il TFR va sempre al fondo pensione?


La riforma 2026 distingue chi aveva già trasferito il TFR da chi non lo aveva mai fatto: le regole cambiano.

Chi ha già lavorato in passato e destinato il proprio TFR alla previdenza complementare, cambiando poi lavoro a partire dal 1° luglio 2026, non subisce automaticamente lo stesso trattamento riservato a chi non aveva mai fatto questa scelta. Scopo di questo articolo è spiegare quando l’adesione alla previdenza complementare scatta automaticamente per chi già lavorava in precedenza, e in quali casi invece questo meccanismo non si applica: cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, ripercorrendo la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) e i chiarimenti forniti dalla Deliberazione Covip del 19 giugno 2026, che ha distinto in modo dettagliato le diverse situazioni in cui può trovarsi un lavoratore non di prima assunzione.

Cosa prevede la riforma della previdenza complementare per chi cambia lavoro?

Con la riforma della previdenza complementare contenuta nella Legge di bilancio 2026, intervenendo sul testo dell’articolo 8 del dlgs 252/2005, il legislatore ha inteso introdurre una disciplina particolarmente innovativa per coloro che si “rioccupano” in un nuovo impiego a partire dal 1° luglio 2026, essendo stati in precedenza parte di un rapporto di lavoro nell’ambito del quale avevano già manifestato una scelta, espressa o tacita, relativa al trasferimento del Tfr al secondo o al terzo pilastro di previdenza.

Si tratta, cioè, dei cosiddetti lavoratori non di prima assunzione, per i quali sono state introdotte novità rilevanti in caso di nuova occupazione dal 1° luglio 2026. Su questo tema sono arrivati importanti chiarimenti dalla Deliberazione Covip del 19 giugno 2026, che ha approfondito questa fattispecie distinguendo tra lavoratori già interessati al trasferimento del Tfr e lavoratori che in precedenza non avevano trasferito il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare.

Cosa succede quando il lavoratore aveva già in corso il trasferimento del TFR?

Il meccanismo di adesione automatica previsto dai commi da 7 a 7-quinquies dell’articolo 8 del dlgs 252/2005, che rappresenta la maggiore novità introdotta dalla riforma, riguarda infatti solo i lavoratori non di prima assunzione che hanno già in corso il trasferimento del Tfr alla previdenza complementare, secondo o terzo pilastro che sia. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al nuovo assunto un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, e ad acquisire una dichiarazione circa il fatto che il dipendente, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del Tfr.

Un lavoratore che, nel precedente impiego, aveva già destinato il proprio Tfr a un fondo pensione negoziale, e che viene assunto da un nuovo datore di lavoro a partire dal 1° luglio 2026, si vede automaticamente proposta la continuazione di questo meccanismo: il datore di lavoro deve informarlo sugli accordi collettivi applicabili e verificare la sua situazione previdenziale pregressa, prima di procedere con la nuova destinazione del Tfr maturando.

In questo caso, il lavoratore sarà informato che, fatta salva la sua rinuncia espressa entro 60 giorni dall’assunzione, il suo Tfr verrà destinato, esattamente come avviene per i lavoratori di prima assunzione, al fondo negoziale di settore, cioè alla forma complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche di secondo livello, con devoluzione, altra novità di rilievo, anche della contribuzione prevista a livello pattizio.

In mancanza di accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, il Tfr verrà destinato al Cometa, fondo chiuso del settore metalmeccanico, ma senza versamento dei relativi contributi aggiuntivi.

Quando invece il meccanismo di adesione automatica non trova applicazione?

Al contrario, qualora il neo-assunto non di prima assunzione non abbia destinato in precedenza il suo Tfr alla previdenza complementare, oppure lo abbia fatto, ma abbia poi riscattato la sua posizione, il meccanismo di adesione automatica non troverà applicazione. Le casistiche interessate da questa ipotesi sono tre.

La prima riguarda il lavoratore che, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce alla stessa nemmeno parzialmente il Tfr maturando, per esempio in caso di adesione con versamento dei soli contributi a una forma di previdenza integrativa come Fip o Pip: in questo caso il meccanismo di adesione automatica non opera.

Un lavoratore che, nel proprio precedente impiego, aveva sottoscritto un piano individuale pensionistico (Pip), versando però solo contributi volontari senza mai destinare il Tfr a quella forma di previdenza, non rientra nel meccanismo dell’adesione automatica al momento della nuova assunzione: quel Tfr resta gestito secondo le regole ordinarie, indipendentemente dall’esistenza pregressa di una forma di previdenza complementare a cui il lavoratore risultava comunque iscritto.

La seconda ipotesi riguarda il lavoratore che dichiara di aver lasciato in passato il Tfr in azienda: in questo caso, il nuovo datore di lavoro continuerà a gestire il Tfr secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 2120 del Codice civile, destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

La terza ipotesi riguarda coloro che, nel precedente rapporto di lavoro, hanno aderito alla previdenza complementare con versamento del Tfr, ma hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata: anche questi lavoratori non sono interessati dall’adesione automatica.

Cosa succede se il lavoratore perde i requisiti per restare nel fondo pensione precedente?

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, per esempio nel caso di un fondo chiuso riservato a un determinato settore, ma il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra comunque nel meccanismo dell’adesione automatica.

Un lavoratore che, nel precedente impiego nel settore metalmeccanico, aveva aderito al fondo Cometa destinandovi il proprio Tfr, e che cambia settore lavorativo perdendo così i requisiti per continuare a partecipare a quello specifico fondo chiuso, senza però aver mai riscattato la posizione maturata, rientra nel meccanismo dell’adesione automatica presso il nuovo datore di lavoro, proprio perché la sua posizione previdenziale pregressa non è mai stata liquidata integralmente.

Da quando decorre l’adesione automatica e quando iniziano i versamenti?

Esattamente come avviene per i lavoratori di prima assunzione, in tutti i casi in cui opera l’adesione automatica, questa avrà decorrenza dalla data di assunzione. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per esprimere la rinuncia, e comprendono quanto dovuto fin dall’inizio del rapporto di lavoro, garantendo così al lavoratore la piena copertura previdenziale per l’intero periodo trascorso tra l’assunzione e l’eventuale decisione definitiva sulla destinazione del proprio Tfr.




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 Raffaella Mari

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