La denuncia segnala un reato all’autorità; la querela aggiunge la richiesta di punizione ed è condizione necessaria per i reati procedibili a querela. Ecco come funzionano.
Nella vita quotidiana si usano spesso come sinonimi, ma nel diritto penale italiano denuncia e querela sono due atti diversi, con funzioni diverse, presentati da soggetti diversi e con effetti diversi sul procedimento penale. Confonderli può avere conseguenze pratiche rilevanti: chi presenta una semplice denuncia per un reato procedibile solo a querela potrebbe scoprire che il procedimento non può nemmeno iniziare.
La differenza tra denuncia e querela ruota attorno a un elemento fondamentale: la querela non è solo una segnalazione di un fatto di reato, ma contiene anche la richiesta esplicita che l’autore venga perseguito penalmente. Per molti reati questa richiesta è indispensabile: senza querela, il processo non può partire.
La denuncia: una segnalazione aperta a tutti
La denuncia è l’atto con cui si porta a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria la notizia di un fatto che si ritiene costituire reato. Può presentarla chiunque abbia avuto notizia del fatto: un privato cittadino, un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, un’autorità amministrativa.
Per i privati, la denuncia è in linea generale facoltativa: nessuno è obbligato a denunciare un reato di cui è venuto a conoscenza, salvo casi specifici. Esistono tuttavia ipotesi in cui anche il privato ha l’obbligo di denunciare, con sanzione penale in caso di omissione: ad esempio chi trova materie esplodenti nella propria abitazione (art. 679 cod. pen.), chi subisce il furto o lo smarrimento di armi (art. 20, comma 3, legge 110/1975), chi viene a sapere che denaro o beni ricevuti provengono da un delitto (art. 709 cod. pen.), o chi è a conoscenza di un sequestro di persona a scopo di estorsione.
Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, invece, la denuncia è obbligatoria: quando nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, devono redigere la denuncia per iscritto e trasmetterla senza ritardo al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 cod. proc. pen.). Lo stesso vale per le autorità civili o amministrative che, nel corso di un procedimento di loro competenza, vengano a conoscenza di un fatto penalmente rilevante.
La denuncia non è una condizione di procedibilità: il procedimento penale può partire anche senza di essa, se il PM viene a conoscenza del reato da un’altra fonte. La sua funzione è attivare le indagini preliminari, fornendo al PM la notizia di reato. Una volta ricevuta, il PM valuta se il fatto è manifestamente infondato o meno, e in caso contrario iscrive la notizia nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen.
La querela: segnalazione e richiesta di punizione insieme
La querela è qualcosa di più di una semplice denuncia. Sul piano formale segue le stesse regole (artt. 336 e 337 cod. proc. pen.), ma nella sostanza contiene un elemento in più: la manifestazione della volontà di punizione, cioè la richiesta esplicita che si proceda penalmente contro l’autore del fatto.
Non esistono formule obbligatorie: la querela è un atto a forma libera. Basta che dal contenuto dell’atto o dal comportamento della persona offesa risulti chiaramente la volontà di perseguire penalmente l’autore. Espressioni come “sporgo querela”, “chiedo che si proceda”, “denuncio ad ogni effetto di legge” sono sufficienti; ma anche una formulazione diversa può valere come querela, se il contesto non lascia dubbi sull’intenzione. I giudici applicano il principio del favor querelae: in caso di dubbio sull’interpretazione dell’atto, si preferisce la lettura che ne riconosce la natura di querela.
La querela può essere presentata oralmente o per iscritto: se orale, viene raccolta a verbale e sottoscritta dal querelante; se scritta, la firma deve essere autenticata e l’atto può essere presentato anche tramite un incaricato o per posta raccomandata.
Chi può presentare la querela
La querela può essere proposta solo dalla persona offesa dal reato, cioè il soggetto che è titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata. Non chiunque, come per la denuncia, ma solo chi ha subito direttamente l’offesa.
La querela può essere presentata personalmente o tramite un procuratore speciale munito di mandato espresso (art. 336 cod. proc. pen.).
Per i minori di 14 anni e gli interdetti per infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (art. 120, comma 2, cod. pen.). I minori con più di 14 anni e gli inabilitati possono esercitarlo direttamente; in ogni caso possono farlo anche i genitori, il tutore o il curatore, anche contro la volontà contraria dell’offeso. Se manca il rappresentante legale o c’è un conflitto di interessi, il giudice nomina un curatore speciale ai sensi dell’art. 338 cod. proc. pen.
Per le persone giuridiche e gli enti, la querela è proposta dal legale rappresentante, che deve indicare la fonte dei suoi poteri di rappresentanza.
La querela come condizione di procedibilità
Questa è la differenza più importante dal punto di vista pratico. Per molti reati — in particolare quelli che tutelano interessi prevalentemente individuali, come la diffamazione, le lesioni personali lievi, alcuni reati patrimoniali — l’azione penale è esercitabile solo se la persona offesa presenta querela. In questi casi la querela è una condizione di procedibilità: senza di essa, il giudice deve dichiarare che il reato non è procedibile.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto (art. 124 cod. pen.). Una querela tardiva equivale a nessuna querela: il procedimento non può partire, o se era già partito, deve essere fermato.
Chi presenta una semplice denuncia invece della querela per un reato procedibile a querela ottiene solo la segnalazione del fatto all’autorità, ma non attiva la condizione di procedibilità: il PM, pur informato, non può procedere senza la querela della persona offesa.
Effetti pratici a confronto
La denuncia mette in moto le indagini come notizia di reato, ma non è indispensabile per procedere: se la notizia arriva da un’altra fonte, il PM può agire ugualmente. Non condiziona la procedibilità.
La querela è sia notizia di reato sia condizione di procedibilità per i reati a querela. Senza querela valida e tempestiva, il processo non può iniziare o deve fermarsi. La querela può essere successivamente rimessa — cioè ritirata — con conseguente estinzione del reato, se il querelato accetta.
I principali riferimenti normativi
Per la denuncia: art. 331 cod. proc. pen. (denuncia obbligatoria di pubblici ufficiali), art. 333 cod. proc. pen. (denuncia facoltativa dei privati), artt. 364, 679 e 709 cod. pen. e leggi speciali per i casi di obbligo a carico dei privati.
Per la querela: art. 120 cod. pen. (titolari del diritto di querela, disciplina per minori e incapaci), art. 124 cod. pen. (termini per proporre querela), artt. 336 e 337 cod. proc. pen. (presentazione e formalità della querela).
In sintesi
La denuncia è un atto di segnalazione di un fatto di reato, presentabile da chiunque, generalmente facoltativa per i privati e obbligatoria per i pubblici ufficiali. Non condiziona la procedibilità.
La querela è un atto che segnala il fatto e al tempo stesso chiede che si proceda penalmente. Può essere presentata solo dalla persona offesa. Per i reati procedibili a querela, è condizione indispensabile per l’avvio del processo: senza di essa il reato non è perseguibile.
La differenza essenziale è questa: la denuncia informa, la querela informa e chiede giustizia.
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Angelo Greco
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