quando il nome dello strumento non basta a stabilirne gli effetti


Cinque sentenze recenti chiariscono che mediazione e arbitrato valgono per la loro sostanza, non per l’etichetta.

Una parte pensa di aver rispettato l’obbligo di mediazione solo perché ha firmato la procura al proprio avvocato. Un’altra crede che basti un riconoscimento in tribunale per trascrivere un accordo di mediazione. Una terza si convince che, sbagliando giudice, possa evitare il tentativo di conciliazione obbligatorio. Di qui il filo conduttore di questa rassegna: “ADR: quando il nome dello strumento non basta a stabilirne gli effetti“. Cinque pronunce recenti, dalla Corte d’appello di Napoli al Tribunale di Pisa, dimostrano che negli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie conta sempre la sostanza della disciplina, non l’etichetta con cui viene presentata.

L’obbligo informativo dell’avvocato vale solo per la mediazione obbligatoria?

No, e lo chiarisce la Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 2190 del 4 maggio 2026. L’obbligo informativo che l’avvocato deve rispettare nei confronti del proprio assistito, previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, riguarda la mediazione in generale, compresa quella facoltativa, e non si limita ai soli casi in cui la mediazione è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

La violazione di questo obbligo comporta l’annullabilità del contratto d’opera professionale concluso tra avvocato e cliente. Un punto tecnico rilevante: il documento contenente l’informativa non può coincidere con la procura alle liti, perché i due documenti hanno oggetto e funzione diversi. Nel caso concreto, i convenuti avevano eccepito che il difensore ricorrente non aveva fornito questa informativa specifica, limitandosi a far firmare la procura; la Corte ha accolto l’eccezione, dichiarato annullabile il contratto professionale e rigettato la domanda di liquidazione dei compensi. Il principio è chiaro: il nome dato al documento non basta, conta se contiene davvero le informazioni richieste dalla legge, indipendentemente dal fatto che la mediazione fosse in quel caso specifico obbligatoria o solo facoltativa.


Un accordo di mediazione può essere trascritto con un semplice riconoscimento in tribunale?

No, risponde il Tribunale di Trani con la sentenza n. 549 del 14 maggio 2026. Il caso riguarda un accordo raggiunto in sede di mediazione tra fratelli, diretto ad accertare l’avvenuta usucapione ventennale di un fondo rustico a favore di uno di loro. Le parti avevano chiesto di sostituire l’autenticazione notarile delle sottoscrizioni con un riconoscimento giudiziale delle stesse, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.

Il Tribunale ha respinto questa richiesta, chiarendo un principio tecnico importante: l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale autonomo, ma soltanto l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso un contratto che conserva la propria natura originaria, senza trasformarsi in qualcos’altro solo perché stipulato in sede di mediazione. Ai fini della trascrizione, l’art. 2657 cod. civ. richiede sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; tuttavia, l’accordo di mediazione trova la propria disciplina specifica in materia di trascrizione nella legge sulla mediazione stessa, non direttamente nelle norme del codice civile, rispetto alle quali si pone solo un’esigenza di coordinamento. Ne discende che l’accordo di mediazione può essere trascritto solo se rispetta l’autenticazione notarile richiesta specificamente da quella disciplina: nulla è previsto, in questo ambito, riguardo a un accertamento giudiziale delle sottoscrizioni in sostituzione dell’autentica. Anche qui, il principio è lo stesso: la forma richiesta dalla legge per quello specifico strumento non può essere sostituita da una forma equivalente ma diversa, anche se astrattamente idonea in altri contesti.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve attivare la mediazione demandata?

Qui la difficoltà nasce da un’etichetta processuale che rischia di ingannare. Il Tribunale di Vasto, con la sentenza n. 275 del 23 giugno 2026, ha dovuto interpretare un’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva la mediazione demandata ex art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, onerando dell’esperimento della procedura la “parte attrice”.

Il problema è che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le posizioni processuali sono rovesciate rispetto alla sostanza della controversia: chi ha proposto opposizione si chiama formalmente attore-opponente, ma la domanda giudiziale originaria, quella monitoria, appartiene sostanzialmente all’opposto. Il Tribunale ha quindi chiarito che la locuzione “parte attrice” contenuta nell’ordinanza deve intendersi riferita alla parte opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, proprio per la particolare struttura di questo tipo di giudizio. Non si può nemmeno ipotizzare che il giudice, con quella formula, abbia voluto introdurre un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 5-bis del decreto, trattandosi di disposizioni inderogabili, funzionali a tutelare interessi pubblici e a garantire il corretto funzionamento della giustizia. Nel caso specifico, la parte opposta aveva sostenuto che l’onere di attivazione spettasse alla controparte, ma il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opposta alle spese di lite. Ancora una volta: l’etichetta letterale usata nel provvedimento non prevale sulla sostanza della posizione processuale delle parti.

Sbagliare giudice permette di evitare il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie?

No, e lo ribadisce il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3257 del 25 giugno 2026, aderendo a un orientamento giurisprudenziale risalente (Cass. n. 34131/2022; Cass. n. 17011/2015; Cass. n. 12086/1998). Se una domanda relativa a una controversia in materia agraria viene inizialmente proposta davanti a un giudice incompetente, la successiva riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria deve comunque essere preceduta dal tentativo di conciliazionestragiudiziale previsto dalla legge.


Il ragionamento del Tribunale è lineare: se si escludesse la necessità del previo tentativo di conciliazione in caso di riassunzione della causa, si renderebbe possibile un’elusione facile della disciplina dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, che impone il tentativo di conciliazione come presupposto per proporre controversie in materia di contratti agrari. Basterebbe infatti instaurare il giudizio davanti a un giudice sbagliato per aggirare l’obbligo. Il Tribunale osserva inoltre che non si comprende come un errore nell’applicazione della legge processuale, commesso dall’attore che adisce un giudice incompetente, possa avere l’effetto di rendere meramente facoltativo l’esperimento di un istituto conciliativo altrimenti obbligatorio. Nel caso concreto, riguardante due piscine realizzate dal conduttore di un fondo rustico affittato per uso agrario, il collegio ha ritenuto non soddisfatta la condizione di proponibilità della domanda. Il filo conduttore resta identico: un vizio formale nella scelta del giudice non può diventare una scorciatoia per eludere una condizione sostanziale di procedibilità.

Una decisione dell’Arbitro Consob per le controversie finanziarie è equiparabile a un lodo arbitrale?

No, chiarisce il Tribunale di Pisa con il decreto n. 4 del 1° luglio 2026, ed è forse il caso in cui l’importanza del nome utilizzato emerge con più evidenza. La decisione assunta dall’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito presso la Consob, non configura un vero e proprio lodo, nemmeno nella sua versione irrituale, e quindi non costituisce una determinazione contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. Di conseguenza, sulla base di questa decisione non può essere legittimamente richiesta l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Il Tribunale spiega che la denominazione di “Arbitro” si rivela, sotto questo profilo, fuorviante: manca infatti, in questa procedura, una preliminare manifestazione di volontà di entrambe le parti, investitore e intermediario finanziario, assimilabile a una clausola compromissoria o a un compromesso arbitrale vero e proprio. Le parti restano libere di rivolgersi al giudice ordinario nonostante la pendenza del procedimento davanti all’Arbitro, potendo così determinarne l’arresto; al contrario, quando esiste una vera clausola compromissoria, le parti rinunciano proprio a questa possibilità. Un ulteriore elemento osta all’equiparazione: l’art. 10 della delibera Consob n. 19602/2016, che disciplina la procedura, prevede che il ricorso possa essere proposto esclusivamente dall’investitore, un elemento che contrasta con il carattere volontario e bilaterale tipico dell’arbitrato vero e proprio. Nel caso specifico, il giudice ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sulla decisione dell’Arbitro Consob.

Cosa accomuna queste cinque pronunce?

Il filo conduttore che attraversa tutte queste decisioni è la stessa esigenza di fondo: negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ciò che conta è la sostanza della disciplina applicabile, non l’etichetta con cui una procedura, un documento o una posizione processuale viene presentata. La Corte d’appello di Napoli chiarisce che l’obbligo informativo dell’avvocato non dipende dal nome dato alla mediazione, obbligatoria o facoltativa che sia. Il Tribunale di Trani ribadisce che la forma richiesta per la trascrizione di un accordo di mediazione non può essere sostituita da una forma equivalente ma diversa. Il Tribunale di Vasto interpreta l’espressione “parte attrice” guardando alla sostanza della posizione processuale, non alla sua etichetta letterale. Il Tribunale di Firenze impedisce che un errore formale nella scelta del giudice diventi uno strumento per eludere un obbligo sostanziale di conciliazione. Il Tribunale di Pisa, infine, nega che il nome “Arbitro” trasformi una procedura amministrativa in un vero arbitrato, quando ne mancano i presupposti sostanziali.

Per chi opera quotidianamente con questi strumenti, avvocati, mediatori, operatori del settore agrario o finanziario, il messaggio pratico è coerente in tutti e cinque i casi: prima di considerare rispettato un adempimento, o di attribuire effetti giuridici a una decisione o a un accordo, occorre verificare che la sostanza della procedura seguita corrisponda davvero a quanto la legge richiede per quello specifico strumento, senza lasciarsi guidare dalle sole denominazioni formali utilizzate nei documenti o nei provvedimenti.





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 Angelo Greco

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