L’albergatore deve garantire incolumità, sicurezza e igiene al cliente, non solo formalmente. Risponde dei danni alle cose portate in albergo con limiti precisi, illimitatamente per quelle in custodia. Ecco le regole.
Un cliente si fa male in albergo perché il pavimento del bagno era scivoloso e non erano stati predisposti i tappetini antiscivolo. Un altro trova la sua valigia danneggiata lasciata in portineria. Un terzo subisce il furto di oggetti di valore lasciati in camera. In tutti questi casi la domanda è la stessa: l’albergatore è responsabile? E fino a che punto?
La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 155 dell’8 aprile 2026, chiarisce il fondamento della responsabilità dell’albergatore: nel contratto di albergo, il cliente affida la propria persona alla struttura ricettiva, e questo basta a fare sorgere l’obbligo di garantirne l’incolumità come effetto naturale del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. Non è sufficiente rispettare formalmente le norme: la sicurezza deve essere garantita in concreto.
La domanda su quali obblighi ha l’albergatore verso il cliente richiede di conoscere la natura del contratto d’albergo, gli obblighi di sicurezza che ne derivano e la disciplina specifica della responsabilità per le cose portate o consegnate.
La natura del contratto d’albergo: atipico e misto
Il contratto d’albergo è un contratto atipico o misto: l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee che non si riducono a un unico tipo contrattuale. Comprende elementi di locazione dell’alloggio, fornitura di servizi — portierato, pulizie, biancheria, somministrazione di utenze — e deposito delle cose del cliente.
La compresenza di queste prestazioni distinte ha una conseguenza importante: anche se la locazione dell’alloggio è la prestazione principale, le altre non per questo diventano accessorie o secondarie. Ciascuna mantiene la propria rilevanza contrattuale e la propria disciplina.
I servizi alberghieri sono stati identificati in modo preciso: ricevimento della posta, portierato notturno e diurno, fornitura e sostituzione periodica della biancheria da camera e da bagno, pulizia e riassetto dei locali, dotazione di suppellettili per la cucina, lavaggio e riassetto delle stoviglie, somministrazione delle utenze. Qualunque struttura che offra questo insieme di prestazioni è soggetta alla disciplina del contratto d’albergo, indipendentemente da come si definisce.
Il contratto è a forma libera: può essere concluso per iscritto, via email, fax, lettera, oppure verbalmente, telefonicamente o attraverso un comportamento concludente — come presentarsi alla reception e ricevere la chiave della camera.
L’obbligo di garantire l’incolumità del cliente
Il principio fondamentale affermato dalla Corte d’Appello di Campobasso è che nel contratto d’albergo — come in quello di ristorazione o di trasporto — il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte. Questo affidamento fa sorgere automaticamente, come effetto naturale del contratto ex art. 1374 cod. civ., l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore.
L’albergatore è tenuto a garantire la sorveglianza, l’igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti. Ma il rispetto formale delle norme non basta: integrità e sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto. Il titolare della struttura risponde dei danni subiti dal cliente a causa dell’omissione o del non corretto funzionamento delle misure di protezione necessarie.
In pratica: se le norme richiedono i corrimano sulle scale ma l’albergatore li ha installati, questo non lo esime da responsabilità se quelle scale sono comunque pericolose in condizioni di bagnato. La valutazione è concreta, non formale.
La responsabilità per le cose portate in albergo: gli artt. 1783 ss. cod. civ.
Gli artt. 1783 e seguenti cod. civ. disciplinano un’ipotesi speciale di deposito: le cose portate dal cliente in albergo. La disciplina è ampia: si applicano gli stessi principi a imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. Sono invece esclusi i veicoli, le cose lasciate negli stessi e gli animali vivi.
Per le cose portate in albergo, l’albergatore risponde di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione. Si considerano “portate in albergo”:
- le cose che si trovano nell’albergo durante il periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
- le cose di cui l’albergatore, un familiare o un ausiliario assumono la custodia fuori dall’albergo, durante il soggiorno;
- le cose affidate alla custodia dell’albergatore o dei suoi collaboratori in un periodo ragionevole precedente o successivo al soggiorno.
La responsabilità dell’albergatore per queste cose è però limitata: al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino a un massimo equivalente a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Questo limite può essere significativo per oggetti di valore elevato.
Il limite non opera — e la responsabilità diventa piena — quando il danno è dovuto a colpa dell’albergatore, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari.
La responsabilità illimitata per le cose in custodia
Diverso e più rigoroso è il regime per le cose consegnate in custodia all’albergatore. Quando il cliente affida esplicitamente un bene alla custodia della struttura — lasciando oggetti preziosi in cassaforte, consegnando valori alla reception — la responsabilità dell’albergatore è illimitata: risponde dell’intero valore del bene danneggiato o sottratto, senza il tetto delle cento giornate.
La stessa responsabilità illimitata si applica quando l’albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. Se la struttura è dotata di cassaforte e il cliente chiede di depositarvi i propri oggetti di valore, l’albergatore non può rifiutarsi: se lo fa e il cliente subisce un furto, risponde illimitatamente.
Le clausole di esonero sono nulle
Un aspetto fondamentale che i clienti devono conoscere: l’art. 1785-quater cod. civ. stabilisce che sono nulli i patti e le dichiarazioni tendenti a escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo. Le clausole nei contratti o nei regolamenti interni che cercano di esonerare l’albergatore da questa responsabilità non producono alcun effetto.
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Angelo Greco
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