Chi paga materialmente la retta scolastica
L’istanza di interpello nasce da un caso concreto. Alcuni dipendenti, titolari di un credito welfare maturato anche in relazione ad annualità precedenti, vogliono chiedere il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli, familiari rientranti nell’art. 12 del T.U.I.R.. Le fatture sono regolarmente intestate e riconducibili alle finalità educative previste dall’art. 51 del T.U.I.R., comma 2, lettera f-bis). Il pagamento, però, è stato eseguito dal coniuge del dipendente, non legalmente né effettivamente separato, tramite un conto corrente a lui esclusivamente intestato. La società datrice di lavoro chiede, quindi, se questa circostanza precluda l’applicazione del regime di esenzione.
La destinazione della spesa conta più di chi la paga
Nella propria istanza, l’azienda sostiene che la norma richiede due soli presupposti. L’erogazione del beneficio deve avvenire nell’ambito del rapporto di lavoro e deve essere destinata a un familiare fiscalmente rilevante. La disposizione, dunque, non imporrebbe che sia il dipendente, in prima persona, a versare materialmente la somma. L’istante richiama anche la disciplina delle detrazioni fiscali, dove il requisito decisivo è la riconducibilità sostanziale dell’onere al nucleo familiare, non l’identità di chi ha effettuato il pagamento. Nel caso del credito welfare, questa interpretazione risulta ancora più giustificata, perché non si tratta di una somma liberamente disponibile per il dipendente, ma di un’utilità vincolata a precise categorie di beni e servizi individuate dalla legge.
Onnicomprensività del reddito e deroga per l’istruzione dei familiari
L’art. 51, comma 1, del TUIR fissa il principio di onnicomprensività. Tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile — comprese le erogazioni liberali — e le eccezioni sono tassative. Tra queste rientra la lettera f-bis) del comma 2, che esclude dal reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, mensa compresa, oltre a ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.
Cosa dice già la prassi dell’Agenzia
Il tema del pagamento non riconducibile al dipendente non è nuovo. Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 sui premi di risultato e il welfare aziendale, l’Agenzia aveva già ammesso che il datore possa erogare i servizi educativi direttamente, tramite terzi, oppure corrispondendo somme a titolo di rimborso di spese già sostenute, a condizione di conservare la documentazione che attesti la coerenza dell’utilizzo con le finalità di legge.
La risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 ha, poi, precisato che la documentazione deve indicare chi ha fruito del servizio e quale prestazione è stata resa, non chi risulta intestatario della fattura. Il rimborso resta escluso da tassazione sia che il documento risulti intestato al dipendente, sia al familiare beneficiario. La stessa risoluzione aggiunge che, non essendo prevista una modalità di pagamento vincolante, l’esenzione può operare anche quando il pagamento non è direttamente riconducibile al dipendente. Un principio analogo compare nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, relativa al rimborso delle utenze domestiche introdotto dal decreto Aiuti-bis, il d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Anche in quel caso l’Agenzia ha ammesso il beneficio per utenze pagate dal coniuge o da altri familiari, purché ne sostengano effettivamente il costo.
La risposta dell’Agenzia: il rimborso resta esente
Sulla base di questi precedenti, l’Agenzia conclude che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente. Il fatto che il conto corrente di addebito sia intestato a un soggetto diverso dal dipendente non basta, da solo, a far scattare la tassazione.
Documentazione e divieto di doppio beneficio
L’esenzione, però, non è automatica. La documentazione comprovante la spesa deve sempre indicare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione erogata. Sono elementi indispensabili per verificare che il beneficiario rientri effettivamente tra i familiari dell’art. 12. C’è poi un secondo vincolo: la stessa spesa non può generare due agevolazioni. Se il rimborso non ha concorso al reddito del dipendente, il coniuge che ha materialmente sostenuto l’onere non potrà portarlo in detrazione o in deduzione nella propria dichiarazione dei redditi, perché questi benefici presuppongono che la spesa resti effettivamente a carico di chi la richiede.
Per evitare che la stessa fattura venga utilizzata due volte, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il dipendente attesti che le spese non sono state, e non saranno, oggetto di richieste di rimborso, totali o parziali, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti. La documentazione va conservata dal dipendente, a disposizione di eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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