Crediti nel bilancio abbreviato: novità OIC 2026


La bozza del nuovo principio OIC per piccole e micro-imprese semplifica la valutazione dei crediti, consentendo di non applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione. Il documento interviene anche sugli interessi di mora e sulla cancellazione dei crediti, lasciando aperto il trattamento delle componenti economiche di diversa natura nelle operazioni di cessione.

La bozza del nuovo principio OIC consente alle società che redigono il bilancio abbreviato o micro di valutare i crediti senza applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione. I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per rappresentarne il presumibile valore di realizzo.

Continuiamo l’analisi della bozza del principio contabile OIC destinato alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese, soffermandoci sulla valutazione dei crediti. Il documento, pubblicato il 7 agosto 2026 e sottoposto a consultazione fino al 28 febbraio 2027, non costituisce ancora un principio contabile definitivo e potrebbe subire modifiche anche significative.

Crediti nei bilanci abbreviati e micro: le semplificazioni

Il percorso di semplificazione intrapreso dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con la bozza del nuovo principio unico per le imprese minori trova nei crediti uno degli ambiti di maggior impatto operativo. La disciplina dettata per i bilanci abbreviati (ex art. 2435-bis c.c.) e per i micro-bilanci (ex art. 2435-ter c.c.) persegue l’obiettivo di snellire le valutazioni contabili e sgravare le strutture amministrative di minori dimensioni da calcoli finanziari complessi, pur mantenendo ferma la facoltà di adottare i criteri ordinari.

Tabella riepilogativa crediti nel bilancio abbreviato

Aspetto Trattamento semplificato previsto dalla bozza
Costo ammortizzato Può non essere applicato
Attualizzazione Può non essere calcolata
Prima iscrizione Valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni
Valutazione successiva Valore di presumibile realizzo
Interessi di mora Rilevati solo se ragionevolmente certi
Cessione con trasferimento sostanziale dei rischi Cancellazione del credito e differenza rilevata nella voce B.14
Cessione senza trasferimento sostanziale dei rischi Mantenimento del credito e iscrizione del debito finanziario
Fattispecie non disciplinate Applicazione delle pertinenti disposizioni dell’OIC 15

Costo ammortizzato e attualizzazione non obbligatori

La principale novità d’impostazione risiede nella completa espunzione dal testo dei paragrafi dedicati al criterio del costo ammortizzato e al calcolo dell’attualizzazione.

Le società che redigono il bilancio abbreviato o micro possono avvalersi della semplificazione ed evitare l’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. In tal caso i crediti nel bilancio abbreviato sono valutati al valore di presumibile realizzo.

La prima iscrizione al valore nominale

In sede di prima iscrizione, il credito è rilevato al valore nominale, al netto di sconti, abbuoni, premi previsti dal contratto o comunque concessi.

Resta possibile applicare il costo ammortizzato

Poiché l’applicazione del principio, una volta approvato definitivamente, avrà carattere facoltativo e flessibile, l’impresa potrà scegliere di applicare il criterio ordinario del costo ammortizzato. In tal caso, per le società che redigono il bilancio abbreviato, sarà necessario darne adeguata informativa in Nota integrativa. Le scelte effettuate devono essere applicate in modo costante nel tempo. Nella Nota integrativa la società deve dichiarare se ha applicato il principio destinato alle imprese minori oppure i principi contabili validi per tutte le imprese. Se adotta soltanto alcune delle semplificazioni, deve inoltre indicare quelle delle quali non si è avvalsa, facendo riferimento all’elenco contenuto nell’Allegato B. Per le micro-imprese occorre considerare gli specifici esoneri informativi previsti dall’articolo 2435-ter c.c.

Interessi di mora rilevati solo se ragionevolmente certi

Un’ulteriore rilevante semplificazione riguarda il trattamento degli interessi di mora stabiliti dalla legge per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disciplina ordinaria dell’OIC 15 prevede la rilevazione degli interessi di mora maturati quando la legge ne dispone l’applicazione automatica; se il loro incasso è dubbio, il credito deve essere adeguatamente svalutato.

La bozza del nuovo principio recepisce la difficoltà oggettiva riscontrata dalle piccole realtà nel valutare la recuperabilità di tali somme: la rilevazione degli interessi di mora nella voce C.16.d diviene obbligatoria solo quando gli stessi siano ritenuti ragionevolmente certi. Laddove difetti tale requisito di certezza, gli interessi non devono essere imputati a Conto economico, senza che sorga, con riferimento a interessi non rilevati, la necessità di iscrivere una corrispondente svalutazione.

Cessione e cancellazione dei crediti nel bilancio abbreviato: i punti ancora aperti

Più sintetica rispetto all’OIC 15, e non priva di un rilevante dubbio interpretativo, appare la disciplina delle operazioni di smobilizzo e cancellazione dei crediti.

La perdita da cessione nella voce B.14

Quando la cessione determina il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e la conseguente cancellazione del credito dal bilancio, la bozza stabilisce che la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione sia rilevata come perdita su crediti nella voce B.14 del Conto economico.

Tuttavia, il testo omette di disciplinare le ipotesi in cui i contratti di cessione evidenzino componenti economiche di natura differente, ad esempio finanziaria. Non è dato comprendere, pertanto, se l’OIC abbia inteso introdurre una semplificazione assoluta — imponendo la classificazione indistinta della differenza nell’area B del Conto economico — oppure se sopravviva l’obbligo di scindere i diversi componenti reddituali in base all’accordo contrattuale. La bozza precisa invece che, quando non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi, il credito rimane iscritto in bilancio e l’anticipazione ricevuta dal cessionario genera un debito di natura finanziaria. Interessi e commissioni sono rilevati separatamente nel Conto economico secondo la loro natura.

Cessioni pro soluto e pro solvendo: quando applicare l’OIC 15

Infine, la bozza non contempla la trattazione analitica delle principali fattispecie di smobilizzo (come le cessioni pro soluto o pro solvendo) né propone gli esempi di contabilizzazione per i casi in cui non si verifichi il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici. Per le fattispecie e gli aspetti applicativi non espressamente disciplinati opera il rinvio all’OIC 15, sancito dal paragrafo 9.1 della stessa bozza. Le piccole e micro-imprese dovranno quindi consultare l’OIC 15, comprese le relative appendici, quando si trovino a gestire operazioni di smobilizzo non compiutamente regolate dal nuovo documento.

La semplificazione non elimina quindi la necessità di analizzare il contratto e il sostanziale trasferimento dei rischi, soprattutto nelle operazioni di smobilizzo che presentano componenti finanziarie o clausole di regresso.

 

Danilo Sciuto

Giovedì 10 settembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO

La bozza consente alle società che redigono il bilancio abbreviato o micro di non applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione. In tal caso il credito è rilevato inizialmente al valore nominale e successivamente valutato al presumibile valore di realizzo.

🔎 FOCUS TECNICO

Gli interessi di mora previsti dalla legge sono iscritti nella voce C.16.d soltanto quando siano ritenuti ragionevolmente certi. Se non vengono rilevati, non è necessario iscrivere una corrispondente svalutazione riferita agli stessi interessi.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE crediti nel bilancio abbreviato

L’adozione delle semplificazioni è facoltativa e le scelte devono essere applicate con costanza nel tempo. Nelle operazioni di cessione occorre verificare il trasferimento sostanziale dei rischi: da tale valutazione dipendono la cancellazione del credito o il suo mantenimento in bilancio.

❓FAQ crediti nel bilancio abbreviato

La bozza OIC è già applicabile ai bilanci?
No. Il documento è in consultazione fino al 28 febbraio 2027 e la versione definitiva potrebbe contenere modifiche anche significative.

Le imprese in forma abbreviata devono applicare il costo ammortizzato?
No. Possono avvalersi della semplificazione e valutare i crediti senza applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione.

È possibile scegliere il trattamento contabile ordinario?
Sì. La bozza consente di applicare integralmente i principi ordinari o di rinunciare soltanto ad alcune semplificazioni. Le scelte devono essere mantenute costanti nel tempo.

Quando devono essere rilevati gli interessi di mora?
Solo quando il relativo incasso sia ritenuto ragionevolmente certo.

Quando un credito ceduto viene cancellato dal bilancio?
Quando si estinguono i relativi diritti contrattuali oppure quando sono trasferiti la loro titolarità e sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

Quale principio si applica alle fattispecie non disciplinate?
Si applicano le pertinenti disposizioni dell’OIC 15. L’OIC 35 non è pertinente alla valutazione o alla cessione dei crediti.

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