Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2026, n. 123



Presidente: Amoroso – Redattore: Luciani

[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), promossi dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanze del 28 e del 29 aprile 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 143 e 144 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti l’atto di costituzione di M. F., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi gli avvocati Vittorio Manes e Andrea Saccucci per M. F., nonché gli avvocati dello Stato Cecilia De Nicola e Domenico Maimone per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con due ordinanze, di contenuto pressoché identico, del 28 e del 29 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 143 e 144 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».


Il giudice a quo espone, quanto ai fatti di causa, di essere chiamato a decidere, in sede di incidente di esecuzione, in merito alla richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta con la sentenza n. 340 del 2017 emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo nei confronti di F. B. (reg. ord. n. 143 del 2025) e di M. F. (reg. ord. n. 144 del 2025). Tale sentenza di “patteggiamento” è diventata irrevocabile in data 27 febbraio 2019, allorquando la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza 27 febbraio-12 aprile 2019, n. 16100, ha rigettato i ricorsi proposti avverso la confisca disposta con la citata pronuncia.

1.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che la confisca, riguardando in entrambi i casi somme di denaro, beni mobili o immobili non direttamente derivanti dai reati contestati, è stata disposta per equivalente e che in caso di accoglimento delle questioni dovrebbe essere disposta la restituzione di quanto confiscato.

Non sarebbe di ostacolo alla rilevanza delle questioni la formazione del giudicato sulle disposte misure ablatorie: pur escludendo la retroattività del mutamento giurisprudenziale favorevole (si richiamano la sentenza n. 230 del 2012 di questa Corte e Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 1° giugno-26 luglio 2023, n. 32469, e sesta sezione penale, sentenza 317 maggio 2022, n. 19429), il rimettente ritiene che nella fase dell’esecuzione la giurisprudenza di legittimità abbia aperto al mutamento giurisprudenziale conosciuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, da annoverarsi tra i nuovi elementi di diritto. Al riguardo, si richiama Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 gennaio-13 maggio 2010, n. 18288, secondo cui «[s]’impone, invece, una interpretazione sistematica dell’art. 666 c.p.p., comma 2 alla luce delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare riferimento al principio di legalità penale di cui all’art. 7, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da soddisfare l’esigenza di una interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona». Al raggiungimento di tale conclusione concorrerebbero altresì la nuova formulazione dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’assimilazione del “diritto giurisprudenziale” a quello positivo (viene richiamata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 ottobre 2023-23 febbraio 2024, n. 8052, che valorizza l’attrazione nel concetto di legalità penale sia del diritto di produzione legislativa, sia di quello che viene detto di derivazione giurisprudenziale).

Pertanto, sostiene il rimettente, non si tratterebbe di «affermare se un successivo mutamento giurisprudenziale possa travolgere il giudicato», ma di verificare se la confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia una pena o meno e se la norma rispetti il canone della prevedibilità e della legalità, anche nella dimensione sovranazionale. Tale verifica implicherebbe una «valutazione sulla natura della sentenza di applicazione pena».

1.2.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla confisca per equivalente, che tradizionalmente ne ha riconosciuta la natura sanzionatoria e, di conseguenza, la non applicabilità alla persona giuridica in caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio-5 marzo 2014, n. 10561) e la non applicabilità in caso di estinzione del reato per prescrizione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617).


Tale impostazione sarebbe stata di recente oggetto di rimeditazione, allorquando le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con sentenza 26 settembre 2024-8 aprile 2025, n. 13783, hanno rilevato, nel solco di quanto da ultimo affermato da questa Corte, che «le confische assumono carattere “punitivo” solo quando infliggono “all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore [(e, di regola, assai superiore)] a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico [ricavato dall’illecito]”. Dunque, se la confisca – diretta o per equivalente – non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, essa ha carattere afflittivo, ripristinatorio ma non anche punitivo». Alla stregua di tale diversa ricostruzione, argomenta il rimettente, «se è vero che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, perché rompe il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, è anche vero che non incide sull’identità quantitativa del rapporto tra reato e reo poiché, con l’ablazione per equivalente, si ribadisce la sua essenza recuperatoria»; sicché, come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 7 del 2025, «[l]addove […] la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura di pena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente».

Pertanto, la confisca per equivalente ha natura afflittiva, ma non di per sé punitiva, quando si limita a ripristinare la situazione economica precedente al delitto, mentre assume carattere punitivo solo quando sottragga al reo più di quanto egli ha acquisito con il crimine.

Nondimeno, il rimettente osserva che «tale distinzione non rileva nel caso di specie dal momento che il tema centrale attiene alla prevedibilità della misura in questione» e dunque al rispetto del principio di tassatività.

Tanto premesso, egli argomenta nel senso della funzione meramente ripristinatoria e dunque afflittiva, non punitiva, della confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006, in quanto diretta a eliminare dal patrimonio del reo «una posta economica – irrilevante nella sua identificazione, ma rilevante solo nel quantum – di valore equivalente al prodotto, profitto, prezzo del reato». Mentre al momento della celebrazione del processo alla misura applicata era attribuita natura punitiva, oggi «questa certezza non c’è più», così compromettendosi il paradigma della prevedibilità.

Ciò posto quanto alla natura della misura ablatoria, il rimettente ritiene indispensabile «verificare se la confisca per equivalente fosse misura prevedibile nella sua applicazione per coloro che definirono la posizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.».


Mentre «[i]n passato, l’art. 444 c.p.p. sanciva un generale principio di equiparazione della sentenza di applicazione pena alla sentenza di condanna, ad eccezione di quelle conseguenze espressamente escluse dal legislatore», con la modifica apportata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) è stata prevista la possibilità per le parti di raggiungere un accordo anche sulle pene accessorie, sulla loro durata e sulla confisca facoltativa.

Il rimettente evidenzia che, pur avendo questa Corte affermato la piena equiparazione tra la sentenza di condanna e la sentenza di cosiddetto “patteggiamento” (viene richiamata la sentenza n. 336 del 2009), «l’art. 445 co. 1 c.p.p. richiama in maniera espressa solo la confisca ex art. 240 c.p. – quindi diretta, sia essa facoltativa o obbligatoria – non anche equivalente», previsione che parrebbe orientare nel senso della diversa natura tra «sentenza di condanna» e «sentenza di applicazione pena».

Pertanto, sostiene il giudice a quo, «a fronte di fattispecie che espressamente prevedono l’applicazione della confisca per equivalente in presenza di una sentenza di applicazione pena, diviene […] complesso sostenere che l’equiparazione genericamente sancita dall’art. 444 c.p.p. possa automaticamente riespandersi in tutte quelle ipotesi di confisca di valore in cui – seppur prevista, come nell’art. 11 L. 146/2006 – sia positivizzata solo a fronte di una sentenza di condanna».

Anche la giurisprudenza sovranazionale (viene richiamata Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, sentenza 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia) e di legittimità (viene richiamata Cass., sez. un. Pen., n. 31617 del 2015) sembrerebbero richiedere, per l’applicazione della confisca per equivalente, in quanto pena, un accertamento formale della responsabilità penale del reo. Del resto, anche la giurisprudenza di questa Corte, nel sottolineare che quella di patteggiamento è «una sentenza che è solo “equiparata” a una pronuncia di condanna e che resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali» (sentenza n. 83 del 2024), parrebbe considerarla inidonea a un accertamento compiuto della responsabilità penale. Anche la recente giurisprudenza della Corte EDU avrebbe affermato la necessità di una sentenza di condanna in senso formale per l’applicazione della confisca ex art. 322-ter del codice penale, ritenendo insufficiente l’accertamento di responsabilità effettuato in primo grado e implicitamente confermato in grado di appello, nonostante la prescrizione del reato (viene richiamata Corte EDU, prima sezione, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia).

Ebbene, sostiene il rimettente, se l’accertamento non definitivo della responsabilità penale è stato ritenuto dalla Corte EDU insufficiente perché si applichi una confisca che presuppone una condanna, «ci si chiede come un istituto a natura afflittiva o punitiva possa trovare applicazione in presenza di una sentenza di patteggiamento – il cui accertamento ha natura ontologicamente debole – laddove non espressamente previsto dalla norma».


Tanto premesso, in presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale incerto sulla natura di pena della confisca di valore e sulla natura della sentenza di patteggiamento, il rimettente ritiene che l’art. 11 della legge n. 146 del 2006 «non rispetti del tutto i canoni di accessibilità e prevedibilità, come declinati dall’art. 7 CEDU – interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – potendo integrare una violazione degli artt. 25 e 117 Cost.».

2.- È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con due distinti atti sostanzialmente sovrapponibili, che le questioni di legittimità costituzionale sopradescritte siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

2.1.- Ad avviso dell’interveniente, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di chiarezza del petitum: invero, mentre nel dispositivo si dubita della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006, «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.», nella motivazione dell’ordinanza di rimessione il dubbio di legittimità costituzionale parrebbe invece fondato proprio sull’applicabilità della confisca per equivalente anche in seguito all’emissione di una sentenza di “patteggiamento”.

2.2.- Le specifiche questioni concernenti la confisca del denaro e dell’autovettura (reg. ord. n. 143 del 2025), nonché la confisca degli immobili (reg. ord. n. 144 del 2025), sarebbero poi, ad avviso dell’interveniente, inammissibili per difetto di rilevanza.

Quanto alle somme di denaro, infatti, è stata disposta una confisca diretta, non per equivalente, in adesione all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi prima del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la ricordata sentenza n. 13783 del 2025 delle sezioni unite penali della Corte di cassazione. Comunque, il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale non consentirebbe la revoca del giudicato, ipotizzabile soltanto in caso di abolitio criminis o di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (o di una norma diversa idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio).


Né sarebbe pertinente il principio, affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18288 del 2010, che il mutamento giurisprudenziale espresso dalle sezioni unite rientrerebbe fra i “nuovi elementi” idonei a rendere ammissibile l’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di principio riferito alla «superabilità del “giudicato esecutivo”, vale a dire del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione che si sia già pronunciato su altra richiesta».

Pertanto, il mutamento giurisprudenziale in ordine alla qualificazione della confisca del denaro non sarebbe idoneo a travolgere il giudicato mediante incidente di esecuzione.

Nemmeno le questioni concernenti la confisca per equivalente dell’autovettura e dei beni immobili sarebbero rilevanti, in quanto il mutamento giurisprudenziale indicato non sarebbe favorevole e quindi non sarebbe suscettibile in astratto di essere applicato retroattivamente quale lex mitior. Sostiene, infatti, l’Avvocatura dello Stato che: a) con la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 13783 del 2025, avallata dalla giurisprudenza di questa Corte (è citata la sentenza n. 7 del 2025) e da quella della Corte EDU (con la sentenza Episcopo e Bassani contro Italia), si sarebbe determinato un mutamento giurisprudenziale in forza del quale la natura della confisca per equivalente avrebbe cessato di essere sempre punitiva, «presentando una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente alla commissione del reato»; b) detto mutamento non sarebbe «per vero favorevole e, quindi, suscettibile in astratto di essere applicato retroattivamente per il principio della retroattività della lex mitior, finendo per peggiorare la posizione di coloro che sono avvinti da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti».

2.3.- In ogni caso, i parametri richiamati dall’ordinanza di rimessione non sarebbero pertinenti: «la questione afferente alla prevedibilità dell’applicazione della confisca per equivalente in conseguenza della sentenza di patteggiamento dovrebbe valutarsi, logicamente, sulla base della disciplina giuridica e degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al tempo in cui detta confisca è stata applicata, rivelandosi a tal fine del tutto irrilevanti i mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto».

Peraltro, nel rilevare che «il principio di legalità sostanziale/prevedibilità rinviene il suo fondamento nell’art. 7 CEDU», è proprio la più recente giurisprudenza ad avere espressamente escluso che la confisca per equivalente, in quanto misura afflittiva, ma, in ragione della funzione ripristinatoria, non punitiva, rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU (viene richiamata la citata sentenza della Corte EDU resa nella causa Episcopo e Bassani); non essendo la confisca una pena, ai sensi degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, le garanzie nei confronti della misura ablativa sarebbero invece rinvenibili negli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.


2.4.- Ad avviso dell’interveniente, le questioni sollevate sarebbero comunque non fondate.

Al momento dell’applicazione della confisca per equivalente, l’art. 445 cod. proc. pen. espressamente prevedeva che la sentenza di patteggiamento fosse «equiparata a una pronuncia di condanna» e che con essa si potesse disporre la confisca diretta di cui all’art. 240 cod. pen. Al riguardo, infatti, con la legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), è stata estesa l’applicabilità della confisca, prima circoscritta alle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 240 cod. pen., a tutte quelle indicate da tale norma, la quale, invero, al secondo comma, numero 1-bis), disciplina anche la confisca per equivalente.

Pertanto, sarebbe inesatto l’assunto del rimettente che l’art. 445 cod. proc. pen. richiamerebbe espressamente soltanto la confisca diretta e non anche quella per equivalente.

Anzi, poiché il terzo comma dell’art. 240 cod. pen. prevede espressamente che la confisca per equivalente «si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale», il quadro normativo richiamato renderebbe compatibili la sentenza di patteggiamento e la confisca per equivalente con funzione ripristinatoria.

La regola generale dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, dettata dall’art. 445 cod. proc. pen., sarebbe poi idonea a fondare anche l’adozione, con la sentenza di patteggiamento, del provvedimento di confisca con finalità punitiva.


In tal senso deporrebbe altresì il tenore dell’art. 322-ter cod. pen., che, dopo avere esplicitamente richiamato la sentenza di patteggiamento nei primi due commi come titolo per l’adozione della confisca per equivalente, al terzo comma dispone che «il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato». Il riferimento alla «sentenza di condanna», infatti, parrebbe indicare sia quella emessa all’esito di una cognizione piena sia quella di patteggiamento.

Pertanto, a eguale conclusione dovrebbe pervenirsi anche quanto al riferimento dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006 alla sentenza di condanna.

2.5.- Anche le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 confermerebbero la tesi della compatibilità della sentenza di patteggiamento con la confisca per equivalente, essendo oggi possibile, nel cosiddetto patteggiamento “allargato”, che l’accordo processuale concerna anche le pene accessorie e la confisca facoltativa, ma non la confisca obbligatoria. Inoltre, pur avendo incrementato le ipotesi di espressa inefficacia della sentenza di patteggiamento in altri giudizi, «il legislatore non si è preoccupato di escludere l’equiparazione della predetta sentenza a quella di condanna ai fini della confisca».

2.6.- In merito alla prevedibilità dell’applicazione della confisca per equivalente in conseguenza della sentenza di patteggiamento, infine, l’interveniente richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 16100 del 2019, che ha reso irrevocabile la statuizione ablatoria resa con la sentenza del Tribunale di Arezzo, confermando la misura e richiamando i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.

Del resto, la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito che il requisito della prevedibilità delle misure che determinano un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni garantito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU va accertato con riguardo al momento in cui l’ingerenza si verifica, che coincide con l’emissione del provvedimento di confisca (viene ancora una volta richiamata la sentenza Episcopo e Bassani della Corte EDU).


2.7.- Le confische disposte con la sentenza di patteggiamento nei giudizi a quibus, conclude l’interveniente, hanno natura ripristinatoria, sicché non sono ad esse applicabili le garanzie costituzionali e convenzionali riservate alle pene, tra le quali la necessità di una condanna “in senso formale”. Ne consegue che anche una sentenza di patteggiamento, equiparata alla pronuncia di condanna, può legittimamente disporre una confisca con finalità ripristinatoria.

3.- Si è costituita in giudizio M. F. (parte nel giudizio iscritto al n. 144 reg. ord. del 2025), concludendo per la non fondatezza delle sopradescritte questioni di legittimità costituzionale, ove intese come sollecitatorie di una pronuncia che consenta l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di patteggiamento, ma concludendo per la loro fondatezza, «se interpretat[e] nel senso che [si] consente l’applicazione della confisca per equivalente anche nel caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti».

Nel richiamare lo svolgimento del processo a quo e i principali argomenti dell’ordinanza di rimessione, la parte sostiene l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a costituire titolo per l’applicazione della confisca di valore ex art. 11 della legge n. 146 del 2006, in quanto basata su un accertamento «debole», non compatibile con le garanzie discendenti dall’art. 7 CEDU; inoltre, non sarebbe sostenibile che l’equiparazione genericamente sancita dall’art. 444 cod. proc. pen. possa automaticamente riespandersi in tutte le ipotesi di confisca di valore in cui essa sia prevista solo a fronte di una sentenza di condanna.

Tanto premesso, la parte ritiene che il rimettente avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l’illegalità della confisca, in quanto non applicabile con la sentenza di patteggiamento: incompatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati sarebbe infatti l’interpretazione della «disposizione che pretenda di estenderne l’applicazione al caso in cui il procedimento venga definito con una tipologia di sentenza – quella che applica la pena concordata – diversa da quella prevista dalla legge (e cioè, la “sentenza di condanna”, come testualmente recita la norma in questione» (enfasi nell’originale). Tale interpretazione costituirebbe un’estensione analogica in malam partem della norma penale, che, se interpretata in ossequio al principio costituzionale e convenzionale di legalità in materia penale, non consentirebbe di applicare la confisca con la sentenza di patteggiamento, ma soltanto con la sentenza di condanna.

3.1.- Con memoria depositata il 3 marzo 2026 la parte ha ribadito le conclusioni già rassegnate, allegando altresì due pareri pro veritate.


In particolare, dopo aver affermato la natura penale della confisca disposta ai sensi dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006, in quanto superiore al vantaggio economico conseguito per effetto della commissione dell’illecito, la parte ha sostenuto la necessità del rispetto dei princìpi di legalità, di prevedibilità della sanzione penale e del divieto di analogia in malam partem. In tal senso, ha richiamato sia la giurisprudenza di legittimità che ha escluso l’applicabilità della confisca di cui all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 con sentenza di patteggiamento, sul rilievo che fosse necessaria un’espressa previsione normativa, sia l’esistenza di un contrasto interpretativo segnalato anche dall’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, che escluderebbe la prevedibilità della misura ablativa.

Anche in seguito alla riforma disposta con il d.lgs. n. 150 del 2022, con l’ampliamento dei limiti di efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento, la clausola di equiparazione alla sentenza di condanna sarebbe riferita alle conseguenze che derivino da una sentenza che ha applicato una pena. Del resto, il legislatore, quando ha inteso consentire l’applicazione della confisca anche nel caso di definizione del giudizio con sentenza di patteggiamento, l’ha espressamente previsto – per esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 322-ter cod. pen., 640-quater cod. pen., 600-septies cod. pen., 648-quater cod. pen., 2641 cod. civ., 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» -. Da un punto di vista sistematico, dunque, «la clausola di equiparazione contenuta nell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è ritenuta sufficiente dal legislatore a stabilire l’equiparazione tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento al fine specifico della confisca».

In tal senso, infatti, si sottolineano la natura della sentenza di patteggiamento, priva di un accertamento positivo di colpevolezza, e la necessità di un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006 che consenta la confisca soltanto all’esito della pronuncia di una sentenza di condanna e non di una sentenza di patteggiamento. L’interpretazione che consentisse la confisca anche in tale ipotesi, infatti, incorrerebbe in un difetto di prevedibilità: qualora fosse ritenuta “diritto vivente” occorrerebbe una declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con i princìpi di riserva di legge, di tassatività e di prevedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. n. 143 e n. 144 del 2025), di contenuto pressoché identico, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006, nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».


4.1.- Quanto ai fatti di causa, il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere, in sede di incidente di esecuzione, in merito alla richiesta di revoca della confisca per equivalente disposta con la sentenza n. 340 del 2017, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo nei confronti di F. B. (reg. ord. n. 143 del 2025) e di M. F. (reg. ord. n. 144 del 2025). La sentenza di patteggiamento è diventata irrevocabile in data 27 febbraio 2019, allorquando la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16100 del 2019, ha rigettato i ricorsi proposti avverso la confisca disposta con la citata sentenza.

4.2.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che la confisca, riguardando in entrambi i casi somme di denaro, beni mobili o immobili non direttamente derivanti dai reati contestati, è stata disposta per equivalente e che in caso di accoglimento delle questioni si dovrebbe provvedere per la restituzione di quanto confiscato.

Né sarebbe di ostacolo alla rilevanza delle questioni la formazione del giudicato sulle disposte misure ablatorie, in considerazione del processo di tendenziale flessibilizzazione dello stesso in caso di mutamento giurisprudenziale favorevole, che, nella specie, sarebbe individuabile nella rimeditazione in ordine alla natura, non più afflittiva, bensì ripristinatoria, della confisca per equivalente.

Pertanto, sostiene il rimettente, non si tratterebbe di «affermare se un successivo mutamento giurisprudenziale possa travolgere il giudicato», ma di verificare se la confisca prevista dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia una pena o meno e se la norma rispetti il canone della prevedibilità e della legalità, anche nella dimensione sovranazionale. Tale verifica implicherebbe una «valutazione sulla natura della sentenza di applicazione pena».

4.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ripercorre anzitutto l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla confisca per equivalente, che, dopo averne riconosciuto la natura sanzionatoria, ne ha di recente affermata, invece, la natura ripristinatoria quando non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito. Ritiene poi indispensabile «verificare se la confisca per equivalente fosse misura prevedibile nella sua applicazione per coloro che definirono la posizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.».


In particolare, afferma, «a fronte di fattispecie che espressamente prevedono l’applicazione della confisca per equivalente in presenza di una sentenza di applicazione pena, diviene però complesso sostenere che l’equiparazione genericamente sancita dall’art. 444 c.p.p. possa automaticamente riespandersi in tutte quelle ipotesi di confisca di valore in cui – seppur prevista, come nell’art. 11 L. 146/2006 – sia positivizzata solo a fronte di una sentenza di condanna».

Tanto premesso, in presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale incerto sulla natura di pena della confisca di valore e sulla natura della sentenza di patteggiamento, il rimettente ritiene che l’art. 11 della legge n. 146 del 2006 «non rispetti del tutto i canoni di accessibilità e prevedibilità, come declinati dall’art. 7 CEDU – interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – potendo integrare una violazione degli artt. 25 e 117 Cost.».

5.- È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo, con due distinti atti sostanzialmente sovrapponibili, che le questioni di legittimità costituzionale sopradescritte siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

Si è altresì costituita in giudizio M. F. (parte nel giudizio iscritto al n. 144 reg. ord. del 2025), concludendo per la non fondatezza ovvero per la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, nei sensi illustrati al punto 3.

6.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con unica sentenza, avendo le relative questioni di legittimità costituzionale a oggetto la medesima disposizione, prospettando le medesime censure ed evocando parametri coincidenti (fra le tante, sentenze n. 128 del 2025, n. 171 del 2024 e n. 220 del 2023).


7.- Occorre poi muovere dalle eccezioni in rito proposte dall’Avvocatura generale.

L’eccezione di inammissibilità per difetto di chiarezza del petitum, anzitutto, è formulata nel senso che, mentre nel dispositivo delle ordinanze si dubita della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006, «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.», nella loro motivazione il dubbio di legittimità costituzionale parrebbe invece fondato proprio sull’applicabilità della confisca per equivalente anche in seguito all’emissione di una sentenza di patteggiamento.

L’eccezione è fondata, in quanto la motivazione del rimettente in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni è calibrata sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di patteggiamento; al contrario, nel petitum il dubbio di legittimità costituzionale investe tale articolo «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.» (enfasi aggiunta).

In altri termini: in entrambe le ordinanze la richiesta del rimettente parrebbe diretta a ottenere una sentenza di accoglimento additivo che consenta l’applicazione della confisca per equivalente “transnazionale” anche con la sentenza di patteggiamento.

Il petitum, inoltre, giunge al termine di un non lineare andamento motivazionale, poiché le ordinanze di rimessione, dopo una diffusa esposizione della questione della natura giuridica della confisca per equivalente, la definiscono irrilevante per la decisione (pagina 11), poiché centrale sarebbe, invece, il tema della prevedibilità dell’applicazione di tale confisca in sede di patteggiamento.


Del resto, l’ambiguità del petitum appare corroborata dalle non casuali conclusioni della parte, la quale ha chiesto dichiararsi la non fondatezza delle questioni laddove sollecitano una pronuncia che consenta l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di “patteggiamento” e, viceversa, la loro fondatezza «se interpretat[e] nel senso che [si] consente l’applicazione della confisca per equivalente anche nel caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti». La parte ha cura di precisare che dette richieste sono legate da un rapporto di subordinazione, ma si tratta di una sua prospettazione, poiché nelle ordinanze di rimessione non v’è traccia di questioni poste “in via principale” e di questioni poste “in via subordinata”.

Tanto premesso, già l’oscurità e l’incertezza del petitum, davvero molto marcate, impongono la declaratoria di inammissibilità delle questioni (in tal senso, sentenze n. 143 del 2018, n. 102 e n. 32 del 2016 e n. 247 del 2015; ordinanze n. 261 del 2020, n. 250 del 2019 e n. 65 del 2018).

8.- Un ulteriore profilo di inammissibilità, che per completezza è bene esaminare, riguarda l’esaurimento, in virtù del giudicato formatosi, dei rapporti dedotti nei giudizi a quibus.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha di regola dichiarato l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, di questioni sollevate dal giudice dell’esecuzione penale che contesti una norma applicata nel precedente giudizio di cognizione.

Al riguardo, questa Corte ha anzitutto affermato che «non è consentito sollevare nel procedimento di esecuzione un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata nel giudizio di cognizione (la questione avrebbe dovuto essere, infatti, proposta nell’ambito di quest’ultimo). L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui venga in discussione, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva (sentenza n. 210 del 2013)» (sentenza n. 100 del 2015). Ipotesi che non ricorre nei casi oggi in esame.


Si è altresì precisato che «[l]a pronuncia di questa Corte n. 210 del 2013 ha introdotto un’eccezione ben delimitata al principio, costantemente affermato e a tutt’oggi vigente, secondo cui non è consentito al giudice dell’esecuzione impugnare disposizioni primarie che siano già state applicate, in via definitiva, in fase di cognizione (sentenza n. 64 del 1965; in seguito, sentenze n. 100 del 2015 e n. 210 del 2013). Con ogni evidenza, questo principio, che declina nel caso di specie il requisito della rilevanza proprio di ogni questione incidentale di legittimità costituzionale, preclude, in sede di esecuzione penale, di dubitare della conformità a Costituzione del precetto in base al quale il reo è stato condannato e della pena che è stata conseguentemente irrogata. Simili profili sono infatti estranei all’oggetto del procedimento esecutivo, che è finalizzato all’esecuzione di un provvedimento e non certo alla verifica della legittimità costituzionale delle norme in base alle quali il titolo si è formato e rispetto alle quali l’imputato ha già avuto la facoltà di eccepire l’illegittimità nel processo di cognizione» (sentenza n. 57 del 2016; analogamente, sentenza n. 147 del 2021).

8.1.- Tanto premesso, la giurisprudenza costituzionale ha identificato le ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, ravvisandole a fronte di sopravvenienze concernenti la punibilità e il trattamento sanzionatorio del reo.

Dopo il primo riconoscimento di tale flessione operato con la citata sentenza n. 210 del 2013, in relazione alla illegalità convenzionale sopravvenuta della pena conseguente la sentenza della Corte EDU, grande camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia (n. 2), che ha determinato la modifica dei giudicati chiesta dai condannati che non avevano proposto ricorso alla Corte EDU e la possibilità di rideterminare la pena dell’ergastolo in trenta anni di reclusione, ulteriori ipotesi sono state successivamente identificate da questa Corte in ordine a fattispecie di illegittimità costituzionale o illegalità convenzionale sopravvenute della pena. Giusta quanto affermato con la sentenza n. 147 del 2021 (punto 13 del Considerato in diritto) con particolare riferimento alla problematica – che qui interessa – della promovibilità dell’incidente di legittimità costituzionale in sede di esecuzione penale, «[s]e […] in linea generale è precluso al giudice dell’esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante – qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l’obbligo conformativo di cui all’art. 46 CEDU – che abbia determinato un’alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l’intervento “a ritroso” del giudice dell’esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna». Tanto è avvenuto nel caso della sentenza n. 68 del 2021- la quale, in accoglimento di questioni sollevate nel corso di un incidente di esecuzione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). In questo caso la Corte ha ritenuto che il principio di legalità costituzionale della pena (e delle sanzioni amministrative “convenzionalmente penali”) prevalesse sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l’istituto del giudicato.

Si è così determinata un’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che è anche in armonia con l’indirizzo interpretativo esperito da quella di legittimità, che, anche a Sezioni unite, ha riconosciuto la flessione del giudicato sulla pena, non sull’affermazione di responsabilità, e il connesso potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena cristallizzata in una sentenza definitiva di condanna (su tale indirizzo, sentenze n. 208 del 2024, punto 4.1.3. del Considerato in diritto, n. 2 del 2022, punto 5.1.1. del Considerato in diritto, n. 68 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto, e n. 210 del 2013, punto 7.3. del Considerato in diritto).

8.2.- Ciò premesso, va osservato che nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte la confisca (anche) per equivalente è stata disposta con la sentenza di patteggiamento ed è divenuta irrevocabile a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione pronunciato con la sentenza della Corte di cassazione, sezione seconda penale, n. 16100 del 2019, che si è espressamente occupata della denunciata illegalità della confisca.


Il rimettente, in entrambe le fattispecie oggetto delle ordinanze di rimessione, è giudice dell’esecuzione che, in sede di richiesta di revoca della confisca, solleva questioni di legittimità costituzionale di una norma che è stata già applicata, in via definitiva, nel giudizio di cognizione, né ricorrono ipotesi di illegalità della pena suscettibili di determinare una «flessione dell’intangibilità del giudicato» (sentenze n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013).

8.3.- Gli evidenziati profili di inammissibilità risultano assorbenti rispetto alle ulteriori eccezioni in rito formulate dall’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.



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