Con il nuovo decreto, contestare un verbale non basta più: bisogna sapere quale prototipo si nasconde dietro l’apparecchio che ha rilevato la velocità.
Chi riceve una multa da autovelox e valuta di fare ricorso si scontra ormai con un terreno tecnico completamente rinnovato, dove le vecchie strategie difensive rischiano di non funzionare più. Molti automobilisti e professionisti si chiedono cosa cambi davvero, dopo il decreto Mit dell’8 giugno 2026, per autovelox omologati, cosa cambia per multe e ricorsi. Due circolari attuative, quella del Mit del 13 luglio 2026 e quella del Ministero dell’Interno del 17 luglio 2026, chiariscono il regime transitorio delle tarature, le nuove verifiche di funzionalità e le diciture da inserire nei verbali, spostando il baricentro del contenzioso dalla contestazione dell’assenza di omologazione verso questioni più circoscritte e documentali.
Che valore giuridico hanno le due circolari attuative?
Il primo chiarimento riguarda proprio la natura di questi due atti, spesso fraintesa da chi si aspetta che una circolare abbia lo stesso peso di una norma di legge. Il decreto Mit dell’8 giugno 2026, in vigore dal 12 luglio, si colloca nell’ambito della delega tecnica prevista dal combinato disposto degli articoli 45 e 142, comma 6, del Codice della strada, e dell’articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495/1992). Si tratta quindi di normativa secondaria di natura tecnico-attuativa, destinata a sostituire l’apparato regolatorio previgente, rappresentato dal Dm n. 282/2017. Le due circolari intervenute subito dopo, quella del Mit n. 17852 del 13 luglio 2026 e la nota della Direzione centrale per la Polizia stradale del 17 luglio 2026, non hanno valore di fonte del diritto in senso proprio: sono atti di indirizzo interpretativo interni alla Pubblica Amministrazione, privi di efficacia vincolante per il giudice e per il cittadino. Nonostante questo, il loro rilievo pratico non è affatto trascurabile, perché orientano l’azione degli organi accertatori sul territorio e incidono sul contenuto tipico del verbale di contestazione, con possibili ricadute sull’onere probatorio in sede di opposizione.
Cosa significa “omologazione automatica” dei dispositivi già in uso?
Il punto di maggiore interesse tecnico riguarda l’articolo 6, comma 1, del decreto Mit, che dispone l’omologazione ope legis di tutti i dispositivi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nell’Allegato B, “siano o meno già in uso”, a decorrere dal 12 luglio 2026. Sul piano dogmatico, questa disposizione configura una vera e propria fictio iuris di conformità sopravvenuta: il legislatore secondario, invece di imporre un nuovo procedimento di omologazione per ogni dispositivo già approvato secondo il vecchio regime, ne dichiara direttamente la conformità alle nuove prescrizioni tecniche del Capo 1 dell’Allegato A, con effetto costitutivo automatico e generalizzato.
Un autovelox già installato da anni su una strada statale, se riconducibile a uno dei prototipi elencati nell’Allegato B, risulta automaticamente omologato secondo le nuove regole dal 12 luglio 2026, senza che l’ente proprietario debba avviare alcuna nuova procedura amministrativa.
Cosa può ancora contestare l’automobilista che fa ricorso?
Questa tecnica normativa sposta in modo significativo il terreno del contenzioso. L’omologazione “automatica” trasferisce l’onere di allegazione, e potenzialmente quello probatorio, sul piano dell’identificazione del prototipo, più che su quello, tradizionalmente centrale nel contenzioso in materia, della sussistenza stessa dell’omologazione. Chi impugna il verbale non potrà più, salvo ipotesi residuali, contestare l’assenza di omologazione in sé, ma dovrà eventualmente contestare la non corrispondenza del dispositivo concretamente utilizzato al prototipo elencato in Allegato B, oppure la carenza dei presupposti applicativi della norma transitoria. Per i dispositivi approvati prima del Dm n. 282/2017, e non ricompresi in questo meccanismo automatico, resta invece necessaria un’istanza di omologazione specifica da parte del titolare dell’approvazione del prototipo, secondo l’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto Mit: in questi casi il regime resta quello ordinario, con l’onere per l’ente utilizzatore di verificare, prima di ogni contestazione, l’avvenuto perfezionamento del procedimento.
Cosa succede alle tarature effettuate secondo le vecchie regole?
L’articolo 7 del decreto Mit abroga il Dm n. 282/2017, facendo salva la disciplina della segnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento contenuta nel Capo 7 del relativo allegato. Resta inoltre fermo, per un anno dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento, quindi fino al 12 luglio 2027, il regime delle tarature periodiche disciplinato dal vecchio Dm n. 282/2017. Questo regime di ultrattività riguarda esclusivamente questi due profili, la riconoscibilità delle postazioni e la disciplina transitoria delle tarature, e non si estende in via analogica ad altri aspetti del vecchio impianto normativo, che devono ritenersi integralmente superati.
La circolare del Viminale offre su questo punto una lettura puntuale, chiarendo che si crea un doppio binariotemporalmente definito: i certificati di taratura rilasciati secondo le vecchie procedure e ancora in corso di validità continuano a produrre pieni effetti fino alla loro naturale scadenza; ogni nuova operazione di taratura effettuata dal 12 luglio 2026, anche in sostituzione di un certificato scaduto rilasciato secondo il vecchio decreto, deve invece già conformarsi al Capo 2 dell’Allegato A del nuovo decreto Mit. Questa scelta risulta coerente con il principio di affidamento e con l’esigenza di continuità dell’azione sanzionatoria, evitando che l’entrata in vigore del nuovo decreto determini una sospensione di fatto dell’utilizzabilità di apparecchiature regolarmente tarate secondo la disciplina previgente. Resta comunque compito dell’ente accertatore, e terreno di verifica per il difensore in sede di opposizione, accertare quale delle due discipline tecniche fosse applicabile ratione temporis all’operazione di taratura da cui deriva il certificato posto a fondamento dell’accertamento contestato.
Che differenza c’è tra taratura e verifica di funzionalità?
Un profilo di sicuro interesse per la difesa tecnica riguarda la ridefinizione delle verifiche di funzionalità, disciplinate dal Capo 2 dell’Allegato A. La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisce la distinzione tra i due concetti: la taratura attiene alla precisione metrologica dello strumento, mentre la verifica di funzionalità accerta l’assenza di malfunzionamenti e la corretta operatività complessiva del dispositivo. Questa precisazione non è meramente descrittiva, perché consente di distinguere, anche sul piano probatorio, i vizi denunciabili in sede di opposizione: un difetto di taratura incide sull’attendibilità della misurazione in sé, mentre un difetto nella verifica di funzionalità, o la sua omissione, incide sulla regolarità del procedimento di controllo dello strumento, a monte del singolo accertamento.
Il nuovo impianto introduce procedure differenziate per i dispositivi che rilevano la velocità istantanea e per i sistemi che rilevano la velocità media, con campioni numerici minimi e percentuali minime di acquisizione dei veicoli transitati, oltre alla verifica documentata di ogni singolo transito, anche mediante sistemi video ausiliari. Sul piano pratico, questo significa che, in caso di contestazione, l’ente accertatore potrà essere chiamato a produrre l’esito positivo della verifica e la documentazione a supporto della metodologia di campionamento adottata, con un conseguente ampliamento, quantomeno potenziale, del materiale istruttorio rilevante nel giudizio di opposizione.
Quali documenti servono a provare la regolarità dello strumento?
Il decreto Mit individua due documenti distinti, che assumono, nella prospettiva del giurista, funzione di prova precostituita della regolarità dello strumento utilizzato. Il primo è il certificato di conformità, rilasciato dal titolare dell’omologazione su carta intestata per ciascun dispositivo o sistema, con la precisazione che, per gli apparecchi elencati nell’Allegato B, tale certificato sarà emesso in occasione della prima taratura periodica successiva al 12 luglio 2026. Il secondo è il verbale di verifica di funzionalità, che l’organo di polizia stradale è tenuto a conservare.
La conservazione di questi atti da parte dell’utilizzatore assume un rilievo che va oltre il semplice profilo amministrativo, per toccare direttamente quello probatorio: in caso di giudizio di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs n. 150/2011, oppure di ricorso al Prefetto secondo l’articolo 203 del Codice della strada, la produzione di questi documenti costituisce, secondo un orientamento diffuso della giurisprudenza di legittimità in materia di autovelox, elemento decisivo per assolvere l’onere, gravante sull’amministrazione, di dimostrare la regolare omologazione e taratura dello strumento utilizzato. La circolare del Viminale, allegando due modelli standardizzati di verbale di verifica (per la velocità istantanea e per la velocità media), persegue l’obiettivo di uniformare la prassi documentale su tutto il territorio nazionale, riducendo il rischio di verbali carenti sotto il profilo del contenuto minimo necessario.
Serve pubblicizzare ogni singolo dispositivo sulla piattaforma telematica?
La circolare Mit n. 17852/2026 affronta anche un tema di rilievo pratico immediato: l’obbligo di censimento dei dispositivi sulla piattaforma telematica istituita con D.D. 305/2025, che il decreto configura quale presupposto per il legittimo utilizzo delle apparecchiature. Il Ministero chiarisce, in via interpretativa, che è sufficiente l’indicazione degli estremi del decreto di approvazione riportato nell’Allegato B in corrispondenza di ciascun dispositivo, senza necessità di ulteriori adempimenti pubblicitari. Si tratta di un’interpretazione che contiene l’onere amministrativo entro limiti ragionevoli, ma che, proprio per la sua natura di atto interpretativo non vincolante per il giudice, non preclude in astratto la possibilità che in sede contenziosa venga sollevata la questione dell’adeguatezza di questa forma di pubblicità ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa.
Cosa cambia nella dicitura da inserire nei verbali di contestazione?
Entrambe le circolari prevedono l’inserimento, nei verbali relativi a violazioni accertate dal 12 luglio 2026 con apparecchiature elencate nell’Allegato B, della dicitura “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT”. Si tratta di un’indicazione che, pur non trovando fondamento in un obbligo di legge espresso sul contenuto del verbale (l’articolo 383 del regolamento di esecuzione del Codice della strada individua il contenuto minimo del verbale, che tale dicitura integra ma non sostituisce), è destinata ad assumere un preciso significato difensivo per l’amministrazione.
Un verbale privo di questa dicitura non risulta automaticamente nullo, ma la sua assenza potrebbe essere valorizzata dal ricorrente come indice di incertezza sul regime di omologazione applicabile allo strumento, riaprendo così, sul piano difensivo, un tema che il decreto intendeva invece definitivamente chiudere.
Come devono attrezzarsi gli enti locali e gli organi di polizia stradale?
Per gli enti locali e per gli organi di polizia stradale, il quadro che emerge dal decreto e dalle circolari attuative impone un aggiornamento immediato di tre presidi organizzativi: la verifica, dispositivo per dispositivo, della riconducibilità agli elenchi dell’Allegato B, ai fini dell’applicazione del regime di omologazione automatica o, in alternativa, dell’avvio tempestivo delle istanze di omologazione previste dall’articolo 6, commi 3 e 4; l’adeguamento delle prassi di verifica di funzionalità ai nuovi standard di campionamento, con l’adozione dei modelli di verbale allegati alla circolare del Viminale; la revisione dei modelli di verbale di contestazione, per includere sistematicamente la dicitura indicata dalle due circolari.
Come cambia la strategia difensiva per chi assiste il cittadino in un ricorso?
Per il professionista che assiste il cittadino in sede di opposizione, il baricentro della difesa tecnica si sposta, rispetto al passato, dalla contestazione dell’assenza di omologazione tout court, che aveva dato luogo a un rilevante contenzioso sotto il vigore del vecchio Dm n. 282/2017, verso profili più circoscritti ma non meno rilevanti: la corrispondenza tra il dispositivo concretamente utilizzato e il prototipo elencato in Allegato B, la corretta individuazione della disciplina di taratura applicabile ratione temporis nel regime transitorio annuale, e la completezza documentale delle verifiche di funzionalità secondo i nuovi standard tecnici. Si tratta, in definitiva, di un terreno probatorio più tecnico e documentale, che richiederà, tanto all’amministrazione quanto alla difesa, un accesso puntuale agli atti, come i certificati di conformità, i verbali di verifica e i dati della piattaforma telematica, quale presupposto imprescindibile per la valutazione di ogni singola contestazione.
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Angelo Greco
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