Pacco smarrito dal corriere: chi rimborsa il compratore?


Guida ai rimborsi per le spedizioni perse. Le regole su chi paga tra venditore e corriere negli acquisti online, tra privati o tra aziende.

Aspettare un acquisto fatto su internet genera sempre una certa attesa, ma a volte la consegna si trasforma in un disservizio frustrante. Il furgone della ditta di trasporti passa, il tracciamento si blocca e la merce scompare nel nulla. Di fronte a questa situazione sorge un conflitto immediato su chi debba assumersi la responsabilità economica della perdita. In questo articolo analizzeremo il seguente problema: se il pacco viene smarrito dal corriere, chi rimborsa il compratore? La regola generale del diritto italiano stabilisce un principio molto netto. Negli acquisti online tradizionali, il rischio del trasporto grava interamente sul venditore professionista fino alla materiale consegna della merce nelle mani del cliente. Il compratore ha il diritto assoluto di ottenere dal negozio la restituzione dei soldi pagati o la spedizione di un prodotto identico, senza doversi scontrare con le lungaggini burocratiche del corriere.

Acquisti online: chi paga se il pacco non arriva?

Nel commercio elettronico, il rapporto tra un negozio e un cliente privato prende il nome di contratto a distanza. In questo scenario, la legge protegge la parte più debole. Il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) ha rivoluzionato le vecchie regole e ha imposto una direttiva chiara a tutela dei cittadini. Il rischio di smarrimento o danneggiamento della merce si trasferisce al cliente solo ed esclusivamente nel momento in cui quest’ultimo, o una persona da lui delegata diversa dal trasportatore, prende possesso fisico del bene.

Fino a quel momento esatto, il rischio rimane sulle spalle del venditore professionista. Se il trasportatore perde il cartone durante il tragitto, il negozio online resta obbligato a onorare il contratto. Il cliente ha a disposizione due strade legali molto pratiche. La prima opzione consiste nel pretendere l’invio immediato di un nuovo prodotto identico a quello sparito, per ottenere il ripristino della conformità del contratto. La seconda opzione consente di risolvere l’accordo, con il conseguente rimborso integrale di tutte le somme versate in fase di acquisto.

Facciamo un esempio pratico per chiarire la dinamica giudiziaria. Un cittadino acquista un computer su un noto sito di elettronica. Il sito affida il computer a una ditta di spedizioni. Durante il viaggio, il furgone subisce un furto e il computer sparisce. Il cliente non ha alcun obbligo di rincorrere la ditta di spedizioni per chiedere i danni. Il suo unico referente legale è il sito di elettronica. Il negozio deve restituire i soldi al cliente in modo tempestivo. In un secondo tempo, il negozio avvierà una pratica di risarcimento contro il trasportatore per recuperare il valore del computer rubato.


Inoltre, la legge (art. 61 d.lgs. 206/2005) fissa un termine massimo di trenta giorni per la consegna della merce, a meno di accordi diversi presi al momento del pagamento. Se il negozio supera questa scadenza, il compratore ha la facoltà di fissare un termine supplementare. Con il superamento anche di questa seconda scadenza, il cliente annulla l’ordine e ottiene i suoi soldi indietro.

Cosa succede se il cliente sceglie il proprio corriere?

Esiste una sola eccezione alla regola appena descritta, introdotta in modo specifico per i contratti tra professionisti e consumatori (art. 63 d.lgs. 206/2005). La situazione si capovolge in maniera totale se il consumatore decide di fare di testa propria con la gestione della logistica. Mettiamo il caso che il sito internet proponga due ditte di spedizione standard per completare la consegna a domicilio. Il cliente rifiuta le opzioni offerte dal negozio perché ha un abbonamento con una terza ditta e decide di mandare il proprio corriere di fiducia a ritirare la merce presso il magazzino del venditore.

In questa circostanza precisa, la rigida protezione del consumatore si interrompe. Il rischio del trasporto passa dal venditore al cliente nel momento esatto in cui il magazziniere consegna il pacco al corriere inviato dal compratore. Da quel secondo in poi, il negozio si libera da ogni vincolo e da ogni responsabilità sulla sicurezza del viaggio. Se il furgone ha un incidente e distrugge la merce prima dell’arrivo a destinazione, il cliente non ha il diritto di chiedere un nuovo invio o la restituzione del denaro al negozio online. Il compratore sopporta l’intero rischio e deve avviare un’azione legale diretta contro il proprio trasportatore per recuperare il denaro perduto.

Acquisti tra privati o aziende: chi assume il rischio?

Le garanzie di legge cambiano in modo radicale quando la compravendita avviene tra due soggetti privati (ad esempio su una piattaforma online di annunci dell’usato) oppure tra due società commerciali. In questi ambiti, definiti dai tecnici con le sigle B2B e C2C, non si applica la normativa di favore vista in precedenza. Vige invece il rigido dettato del codice civile.

Nella maggior parte di queste transazioni, il compratore si fa carico di organizzare il trasporto e paga direttamente la spedizione. In termini giuridici, il compratore diventa il mittente del contratto di trasporto. Di conseguenza, il rischio del viaggio grava in linea di principio su chi ha organizzato e stipulato il contratto per spostare la merce in questione. Salvo patti scritti in modo diverso tra le parti, il venditore si libera dai suoi obblighi nel momento in cui consegna la scatola intatta al trasportatore incaricato del ritiro.


Se la merce scompare in autostrada prima di arrivare a destinazione, il compratore non ha il diritto di pretendere i soldi indietro dal venditore, poiché quest’ultimo ha adempiuto in modo corretto alla sua parte dell’accordo. Il cittadino o l’impresa che ha fatto l’acquisto deve rivolgersi in via esclusiva al trasportatore. Attraverso una formale azione risarcitoria, il compratore invoca le norme sulla responsabilità civile e chiede alla ditta di spedizioni il pagamento totale dei danni subiti a causa del mancato recapito dell’oggetto desiderato.

Quali sono le responsabilità legali del corriere?

L’azienda che sposta le merci si assume un obbligo molto preciso: prendere in carico gli oggetti e metterli a disposizione del destinatarionel luogo concordato, di norma tramite lo scarico a terra del materiale. La legge impone a questa azienda una presunzione di responsabilità estremamente severa (art. 1693 cod. civ.). Il trasportatore risponde per legge di ogni perdita o avaria dei beni, dal momento in cui li riceve nel magazzino di partenza fino al momento in cui li consegna alla fine del percorso.

Per liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno economico, l’azienda di spedizioni deve dimostrare che lo smarrimento deriva da circostanze specifiche previste dalla legge:

  • un caso fortuito o una forza maggiore;

  • un difetto della natura stessa della merce trasportata;

  • un errore manifesto nell’imballaggio;

  • un comportamento scorretto da parte di chi ha spedito o di chi deve ricevere il pacco.

I tribunali italiani interpretano queste scusanti in modo molto restrittivo a favore dei proprietari della merce. L’evento che causa la perdita deve apparire del tutto imprevedibile e inevitabile, anche con l’applicazione della massima diligenza professionale da parte del vettore. Ad esempio, una semplice rapina al furgone in sosta o il furto della merce non bastano per cancellare la colpa del trasportatore in modo automatico. L’azienda si salva in tribunale solo se dimostra che la rapina è avvenuta con modalità del tutto eccezionali, violente e fuori da ogni logica previsione logistica. Allo stesso modo, se il fattorino consegna la scatola a una persona diversa dal vero destinatario, la legge equipara questo errore a una perdita totale della merce. L’azienda paga il danno per intero, a meno che non provi di aver subito una truffa organizzata impossibile da sventare.

Chi incassa i soldi dell’assicurazione sul pacco?

I contratti di logistica includono quasi sempre l’opzione per attivare una polizza assicurativaa protezione del carico viaggiante. La regola pratica per individuare chi ha il diritto di incassare l’indennizzo dalla compagnia di assicurazioni segue un principio logico. I soldi spettano al soggetto che subisce il reale pregiudizio economico per la sparizione degli oggetti dal camion.


Se il venditore online stipula l’assicurazione per proteggere una spedizione destinata a un consumatore, i soldi finiranno nei conti del negozio. Il venditore, come abbiamo visto all’inizio, ha l’obbligo civile di rimborsare il cliente finale e usa i soldi dell’assicurazione per coprire la propria perdita. Se invece il compratore paga l’assicurazione di tasca propria per un acquisto tra privati, sarà lui a presentare la richiesta formale di indennizzo per recuperare i contanti.

La legge (art. 1689 cod. civ.) stabilisce una dinamica temporale molto importante sui diritti di chi attende il pacco a casa. Nel momento in cui la merce arriva a destinazione o scade il termine massimo previsto per l’arrivo, il destinatario richiede la consegna al trasportatore. Da quel momento esatto, tutti i diritti legali derivanti dal contratto di trasporto si trasferiscono nelle mani del destinatario in via definitiva. Sarà quest’ultimo ad avere la legittimazione diretta per chiedere il risarcimento dei danni, e di conseguenza subentra anche nell’obbligo di saldare le eventuali spese di spedizione ancora dovute.

Spesso le ditte di autotrasporti inseriscono nei contratti alcune clausole precompilate per limitare in modo drastico la somma massima da rimborsare in caso di smarrimento del carico. I giudici analizzano queste clausole limitative con estrema severità. Eventuali limitazioni scritte in modo generico e a vantaggio esclusivo dell’azienda di logistica rischiano la nullità totale, in virtù del contrasto evidente con le norme imperative del codice civile che tutelano a ogni costo il valore effettivo della merce andata distrutta o perduta.




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 Angelo Greco

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