Sussiste un conflitto di interessi, equivalente all’assunzione della difesa di più posizioni tra loro incompatibili, qualora il difensore di un indagato sia a sua volta indagato, nel medesimo procedimento, per favoreggiamento nei confronti del presunto coautore dei reati contestati al proprio assistito (Cassazione penale, sentenza n. 23424/2026 – testo in calce).
Il fatto
La sentenza n. 23424 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta la delicata questione del conflitto di interessi nell’esercizio della difesa tecnica, definendo i confini dell’incompatibilità prevista dall’articolo 106 del codice di procedura penale.
La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, accusato del reato di ricettazione in concorso con un altro soggetto.
Nel corso dell’udienza camerale del riesame, il Tribunale ha dichiarato l’incompatibilità del difensore di fiducia dell’indagato, in quanto quest’ultimo risultava a sua volta iscritto nel registro degli indagati, nel medesimo procedimento, per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) a vantaggio del presunto concorrente del suo assistito.
A supporto della declaratoria d’incompatibilità, il Tribunale ha evidenziato la rilevanza del principio di effettività della difesa, il quale sarebbe inevitabilmente compromesso da una situazione in cui il ruolo di difensore, esercitato da un soggetto sottoposto ad indagini nell’ambito del medesimo procedimento penale, non possa, come nel caso di specie, ritenersi accompagnato dal “necessario distacco che, in uno alla specifica preparazione tecnica, di cui il difensore è portatore, garantisca effettività alla difesa, nel rilievo costituzionale riconosciuto a tale attività quale componente non rinunciabile dello Stato di diritto” (Cass. Pen., Sez. V, n. 48337/2022, Carbone).
Nei motivi di ricorso per cassazione, la difesa ha censurato tale declaratoria e la giurisprudenza richiamata sostenendo che nel caso in esame non ricorresse l’ipotesi di una difesa non effettiva ovvero condizionata da un interesse proprio in danno dell’assistito in quanto non vi erano, per il ricorrente, contestazioni in concorso con il difensore ritenuto incompatibile.
Il ricorrente ha lamentato, altresì, la lesione dei diritti di difesa per la mancata concessione di un termine a difesa al nuovo legale nominato nel corso dell’udienza camerale di riesame il quale aveva dovuto conoscere del caso e discuterlo in pochi minuti.
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La sentenza
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, considerando la decisione del Tribunale del riesame conforme ai principi costituzionali e processuali che governano il diritto alla difesa effettiva.
Sotto il profilo strettamente sistematico, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che, impregiudicata la correttezza dell’epilogo decisorio (declaratoria d’incompatibilità) indicato dal Tribunale, l’incompatibilità ex art. 106, comma 1, c.p.p. non presuppone necessariamente un’imputazione comune o in concorso tra il difensore e l’assistito in quanto la causa ostativa si configura in presenza di un fisiologico conflitto di interessi che paralizza l’autonomia e la terzietà dell’attività difensiva.
A riguardo i giudici di legittimità hanno ripreso gli insegnamenti della Corte Costituzionale (ord. n. 522/1995) secondo cui l’incompatibilità di cui si discute “deve ritenersi sussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall’altro, dal momento che l’assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all’assunzione, in violazione del divieto espressamente posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di se medesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro incompatibili”.
Orbene, nel caso di specie, la posizione dell’avvocato, indagato per aver agevolato il presunto coautore dei reati contestati all’assistito, determinerebbe una sovrapposizione patologica in quanto l’assunzione della difesa tecnica dell’indagato sarebbe equivalente all’assunzione della difesa simultanea di soggetti in posizioni inconciliabili, giacché l’interesse del difensore a scagionare il beneficiario del favoreggiamento interferirebbe negativamente con la linea difensiva del concorrente nel reato presupposto.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Cassazione ha statuito che l’assunzione del mandato in circostanze simili a quelle del caso scrutinato con il ricorso in esame vanifica il requisito dell’effettività della tutela difensiva, intesa quale componente irrinunciabile dello Stato di diritto.
Infine, la Corte ha reputato manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla violazione dei termini a difesa di cui all’art. 106, comma 2, c.p.p., evidenziando come l’incompatibilità fosse già stata contestata al difensore diverse settimane prima dell’udienza, in sede di interrogatorio dell’assistito allorquando questi veniva reso edotto circa la situazione di incompatibilità ed invitato a rimuovere la causa di incompatibilità stessa, e ha pertanto escluso qualsiasi profilo di decisione a sorpresa.
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