la Postepay o altra prepagata può sostituire il conto?


L’assemblea può esonerare l’amministratore dall’apertura del conto corrente scegliendo di far transitare le somme su una carta ricaricabile dotata di Iban?

Il conto corrente condominiale rappresenta uno degli strumenti previsti dalla legge per garantire trasparenza nella gestione delle somme versate dai proprietari e dei pagamenti effettuati per conto del condominio. Non di rado, tuttavia, ci si chiede se una carta prepagata dotata di Iban, come una Postepay Evolution o strumenti analoghi, possa svolgere la stessa funzione. Il dubbio nasce soprattutto per ragioni pratiche ed economiche: le prepagate hanno costi contenuti, consentono di ricevere bonifici e permettono di effettuare pagamenti in modo tracciabile. Da qui la domanda: nel condominio, una Postepay o altra carta ricaricabile può sostituire il conto corrente?

La risposta richiede di esaminare le norme del codice civile e di comprendere quale sia la funzione attribuita al conto intestato al condominio. Come si vedrà, la disciplina vigente lascia poco spazio a interpretazioni diverse. Analizziamo l’argomento cercando di capire se effettivamente una carta ricaricabile può sostituire il conto corrente condominiale.

La legge impone sempre un conto al condominio?

L’art. 1129, comma 7, c.c. stabilisce che l’amministratore deve far transitare tutte le somme ricevute dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente bancario o postale intestato al condominio.


La disposizione non si limita a richiedere che i pagamenti siano tracciabili ma individua espressamente lo strumento attraverso il quale devono essere gestite le risorse economiche della collettività condominiale: un conto corrente intestato al condominio.

L’obiettivo della norma è garantire la separazione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore, evitando commistioni che potrebbero rendere più difficile la verifica delle movimentazioni finanziarie. In questo modo, ciascun condomino può controllare come vengono amministrate le somme versate per spese ordinarie, straordinarie o altri oneri comuni.

Il mancato rispetto di tale obbligo non costituisce una semplice irregolarità formale: la legge considera infatti questa condotta un grave inadempimento, tanto da poter giustificare la revoca giudiziale dell’amministratore.

Una carta prepagata con Iban equivale a un conto corrente?

Molte carte prepagate consentono di ricevere ed effettuare bonifici grazie alla presenza di un Iban. Da un punto di vista pratico, possono sembrare molto simili a un conto corrente.

Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la situazione è diversa. La norma non parla genericamente di strumenti di pagamento o di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Il legislatore richiede espressamente un conto corrente bancario o postale.


Di conseguenza, una carta prepagata, anche se dotata di Iban, non può essere considerata equivalente al conto corrente richiesto dall’art. 1129 c.c.

Il fatto che sia possibile ricevere bonifici, effettuare pagamenti online o consultare i movimenti non basta a soddisfare il requisito imposto dalla legge. La differenza non riguarda soltanto le funzioni disponibili, ma la natura giuridica dello strumento utilizzato.

Per questo motivo una Postepay Evolution o qualsiasi altra carta ricaricabile non può sostituire il conto intestato al condominio quando la legge ne impone l’apertura.

Perché il conto corrente offre maggiori garanzie?

La scelta del legislatore non è casuale. Il conto corrente offre caratteristiche che lo rendono più adatto alla gestione delle somme comuni.

Anzitutto non presenta i limiti tipici delle carte prepagate, che spesso prevedono un plafond massimo o altre restrizioni operative. In un condominio possono transitare importi molto elevati, soprattutto in presenza di lavori straordinari o interventi di manutenzione importanti; un sistema con limiti di utilizzo potrebbe quindi rivelarsi inadeguato.


Inoltre il conto corrente consente l’accesso a servizi normalmente non disponibili sulle prepagate, come determinati strumenti di incasso e pagamento o ulteriori servizi bancari collegati alla gestione finanziaria.

Va poi considerato l’aspetto della sicurezza. Sebbene anche i conti correnti possano essere oggetto di frodi informatiche, una carta prepagata resta uno strumento ricaricabile che può essere smarrito, sottratto o utilizzato impropriamente con maggiore facilità.

L’assemblea può autorizzare l’uso della Postepay?

L’assemblea potrebbe decidere di utilizzare una carta prepagata al posto del conto corrente, magari per ridurre i costi di gestione. Anche questa soluzione, però, è illegittima.

L’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. stabilisce infatti che il regolamento non può derogare ad alcune disposizioni del codice civile, tra le quali figura proprio l’art. 1129 c.c.

Ciò significa che la disciplina relativa al conto corrente del condominio ha carattere imperativo e non può essere modificata nemmeno dalla volontà dei condòmini.


Se l’assemblea approvasse una deliberazione con cui autorizza l’amministratore a sostituire il conto corrente con una carta prepagata, tale decisione sarebbe affetta da nullità, poiché contraria a una norma inderogabile.

In altre parole, neppure il consenso unanime dei proprietari sarebbe sufficiente a eliminare l’obbligo previsto dalla legge.

L’obbligo del conto corrente vale anche per i piccoli condomìni?

Un altro dubbio riguarda i cosiddetti piccoli condomìni, cioè quelli composti da un numero di proprietari inferiore a nove.

La legge prevede che la nomina dell’amministratore sia obbligatoria soltanto quando i proprietari sono più di otto.

Negli edifici con un numero inferiore di condòmini, la nomina è invece facoltativa. Può accadere quindi che i proprietari decidano di gestire direttamente le spese comuni senza affidare l’incarico a un amministratore.


In questa situazione viene meno il presupposto su cui si fonda l’obbligo previsto dall’art. 1129 c.c.: poiché la norma impone l’apertura del conto all’amministratore, l’assenza di tale figura comporta anche l’assenza dell’obbligo di aprire un conto corrente intestato al condominio.

Si pensi a un piccolo fabbricato composto da due soli proprietari che provvedono direttamente al pagamento della luce delle scale o delle spese di manutenzione: se non è stato nominato alcun amministratore, non opera l’obbligo di apertura del conto corrente.

Diverso sarebbe il caso in cui, pur trattandosi di un piccolo condominio, i proprietari decidessero di nominare un amministratore: in quel momento troverebbe applicazione la disciplina ordinaria, compreso l’obbligo di utilizzare un conto corrente intestato al condominio.

Una carta prepagata prepagata può sostituire il conto del condominio?

Alla luce delle norme esaminate, la risposta è negativa.

Quando è presente un amministratore, il condominio deve disporre di un conto corrente bancario o postale intestato al condominio. Una carta prepagata, anche se dotata di Iban e perfettamente idonea a garantire la tracciabilità delle operazioni, non soddisfa il requisito imposto dall’art. 1129 c.c.

L’assemblea non può autorizzare una soluzione diversa, poiché la norma è inderogabile e una deliberazione contraria sarebbe nulla.


L’unica situazione in cui può non esistere un conto corrente intestato al condominio è quella dei condomìni privi di amministratore, generalmente perché composti da un numero ridotto di proprietari che hanno scelto una gestione diretta.

In presenza dell’amministratore, invece, la legge non consente alternative: la Postepay o altra carta prepagata non può sostituire il conto corrente condominiale previsto dal codice civile.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Mariano Acquaviva

Source link

Di