Il nuovo decreto salva 3.150 misuratori per evitare il collasso delle multe. Una mossa del governo che rischia di scatenare nuove cause.
Lo Stato pretende dai cittadini il rispetto rigoroso delle regole, ma poi piega le leggi a proprio favore con una disinvoltura disarmante. Per decenni le amministrazioni locali hanno tartassato gli automobilisti con strumenti privi del sigillo di legalità imposto dallo stesso apparato statale. Oggi, 12 luglio 2026, si consuma l’atto finale di questo paradosso giuridico. Il nuovo decreto di omologazione per i misuratori elettronici della velocità veicolare entra ufficialmente in vigore, a poche ore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio. Invece di chiedere scusa per 34 anni di inerzia legislativa e rimborsare gli automobilisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esegue un vero e proprio gioco di prestigio. Il governo concede una sanatoria mascherata a migliaia di autovelox già installati, con lo scopo di spazzare via una montagna di ricorsi. Questa operazione non ha nulla a che fare con la sicurezza stradale, ma rappresenta una gigantesca autoassoluzione burocratica degna di un’analisi profonda.
Quali sono le vere ragioni di questo intervento normativo improvviso?
La storia dell’illegalità tollerata inizia il primo gennaio 1993 con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della strada. L’articolo 142 stabilisce un principio chiarissimo fin dalla sua formulazione originaria. La velocità dei veicoli deve essere misurata esclusivamente con apparecchiature omologate in modo debito e inoppugnabile. Le istituzioni hanno ignorato questa regola per oltre tre decenni senza il minimo imbarazzo.
Il Ministero ha aggirato l’ostacolo con una procedura amministrativa alternativa e molto più blanda, definita semplice “approvazione“. I Comuni hanno incassato miliardi di euro grazie a una finzione giuridica tollerata dai vertici dello Stato per contestare le violazioni. Una successiva circolare ministeriale ha persino messo nero su bianco l’idea che approvazione e omologazione fossero procedure sovrapponibili. Questo fragile castello di carte ha retto fino al provvidenziale intervento della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 10505/2024.
I giudici ermellini hanno smontato l’inganno con una pronuncia lucida e motivata. La Suprema Corte ha ripristinato le differenze sostanziali tra i due procedimenti, sancendo di fatto l’annullabilità dei verbali emessi da strumenti non omologati. Molti giudici di pace hanno iniziato ad accogliere i ricorsi a valanga. Alcune amministrazioni locali hanno persino subito condanne aggravate per resistenza temeraria, per la loro cieca ostinazione a difendere l’identità tra approvazione e omologazione. Le nuove regole nascono esattamente per fermare questa inevitabile emorragia di cassa ai danni degli enti locali.
In che modo il governo ha strutturato la regolarizzazione degli strumenti?
A partire dalla data odierna, non è più ammissibile la presentazione di richieste per la sola approvazione dei rilevatori di velocità. Il sistema accetta esclusivamente domande per l’omologazione vera e propria. Le pratiche per l’approvazione di nuovi prototipi, depositate in base alla vecchia regolamentazione e non ancora concluse, subiscono una conversione automatica d’ufficio in istanze di omologazione.
Il testo di legge introduce una complessa e articolata rete di disposizioni transitorie per salvare i macchinari già attivi sulle nostre strade. Il legislatore divide i dispositivi in tre specifiche categorie. La prima fascia, identificata dalla lettera “a”, riguarda i dispositivi già approvati in base al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017, n. 282. Questi modelli, elencati singolarmente nell’allegato B del nuovo provvedimento, godono di una promozione automatica e si intendono omologati per legge.
La lettera “b” disciplina le apparecchiature non presenti in questo elenco privilegiato, ma comunque autorizzate in passato con il medesimo decreto ministeriale 282 del 2017. I proprietari di questi strumenti possono ottenere la qualifica ufficiale solo con la prova del pieno rispetto dei requisiti di taratura e il superamento dei test di laboratorio previsti. La richiesta formale finisce sui tavoli del Ministero, con l’obbligo per quest’ultimo di pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla domanda.
La terza categoria, definita dalla lettera “c”, recupera i dispositivi più datati, approvati addirittura prima dell’entrata in vigore del citato decreto del 2017. I titolari di questi apparecchi hanno la facoltà di integrare la documentazione tecnica depositata all’epoca per chiedere ex novo il rilascio dell’omologazione.
Perché i numeri dell’operazione rappresentano uno scandalo giuridico?
Le statistiche fornite dagli stessi uffici ministeriali disegnano un quadro allarmante sui veri volumi di questa sanatoria. Sul territorio nazionale risultano attualmente registrati 4.060 misuratori della velocità. Il decreto inserisce ben 3.150 di questi strumenti in attività direttamente nella categoria dell’omologazione automatica.
Il potere esecutivo trasforma con un semplice decreto una procedura carente in una certificazione di garanzia assoluta. Questa scorciatoia normativa solleva enormi e fondati dubbi di legittimità sui limiti imposti al legislatore e al potere regolamentare. I giudici di merito e i tribunali si troveranno a brevissimo a dover valutare la validità di un decreto nato per sanare retroattivamente una lacuna, in possibile attrito con le norme primarie dello Stato. È facile prevedere un copione già scritto, con una nuova e imponente ondata di contenziosi pronti ad arrivare di nuovo al vaglio della Suprema Corte.
Che destino avranno le sanzioni notificate prima di questa riforma?
Il dodici luglio fissa uno spartiacque temporale netto per l’operatività delle nuove procedure di controllo. Resta aperta e sanguinante la ferita delle multe elevate prima di questa data fatidica, su cui il dibattito giuridico si divide tra due correnti di pensiero opposte e inconciliabili.
Una prima interpretazione, molto garantista nei confronti del cittadino, sostiene l’obbligo logico di archiviazione per tutte le violazioni contestate in passato con apparecchi all’epoca privi di omologazione. Una seconda visione, decisamente più pragmatica e orientata a salvare le casse comunali, riconosce una validità sostanziale ai vecchi verbali attraverso l’applicazione della sanatoria odierna. La giurisprudenza di legittimità ha sempre respinto con estrema fermezza le finzioni giuridiche, con la conferma del divieto di trasposizioni per processi amministrativi diversi. Le aule di tribunale decideranno molto presto chi dovrà davvero pagare il conto di questo inaccettabile pasticcio di Stato.
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Angelo Greco
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