L’indennità di disoccupazione è un reddito imponibile, quindi fa cumulo e va indicata nei modelli 730 e Redditi PF. Scopri come evitare sanzioni, quando scatta l’obbligo sotto gli 8.500 euro e le regole per NASpI anticipata, ISEE e ADI.
Se hai percepito l’indennità di disoccupazione NASpI, una delle domande più frequenti che probabilmente ti poni riguarda gli obblighi fiscali: la NASpI va indicata nella dichiarazione dei redditi?
La risposta breve che ti anticipiamo subito è sì. La NASpI è considerata a tutti gli effetti un reddito imponibile e deve essere dichiarata sia ai fini IRPEF sia per il calcolo dell’ISEE. Tuttavia, le regole variano in base alla modalità di erogazione (mensile o anticipata) e alla presenza di altri redditi.
In questa guida pratica analizziamo come gestire correttamente la NASpI nella dichiarazione dei redditi – modello 730 o Redditi PF – per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.
NASpI come reddito IRPEF: l’obbligo dichiarativo
Dal punto di vista fiscale, la NASpI è assimilata al reddito da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Questo significa che l’INPS che eroga l’indennità agisce come sostituto d’imposta, applicando mensilmente le ritenute IRPEF in base agli scaglioni correnti, ma – e questa è una particolarità importante – non trattiene le addizionali regionali e comunali. Queste ultime devono essere regolate dal contribuente percettore di NASpI, proprio in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
Anche se la soglia di esonero dal dichiarare i redditi è fissata a 8.500 euro, tale esenzione decade se le indennità INPS non sono state conguagliate. Di conseguenza, l’obbligo dichiarativo sussiste quasi sempre nei seguenti casi:
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NASpI non conguagliata, indipendentemente dall’importo totale ricevuto;
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presenza di più Certificazioni Uniche (CU), come nel caso di chi ha alternato mesi di lavoro dipendente a mesi di NASpI (o cassa integrazione) nello stesso anno.
Quindi devi fare attenzione alla doppia certificazione: se passi dal lavoro alla disoccupazione, riceverai, nell’anno d’imposta considerato, una CU dal datore di lavoro e una dall’INPS. Devono essere inserite entrambe in dichiarazione dei redditi, per evitare controlli automatizzati e sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso tipico è quello del lavoratore che perde il lavoro, percepisce alcuni mesi di NASpI e poi trova una nuova occupazione nello stesso anno. In questo scenario avrà almeno due Certificazioni Uniche: una del vecchio datore di lavoro, o del nuovo, e una dell’INPS.
Se il contribuente inserisce solo la CU del datore di lavoro e “dimentica” quella dell’INPS, dichiara un reddito inferiore a quello effettivo. L’Agenzia delle Entrate può accorgersene facilmente, perché riceve i dati anche dall’INPS. L’omissione può portare a una comunicazione di irregolarità, con richiesta di imposta, sanzioni e interessi.
Il rischio più comune e insidioso, dunque, è accettare e inviare il 730 precompilato senza controllare se la Certificazione Unica INPS contenente l’erogazione della NASpI sia stata acquisita correttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se la NASpI manca, la dichiarazione risulta incompleta perché omette di indicare somme che, come abbiamo visto, costituiscono a tutti gli effetti un reddito imponibile.
Dove indicare la NASpI: modelli 730 o Redditi
I dati necessari per la compilazione (importo lordo e giorni di erogazione della NASpI) vanno presi dalla Certificazione Unica rilasciata dall’INPS. A seconda della tua situazione, dovrai utilizzare un modello specifico:
- se usi il modello 730 (è il caso più frequente per i lavoratori dipendenti e i disoccupati) devi indicare i dati nel Quadro C (è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati);
- se compili il modello Redditi Persone Fisiche (specifico per i titolari di P.IVA o casi particolari), indicherai la NASpI Nel Quadro RC, al rigo RC1.
Il caso speciale: la NASpI anticipata
Se hai richiesto la liquidazione della NASpI in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma o ditta individuale, e quindi con l’apertura di Partita IVA, il regime fiscale cambia radicalmente.
La NASpI anticipata è soggetta a tassazione separata alla fonte da parte dell’INPS, calcolata sull’aliquota media del biennio precedente. Quindi, i percettori di NASpI anticipata non devono indicarla nel modello 730 o nel modello Redditi PF. L’Agenzia delle Entrate effettuerà d’ufficio gli eventuali conguagli sul dovuto.
Dal 2026 c’è una novità: per effetto della Legge 199/2025, l’anticipazione NASpI viene ora erogata in due rate (70% all’accoglimento della domanda e 30% dopo sei mesi). Entrambe le rate mantengono comunque il regime di tassazione separata.
Tieni presente anche l’eccezione delle cooperative: Se la NASpI anticipata viene usata per sottoscrivere capitale sociale in una cooperativa con rapporto mutualistico di lavoro, l’importo è totalmente esente da IRPEF.
Cumulo con ADI, altri redditi e compatibilità
La NASpI può essere cumulata con altri redditi entro specifici limiti, oltre i quali la prestazione si riduce o cessa. Tuttavia, è fondamentale non fare confusione con le misure assistenziali: in particolare, l’Assegno di Inclusione (ADI) è pienamente compatibile con la NASpI (sebbene l’indennità entri nel calcolo del reddito familiare per l’accesso al sussidio).
La NASpI va considerata come reddito imponibile; l’ADI non va inserito tra i redditi IRPEF nella dichiarazione.
L’ADI è una prestazione assistenziale esente da tasse: non va dichiarato tra i redditi e non va neanche inserito nel calcolo ISEE.
Non è, invece, possibile cumulare la NASpI con l’indennità di mancato preavviso, la cassa integrazione (CIG), la pensione di inabilità o l’indennità di maternità/paternità.
NASpI e calcolo ISEE
Essendo un reddito imponibile, la NASpI rientra pienamente nel calcolo del reddito del nucleo familiare ai fini ISEE per l’anno di riferimento.
Tuttavia, qualora l’indennità di disoccupazione dovesse terminare, il contribuente ha la possibilità di tutelarsi richiedendo l’ISEE corrente. Questo strumento permette di aggiornare la propria situazione economica fotografando la condizione reddituale più recente e l’effettiva perdita del sostegno economico.
Maggiori dettagli in: “NASpI: fa reddito ISEE?.
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Paolo Remer
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