Cos’è il dies a quo e il dies ad quem nel calcolo dei termini legali?


Il dies a quo è il giorno da cui parte il conteggio di un termine — e di regola non si conta. Il dies ad quem è il giorno in cui il termine scade — e si conta. Capire questa distinzione è fondamentale per non perdere diritti per una scadenza calcolata male.

Hai trenta giorni per fare ricorso. Il contratto scade dopo novanta giorni dalla firma. Il pagamento deve avvenire entro quindici giorni dalla fattura. In tutti questi casi, la domanda è sempre la stessa: da quale giorno si inizia a contare, e quale giorno è l’ultimo utile?

La risposta alla domanda su cosa siano il dies a quo e il dies ad quem nel calcolo dei termini legali è che si tratta di due espressioni latine ancora pienamente in uso nel diritto italiano, che indicano rispettivamente il giorno di partenza e il giorno di arrivo del conteggio. Conoscere la differenza tra i due — e sapere quale si conta e quale no — è essenziale per non perdere un diritto per una distrazione sul calendario.

Il problema: quando la scadenza è espressa in giorni, non in una data precisa

Il problema non si pone quando la scadenza è indicata con una data fissa. “Il bando scade il 15 marzo”: non c’è nulla da calcolare, la data è scritta.


Il problema nasce quando la scadenza è espressa in termini relativi: “trenta giorni dalla notifica”, “dieci giorni dalla pubblicazione”, “novanta giorni dalla firma del contratto”. In questi casi bisogna sapere da quale giorno si inizia a contare e se quel giorno è incluso nel computo o no.

La regola generale del diritto italiano — ricavabile dall’art. 155 cod. proc. civ. e confermata dalla giurisprudenza — è questa: il dies a quo non si computa, il dies ad quem si computa.

Il dies a quo: il giorno di partenza che non si conta

L’espressione latina dies a quo significa “il giorno dal quale”. È il punto di partenza del termine — il giorno in cui si verifica l’evento che fa scattare il conteggio: la notifica di un atto, la firma di un contratto, la pubblicazione di un bando, la ricezione di una comunicazione.

La regola è che il dies a quo non si conta. Il conteggio parte dal giorno successivo.

Esempio 1. Una sentenza viene notificata il 5 marzo. Il termine per l’appello è di trenta giorni. Il dies a quo è il 5 marzo — ma il 5 marzo non si conta. Il conteggio inizia il 6 marzo (primo giorno) e il termine scade il 4 aprile (trentesimo giorno).


Esempio 2. Un contratto di affitto viene firmato il 10 gennaio. È previsto un diritto di recesso esercitabile entro quindici giorni dalla firma. Il dies a quo è il 10 gennaio. Il conteggio parte dall’11 gennaio (primo giorno) e scade il 25 gennaio (quindicesimo giorno).

Esempio 3. Un bando di concorso viene pubblicato il 1° febbraio. La scadenza per la domanda è fissata in venti giorni dalla pubblicazione. Il dies a quo è il 1° febbraio. Il conteggio inizia il 2 febbraio e scade il 21 febbraio.

Esempio 4. Un verbale di contestazione per infrazione al codice della strada viene notificato il 3 settembre. Il conducente ha sessanta giorni per fare ricorso al prefetto. Il dies a quo è il 3 settembre. Il conteggio inizia il 4 settembre e il termine per il ricorso scade il 2 novembre.

Il dies ad quem: il giorno di arrivo che si conta

L’espressione latina dies ad quem significa “il giorno al quale”. È l’ultimo giorno del termine — quello in cui la scadenza cade. A differenza del dies a quo, il dies ad quem si conta: è incluso nel termine, e fino a quel giorno l’atto può essere compiuto.

Se il dies ad quem coincide con un giorno festivo, sabato o domenica, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo — ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ.


Esempio 5. Il conteggio dell’Esempio 1 dà come dies ad quem il 4 aprile. Se il 4 aprile è domenica, il termine si sposta al 5 aprile (lunedì).

Esempio 6. Un’impresa riceve una fattura il 15 ottobre. Il contratto prevede il pagamento entro trenta giorni dalla ricezione. Il dies a quo è il 15 ottobre. Il conteggio inizia il 16 ottobre. Il dies ad quem è il 14 novembre. Se il 14 novembre cade di sabato, il termine si sposta al 16 novembre (lunedì).

Come si calcola un termine in concreto: la sequenza passo per passo

La procedura corretta è sempre la stessa.

Primo: identificare l’evento che fa scattare il termine — la notifica, la firma, la pubblicazione, la ricezione. Quella è la data del dies a quo.

Secondo: escludere quel giorno dal conteggio. Il primo giorno da contare è il giorno successivo al dies a quo.


Terzo: contare i giorni previsti, iniziando da quello successivo al dies a quo, fino a raggiungere il numero stabilito. L’ultimo giorno contato è il dies ad quem.

Quarto: verificare se il dies ad quem cade in un giorno festivo, sabato o domenica. Se sì, lo spostamento automatico vale per i termini processuali civili e amministrativi. Per i termini di diritto privato (contratti, scadenze commerciali) la proroga automatica non è sempre garantita: occorre verificare le condizioni contrattuali o la normativa specifica.

Esempio 7 — schema completo. Un lavoratore riceve la lettera di licenziamento il 20 maggio. Ha sessanta giorni per impugnarla stragiudizialmente. Il dies a quo è il 20 maggio. Il primo giorno da contare è il 21 maggio. Sessanta giorni dopo il 21 maggio cadono il 19 luglio. Il dies ad quem è il 19 luglio: entro quella data il lavoratore deve inviare la lettera di impugnazione al datore. Se il 19 luglio è domenica, il termine si sposta al 20 luglio.

I termini “a mese” e “ad anno”: funzionano diversamente

Quando il termine è espresso in mesi o anni — non in giorni — il calcolo segue una logica diversa. Si usa il criterio del calendario: il termine scade nello stesso giorno del mese o dell’anno corrispondente, indipendentemente dal numero effettivo di giorni dei mesi coinvolti.

Esempio 8. Un contratto firmato il 31 gennaio prevede una durata di un mese. Il termine scade il 28 febbraio (o il 29 in anno bisestile), non il 31 febbraio che non esiste — si prende l’ultimo giorno del mese.


Esempio 9. Un termine di sei mesi che inizia a decorrere dal 15 marzo scade il 15 settembre, indipendentemente dal fatto che marzo abbia 31 giorni e alcuni mesi intermedi abbiano 30.

Esempio 10. Una prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dal 10 aprile 2020 scade il 10 aprile 2025.

I termini perentori e i termini ordinatori: la differenza conta

Non tutti i termini hanno le stesse conseguenze se vengono superati.

I termini perentori sono quelli la cui violazione produce conseguenze giuridiche immediate e irreversibili: la decadenza dal diritto, la preclusione, l’improcedibilità. Superare un termine perentorio significa perdere definitivamente il diritto — senza possibilità di sanatoria. I termini per le impugnazioni processuali sono quasi sempre perentori.

I termini ordinatori sono invece indicativi: il loro superamento non produce la perdita del diritto, ma può comportare conseguenze diverse — una mora, una sanzione, un obbligo di risarcimento. La gran parte dei termini contrattuali sono ordinatori, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito la perentorietà.


Esempio 11. Il termine di trenta giorni per proporre appello a una sentenza civile è perentorio: se scade senza che il ricorso sia depositato, il diritto di appellare è perduto per sempre. Il termine di pagamento in un contratto di fornitura è di norma ordinatorio: superarlo non estingue il debito, ma fa scattare gli interessi moratori.

La regola pratica in sintesi

Ogni volta che si deve calcolare un termine espresso in giorni, la sequenza è questa: identificare il dies a quo, escluderlo dal conteggio, iniziare a contare dal giorno dopo, fermarsi all’ultimo giorno previsto che è il dies ad quem, verificare se cade in giorno festivo o prefestivo.

Un errore di un solo giorno in un termine perentorio può costare la perdita di un diritto. Quando i termini sono importanti — ricorsi, impugnazioni, scadenze contrattuali rilevanti — è sempre prudente calcolare con attenzione e, nei casi dubbi, agire con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza teorica.




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 Angelo Greco

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