In attesa del CCNI che disciplinerà la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) per l’a.s. 2026/27, ricordiamo chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria e a quali condizioni.
Requisiti
Possono presentare domanda i docenti in possesso di uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Il possesso di uno dei sopra riportati motivi costituisce la condizione senza la quale è impossibile presentare domanda, tuttavia non è l’unica, in quanto vanno considerati l’anno e la modalità di assunzione e l’eventuale vincolo triennale provinciale e/o inteprovinciale riguardanti i neossunti nonché gli assunti da GPS sostegno, i cui vincoli discendono rispettivamente dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e dall’art. 5/10 del DL 44/2023.
Di seguito, chi potrà presentare domanda di assegnazione con o senza deroga, chi potrà farlo con riserva e chi, pur avendo presentato domanda, non potrà partecipare ai movimenti.
Chi può presentare domanda
Docenti assunti a tempo indeterminato
Premettiamo che gli assunti in ruolo dall’a.s. 2023/2024 sono soggetti al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
In base a tale disposizione, i suddetti docenti permangono nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, salvi i casi di soprannumero/esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della L. 104/1992 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o dopo l’anno di iscrizione in GaE.
Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità.
Alla luce di quanto detto:
- gli assunti in ruolo sino all’a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale (o l’una o l’altra). Precisiamo che gli assunti nel 2023/24, soggetti al vincolo di cui sopra, lo superano nel corrente a.s. per cui possono presentare istanza per il 2026/27;
- gli assunti in ruolo nell’a.s. 24/25 e 25/26 possono presentare domanda provinciale; gli stessi possono presentare istanza inteprovinciale se in possesso di una delle previste deroghe, in quanto soggetti al vincolo succitato.
I vincoli di cui sopra (per gli assunti in ruolo nel 24/25 e 25/26) decadono, per cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazione interprovinciale senza deroga, nel caso in cui gli stessi:
- siano in soprannumero o esubero oppure rientrino nell’articolo 33, commi 5 o 6, della L. 104/1992 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione in GaE (nel caso degli assunti non abilitati dai concorsi PNRR).
Docenti assunti con contratto a TD finalizzato al ruolo
Al riguardo dobbiamo distinguere tra docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR e docenti assunti da GPS sostegno ai sensi del DL 44/2023.
I docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR sono soggetti al vincolo sopra illustrato per i neoassunti dall’a.s. 23/24.
I docenti assunti da GPS sostegno ai sensi del DL 44/2023, invece, sono soggetti al vincolo previsto dal medesimo DL all’art. 5/10, secondo cui gli stessi possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova (ossia l’anno di prova), fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Pertanto, considerato quanto sopra:
- gli assunti da GPS sostegno nell’a.s. 25/26 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, a condizione di superare l’anno di prova e di fruire di una delle previste deroghe; lo stesso vale per gli assunti da GPS sostegno nell’a.s. 24/25 e che stanno svolgendo l’anno di prova nel 25/26;
- gli assunti da GPS sostegno nell’a.s. 24/25 (e in ruolo dal 25/26) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale a condizione di fruire di una delle previste deroghe;
- gli assunti da GPS sostegno nell’a.s. 23/24 e in ruolo dal 24/25 o dal 25/26 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale senza deroghe, in quanto il vincolo trienanle è superato nell’a.s. 2025/26 ;
- i docenti non abilitati assunti nell’a.s. 25/26 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale a condizione di conseguire l’abilitazione; gli stessi possono presentare domanda interprovinciale a condizione di conseguire sempre l’abilitazione e di rientrare in una della previste deroghe;
- i docenti non abilitati assunti nell’a.s. 24/25 e di ruolo dal 25/26 (in seguito al conseguimento del titolo abilitante) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale; gli stessi possono presentare domanda interprovinciale a condizione di rientrare in una della previste deroghe.
I vincoli di cui sopra decadono, per cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazione senza deroga, nel caso in cui gli stessi:
- siano in soprannumero o esubero (nel caso degli assunti da GPS);
- siano in soprannumero o esubero oppure rientrino nell’articolo 33, commi 5 o 6, della L. 104/1992 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione in GaE (nel caso degli assunti non abilitati dai concorsi PNRR).
Docenti assunti con contratto a TD finalizzato al ruolo da procedure precedenti al 23/24
Le assunzioni straordinarie da GPS – precedenti alla procedura straordinaria di cui al DL 44/2023 a partire dall’a.s. 23/24 – sono state previste e disciplinate dal DL 73/2021 e dal successivo DL 228/2021. I docenti assunti da tali procedure, compreso il concorso straordinario bis, sono quelli di seguito riportati:
- assunti da procedura GPS sostegno I fascia nel 22/23 e nel 21/22;
- assunti da procedura GPS posto comune I fascia nel 21/22;
- assunti da concorso straordinario bis;
I citati docenti, se ancora a tempo determinato nel 25/26, possono presentare domanda alle seguenti condizioni:
- assunti da procedura GPS sostegno I fascia nel 22/23 e nel 21/22, ancora a tempo determinato nel 25/26, possono presentare domanda provinciale a condizione di superare l’anno di prova oppure interprovinciale se superano l’anno di prova e rientrano in una delle deroghe;
- assunti da procedura GPS posto comune I fascia nel 21/22, ancora a tempo determinato nel 25/26, possono presentare domanda provinciale a condizione di superare l’anno di prova oppure interprovinciale se superano l’anno di prova e rientrano in una delle deroghe;
- assunti da straordinario bis, a tempo determinato nel 25/26, possono presentare domanda provinciale a condizione di superare l’anno di prova o interprovinciale se superano l’anno di prova e rientrano in una delle deroghe.
I vincoli di cui sopra decadono, per cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazione senza deroga, nel caso in cui gli stessi:
- siano in soprannumero o esubero oppure rientrino nell’articolo 33, commi 5 o 6, della L. 104/1992 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione in GaE.
Domande con riserva
Tutti i docenti suddetti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – sia quelli assunti da GPS, sia quelli assunti da concorso straordinario bis sia quelli non abilitati assunti da concorso PNRR – presentano domanda:
- con riserva di successiva verifica, da parte del competente Ufficio territoriale, del superamento del periodo di formazione e prova (assunti da GPS e da concorso straordinario bis);
- con riserva di successiva verifica, da parte del competente Ufficio territoriale, del conseguimento dell’abilitazione (assunti non abilitati da concorso PNRR).
Qualora gli interessati non superino l’anno di prova oppure non conseguano l’abilitazione, la loro domanda non potrà essere convalidata per cui non parteciperanno al movimento. Ricordiamo che per i docenti non abilitati è previsto l’obbligo di comunicazione del conseguimento dell’abilitazione all’Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda, comunicazione che dovrà avvenire entro i termini indicati dal MIM (lo scorso anno la comunicazione andava fatta entro l’11 agosto).
Deroghe
Considerato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità (trasferimenti e passaggi) 2025/28, che si rifà al riguardo al CCNL 19/21 (art. 34/8), ecco quali saranno le deroghe per la mobilità annuale:
- a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001…
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
A queste va aggiunta la deroga per genitori over 65, introdotta dall’art. 18/2 del DL 19/26.
NB: si è in attesa del Contratto che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 25/26, per cui se ci saranno delle novità le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.
Oggi prevista riunione per la sottoscrizione del CCNI 2026/27
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Nino Sabella
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