadi destinati ai server, qualora i clienti non dispongano di un diritto di uso esclusivo su una parte specifica dell’edificio. Ne deriva che l’esclusività dello spazio rappresenta un elemento determinante nella qualificazione della prestazione.
La riconducibilità del servizio all’articolo 7-quater individua il Paese nel quale l’operazione è tassata, ma non determina automaticamente l’imponibilità o l’esenzione. Quest’ultima deve essere verificata separatamente alla luce dell’articolo 10, primo comma, n. 8) del decreto Iva.
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia, la prestazione principale nel caso in oggetto è costituita dalla messa a disposizione della private cage, mentre la fornitura di energia, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione degli incendi e vigilanza sono componenti accessorie, poiché permettono alla società di utilizzare concretamente l’area per installare e far funzionare i propri server.
La private cage rappresenta una porzione specifica e identificabile del data center, assegnata in uso esclusivo al contribuente. Tale caratteristica distingue il caso in esame da quello valutato dalla Corte di giustizia nella causa C-215/19, A Oy, nella quale i clienti disponevano soltanto di armadi collocati in aree comuni, senza poter utilizzare in via esclusiva una parte determinata dell’edificio.
L’area riservata costituisce, quindi, un elemento essenziale e indispensabile della prestazione. Il servizio presenta un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile e rientra nell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto Iva. Poiché il data center è situato in Italia, l’operazione è territorialmente rilevante nel territorio dello Stato.
La territorialità dell’operazione deve, tuttavia, essere tenuta distinta dal regime Iva applicabile. La conclusione non comporta, infatti, l’applicazione dell’esenzione prevista per le locazioni immobiliari: il servizio comprende una pluralità di attività tecniche e operative necessarie all’alloggiamento e al funzionamento dei server e non è, pertanto, riducibile alla mera disponibilità passiva di uno spazio, la prestazione deve essere assoggettata a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.
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