Il trattamento di fine rapporto: normativa, calcolo e tassazione [mini-guida]


La sigla TFR sta per Trattamento di Fine Rapporto e rappresenta una forma di retribuzione differita spettante al lavoratore dipendente, la cui maturazione parte all’iniziare del rapporto lavorativo e la cui corresponsione è posticipata, di norma, alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Brevi cenni storici: fin dal 1927 il sistema giuridico italiano aveva attribuito rilevanza centrale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La “Carta del Lavoro”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927, sanciva – all’art. 17 – che, nelle aziende ad attività continuativa, il dipendente licenziato senza colpa avesse diritto a un indennizzo commisurato agli anni di servizio maturati, riconosciuto anche nell’ipotesi di decesso dello stesso. Nata con l’obiettivo prioritario di assicurare un sostentamento economico nel passaggio tra la perdita dell’occupazione e il reperimento di un nuovo impiego, tale somma ha poi progressivamente consolidato la propria natura retributivo-previdenziale.  

Il TFR oggi è una somma che ogni datore di lavoro deve accantonare mese per mese ed erogare al dipendente nel momento in cui viene meno il rapporto lavorativo. La sua disciplina principale è contenuta nell’art. 2120 del Codice civile. 

Il TFR spetta indipendentemente dalla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato e viene corrisposto quando il dipendente:  

  • viene licenziato, a prescindere dalla motivazione; 
  • presenta le dimissioni; 
  • sottoscrive con il datore di lavoro una risoluzione consensuale del contratto; 
  • subisce le conseguenze della cessazione dell’attività aziendale, a prescindere dalla causa (vendita, fallimento, ecc); 
  • giunge alla scadenza naturale di un contratto a termine (se maturato); 
  • decede (in tal caso le somme spettano agli eredi/aventi diritto). 

I soggetti beneficiari del TFR sono la generalità dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica, dall’inquadramento, o dal tipo di contratto (compresi i lavoratori in prova – se lo maturano – i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato). 

 

Composizione del TFR

Il comma 2 dell’art. 2120 individua la retribuzione da accantonare anno per anno a titolo di TFR: <<…tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese…>>. Sulla scia della normativa, pertanto, vanno computate nel calcolo del TFR anche le erogazioni relative ad istituti frequentemente corrisposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferte ricorrenti, ore di straordinario non occasionali). 

La contrattazione collettiva può escludere o inserire determinati istituti nel calcolo del TFR (in questo caso il datore di lavoro deve applicare le indicazioni del contratto collettivo di riferimento per tutti i dipendenti). Sono ad ogni modo esclusi i rimborsi spese/chilometrici. 

 

Dove si accantona o si destina il TFR

Conosciuto anche con il nome di “liquidazione” (o “buonuscita”), la normativa sul TFR attualmente in vigore è stato istituita dalla Legge 297/1982, per poi essere modificata dalla D.Lgs.252/2005 in tema di previdenza complementare (nonché da recenti normative, come vedremo più avanti nella trattazione). Il dipendente ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di accantonare le somme di TFR spettanti in un fondo di previdenza complementare, al fine di garantirsi una pensione integrativa. In tal modo il lavoratore non riceverà un capitale unico a fine rapporto, ma potrà beneficiare della deducibilità fiscale sui contributi versati, mentre il datore avrebbe la possibilità di erogarlo mensilmente al fondo, evitando di liquidarlo in un’unica soluzione al momento della cessazione.  

È il dipendente, quindi, a scegliere la destinazione delle quote maturate del TFR, infatti ogni lavoratore, entro 60 GIORNI dall’assunzione (periodo valevole per gli assunti dal 01/07/2026, in quanto in precedenza il periodo era di 6 mesi), deve dichiarare se incaricare il datore a destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o se lasciarlo in azienda, nel rispetto delle recenti disposizioni introdotte dalla Legge 199/2025 e dalle successive indicazioni del COVIP tramite Delibera del 19 giugno 2026. 

La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare. 

Nelle imprese private con un determinato numero di dipendenti, vi è l’obbligo di versare le quote del TFR maturate da ciascun lavoratore – e non destinate a fondi pensione complementari – nel Fondo di Tesoreria dell’INPS. A tal proposito, si riporta uno schema relativo alla nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) a far data dal 01/01/2026: 

Periodo di riferimento Soglia dimensionale (media dipendenti anno precedente)
Biennio 2026 – 2027 60 dipendenti
Periodo 2028 – 2031 50 dipendenti
Dal 2032 in poi 40 dipendenti

Quando deve essere liquidato il TFR

Per legge il TFR è corrisposto alla cessazione del rapporto lavorativo (ed è prevista l’elaborazione del relativo cedolino paga finale). Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenerlo. Pertanto è opportuno che i datori di lavoro lo liquidino di norma entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto. Non è vietato, però, concordare un pagamento rateale del TFR alla fine del rapporto, purché vi sia un volontario accordo privato sottoscritto sia dal lavoratore sia dal datore, con l’indicazione dettagliata delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti.  

Qualora durante il rapporto sia stato erogato un anticipo del TFR, quest’ultimo va decurtato dal conteggio finale del TFR. 

 

TFR e lavoratori intermittenti (a chiamata) 

Anche i lavoratori intermittenti maturano il TFR sulle quote di retribuzione effettivamente erogate per le giornate o ore di lavoro prestate, applicando le medesime regole di calcolo e di accantonamento del lavoro subordinato ordinario. A seguito della pubblicazione della diffusione della nota prot. 616 del 3 aprile 2025 da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (che ha ribadito – per la prima volta formalmente – il divieto di erogare il TFR mensilmente), appare opportuno che il TFR per i lavoratori intermittenti venga normalmente accantonato e liquidato alla cessazione del contratto di lavoro. 

 

Anticipo TFR 

Sempre come disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, il dipendente può chiedere anche un anticipo del TFR, nella misura non superiore al 70% dell’importo maturato. Può farne richiesta: 

  • il dipendente con almeno 8 anni di anzianità di servizio 

e 

  • solo quando sussistano particolari e comprovate esigenze di spesa (come l’acquisto della prima casa abitativa o la necessità di sostenere delle spese per prestazioni sanitarie straordinarie) da documentare adeguatamente.  

In mancanza anche di una sola delle due condizioni di cui sopra, il dipendente non può esercitare il diritto di richiedere l’anticipo. Se lo farà, l’accoglimento o il rigetto della richiesta sarà ad esclusiva discrezione del datore di lavoro. 

NB: si suggerisce di prestare particolare attenzione qualora il dipendente abbia in atto un pignoramento o una cessione dello stipendio che renderebbe difficile o giuridicamente preclusa l’erogazione dell’anticipo. 

È invece vivamente sconsigliata l’erogazione anticipata mese per mese del TFR: Secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza del lavoro, tale pratica comporta rischi notevoli per il datore di lavoro: l’erogazione di una quota mensile per ogni mese potrebbe essere contestata e considerata al pari di una normale retribuzione aggiuntiva e quindi si rischia di pagare Il TFR sostanzialmente due volte, perdipiù maggiorato, in quanto lo stipendio cui computarlo sarebbe considerato aumentato! Un’eccezione può riguardare il settore agricolo, in virtù del recente rinnovo del CCNL Operai Agricoli (del 28 maggio 2026) il quale prevede che agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in attività di carattere stagionale, il TFR possa essere anticipato e corrisposto mensilmente. 

 

Calcolo del TFR e sua tassazione 

L’importo del TFR dipende da due fattori: lo stipendio del dipendente e la durata dell’impiego. 

Più nel dettaglio, per il calcolo del TFR bisogna dividere per 13,5 un importo pari alla retribuzione annua utile. Più saranno elevati anni di servizio, maggiore sarà l’importo del TFR. Nel calcolo della retribuzione lorda concorre non solo lo stipendio base, ma tutti gli altri compensi e indennità a carattere continuativo, ad eccezione di quanto viene corrisposto a titolo occasionale o di rimborso spese. 

È bene specificare, inoltre, che:

  • intorno alla metà di ogni mese l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rende noto il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate in azienda; 
  • ogni 31 dicembre il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente viene rivalutato applicando un tasso dell’1,5% in misura fissa maggiorato del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT. La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all’anno precedente; pertanto, al TFR maturato nell’ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione. 

Una volta individuato il TFR annuo rivalutato si applicherà la tassazione che è di tipo separato. Infatti, il TFR è considerato un’erogazione “una tantum” e come tale fa parte di quegli emolumenti che derivano da un processo produttivo pluriennale; per questo motivo è soggetto a tassazione separata, vale a dire che l’importo diventa imponibile IRPEF applicando un’aliquota media proporzionale (e non le aliquote ordinarie a scaglioni). 

Per la determinazione dell’imposta è necessario procedere preliminarmente all’individuazione del “reddito di riferimento”. A tal fine occorre dividere l’importo del TFR maturato, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicare il risultato ottenuto per 12. 

Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote IRPEF ordinarie in vigore oer determinare l’imposta teorica. L’imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l’aliquota media da applicare alla quota capitale del TFR. 

Tassazione TFR maturato fino al 31 dicembre 2000: il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono imponibili per un ammontare, che si ottiene riducendo il loro ammontare di una somma pari a 309,87 euro (258,23 euro per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale. 

L’imposta da trattenere al dipendente e versare a titolo di ritenuta d’acconto è determinata: 

  • calcolando l’imponibile di riferimento, che corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del TFR per il numero degli anni e frazione di anno preso a base della commisurazione e moltiplicando poi il risultato per 12 (numero fisso);
  • determinando l’ipotetico ammontare dell’imposta relativa all’imponibile di riferimento, tenendo conto delle aliquote IRPEF in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione delle indennità di fine rapporto;
  • dividendo l’ipotetico ammontare dell’imposta per l’imponibile di riferimento e moltiplicando per 100 in modo da ottenere l’aliquota media applicabile;
  • applicando alla base imponibile tale aliquota media. 

Al fondo della trattazione è riportato un esempio di calcolo. 

 

Il TFR nella certificazione unica 

Il TFR viene indicato nell’apposita sezione del modello di Certificazione Unica annuale intitolata “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”. 

In tale sezione viene specificato: 

  • il TFR accumulato a decorrere dal 1° gennaio 2001 (con evidenza distinta dell’eventuale trasferimento a una forma di previdenza complementare);
  • il TFR maturato entro il 31 dicembre 2000 (con separata segnalazione del versamento a fondi pensionistici); 
  • gli eventuali importi corrisposti nell’anno fiscale di riferimento oppure nelle annualità antecedenti. 

 

Il controllo dell’agenzia delle entrate 

Gli uffici finanziari provvedono successivamente a liquidare definitivamente l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Questo perché la norma prevede che il TFR e le altre indennità siano tassate dal datore di lavoro in via provvisoria (sulla base di un’aliquota media determinata in relazione all’ammontare del TFR maturato e al numero degli anni del rapporto di lavoro). Il calcolo definitivo dell’imposta da pagare viene fatto dall’ Agenzia delle entrate utilizzando l’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro.  

 

Fondo di garanzia nazionale  

In caso di fallimento di azienda, la quale non riesce quindi a liquidare il/i TFR, a partire dal 1982 è stato istituito un Fondo di Garanzia nazionale  al quale possono rivolgersi i lavoratori di imprese in stato di insolvenza o dichiarate fallite. La gestione di tale fondo è affidata all’INPS. La Corte di Cassazione ha chiarito che il Fondo di Garanzia assume per legge i debiti dell’azienda verso i dipendenti, operando con una responsabilità solidale ma subordinata/sussidiaria per soddisfare i crediti spettanti al personale. 

 

Esempio di calcolo e tassazione TFR

Ipotizzando un rapporto con le seguenti caratteristiche 

  • Data di assunzione: 1° gennaio 2010 
  • Data di cessazione: 31 dicembre 2025 (16 anni di servizio) 
  • Retribuzione Annua Lorda (RAL): 30.000 € (costante nel periodo) 
  • Destinazione del TFR: Lasciato in azienda (non versato a fondi pensione) 

Andiamo a calcolare il TFR netto e la sua tassazione. 

 

Calcolo della quota annua e del capitale accantonato 

La quota annua di TFR si calcola dividendo la retribuzione utile per 13,5 e sottraendo il contributo INPS dello 0,50% (destinato al miglioramento delle pensioni): 

  • Quota lorda annua: 30.000 € : 13,5 = 2.222,22 € 
  • Trattenuta INPS (0,50%): 30.000 € x 0,005 = 150,00 € 
  • Accantonamento netto annuo: 2.222,22 € – 150,00 € = 2.072,22 € 

In 16 anni di servizio, il montante capitale accantonato risulta: 

Totale Capitale TFR = 2.072,22 x 16 = 33.155,52 € 

(Nota: A questo importo si aggiunge la rivalutazione annua legata all’inflazione ISTAT, che viene tassata separatamente anno per anno con un’imposta sostitutiva del 17% a carico del datore di lavoro). 

 

Tassazione separata del TFR 

Il TFR non si somma al reddito dell’anno in cui viene erogato per evitare che il dipendente salga di scaglione IRPEF. Si applica la tassazione separata, calcolata su un reddito di riferimento. 

 

Determinazione del Reddito di Riferimento 

Si rapporta il capitale TFR accantonato agli anni di servizio e si moltiplica per 12: 

Reddito di riferimento = 33.155,52 € : 16 x 12 = 24.866,64 € 

 

Calcolo dell’aliquota media IRPEF 

Si calcola l’IRPEF teorica sul reddito di riferimento (utilizzando gli scaglioni ordinari). 

Per un reddito fino a 28.000 €, l’aliquota IRPEF è del 23%: 

IRPEF teorica = 24.866,64 € x 23% = 5.719,33 € 

L’aliquota media di tassazione risulta dunque pari al 23%. 

 

Calcolo dell’imposta sul TFR 

Si applica l’aliquota media determinata al capitale TFR totale: 

Imposta dovuta sul TFR = 33.155,52 € x 23% = 7.625,77 € 

 

TFR Capitale Netto spettante = 25.529,75 € 

 

Nota di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate: il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta ed eroga il TFR calcolando un’imposta provvisoria. Nei successivi 3-5 anni, l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’aliquota media sulla base della media dei redditi reali da voi percepiti nei 5 anni antecedenti la cessazione del rapporto, inviando un eventuale conguaglio a debito o a credito. 

 

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226687
e-mail libripaga@acaweb.it

 

 

 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม