Scopri come funziona la sostituzione del cognome per i minori adottati e le novità della Consulta sul diritto all’identità personale nel 2025.
L’identità di un bambino è fatta di affetti, ma anche di simboli, e il nome è certamente il più rilevante tra questi. Quando si parla di tutela dei piccoli, il diritto italiano cerca costantemente di adattarsi alle pieghe della vita reale, che spesso sono più complesse dei testi di legge. Molti genitori adottivi e addetti ai lavori si pongono un quesito fondamentale: si può cambiare il cognome con l’adozione in casi particolari? Questa domanda tocca il cuore del diritto all’identità personale e della protezione dei legami affettivi. Fino a poco tempo fa, la normativa imponeva regole rigide che spesso non rispecchiavano il vissuto del minore, costringendolo a portarsi dietro un cognome legato a un passato difficile o a legami ormai recisi. Una recente decisione della Corte costituzionale ha finalmente rimosso questi automatismi, mettendo al centro la volontà delle parti e il benessere del fanciullo, garantendo una protezione che sia sempre valida nel tempo.
Quali sono le novità per il cognome dell’adottato?
La disciplina che regola il nome di chi entra in una nuova famiglia ha subito una trasformazione profonda. Secondo la giurisprudenza più recente, il minore d’età che viene accolto tramite la cosiddetta adozione in casi particolari ha oggi la possibilità di assumere il solo cognome dell’adottante (sentenza n. 210 del 2025). Questo significa che il cognome originario può essere totalmente sostituito da quello della persona che lo adotta. Non si tratta di una scelta arbitraria, ma di una possibilità che il giudice concede qualora la sostituzione risponda al preminente interesse del minore e ne rispecchi l’effettiva identità personale.
Questa novità nasce dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che per anni ha limitato la flessibilità del sistema. L’articolo 55 della legge numero 184 del 1983 è stato infatti censurato nella parte in cui impediva all’adottato di abbandonare il proprio cognome precedente per abbracciare solo quello nuovo. In passato, la legge faceva un rinvio automatico alle regole previste per l’adozione delle persone maggiorenni. Questo comportava l’obbligo di anteporre il cognome di chi adotta a quello originario, creando una doppia firma che non sempre giovava alla serenità del bambino. La Corte costituzionale ha stabilito che tale automatismo non può più esistere se le parti coinvolte sono favorevoli al cambiamento radicale e se questo giova al percorso di crescita del piccolo.
Perché l’automatismo del doppio cognome è stato cancellato?
Il motivo principale risiede nella protezione dell’identità personale, che è considerata un diritto inviolabile dell’uomo (art. 2 Costituzione). Obbligare un bambino a mantenere il cognome della famiglia d’origine accanto a quello nuovo può essere, in certi contesti, un peso psicologico inutile o addirittura dannoso. L’automatismo che imponeva l’anteposizione del cognome dell’adottante senza valutare il caso specifico è stato giudicato lesivo della dignità del minore.
La normativa precedente (art. 55 l. 184 del 1983 in relazione all’art. 299 comma 1 cod. civ.) trattava il bambino come se fosse un adulto. Per un maggiorenne, il cognome originario rappresenta decenni di vita sociale e professionale, quindi ha un rilievo identitario molto forte che giustifica la sua conservazione. Per un minore, invece, questo legame è spesso più tenue. La nuova identità che sorge con il vincolo adottivo ha un’importanza prevalente, poiché è all’interno del nuovo nucleo che il bambino costruisce la propria immagine di sé. Rimuovere l’obbligo del doppio cognome permette di dare esclusivo rilievo alla realtà affettiva attuale, evitando di ancorare il bambino a un passato che potrebbe voler dimenticare o che non riconosce più come proprio.
In quali casi si può sostituire il cognome originario?
L’istituto della adozione in casi particolari è uno strumento flessibile che copre situazioni umane molto diverse tra loro. La possibilità di eliminare il vecchio cognome diventa una risorsa preziosa in diversi scenari concreti che la legge ora riconosce:
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il minore porta il cognome di un genitore biologico che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che, pur mantenendo i legami, acconsente esplicitamente alla sostituzione del proprio nome;
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il bambino è orfano e soffre di durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, e viene adottato perché nessun componente della famiglia d’origine, di cui porta il nome, ha mostrato la volontà di prendersene cura;
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il minore è stato abbandonato e, constatata l’impossibilità di fatto di procedere con un affidamento preadottivo tradizionale, viene stabilizzato nel nuovo nucleo affettivo;
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l’adottando ha un legame così forte con l’adottante da percepire il vecchio cognome come un elemento di confusione o di sofferenza rispetto alla propria quotidianità.
Un esempio pratico aiuta a chiarire la portata della norma. Si pensi a un bambino che vive da anni con il partner del genitore biologico dopo che l’altro genitore si è reso colpevole di gravi condotte ed è stato allontanato dal tribunale. In questo caso, costringere il bambino a tenere il cognome di chi lo ha maltrattato o abbandonato sarebbe una tortura burocratica. Poter assumere solo il cognome del genitore adottivo che lo sta crescendo con amore permette al piccolo di sentirsi pienamente parte della famiglia, anche agli occhi della società e della scuola.
Quale ruolo hanno il consenso e l’assenso dei genitori?
La sostituzione del cognome non è un atto unilaterale del giudice o degli adottanti. Il sistema si basa su una complessa rete di consensi che garantiscono il rispetto di tutte le persone coinvolte. Per procedere alla cancellazione del vecchio cognome, è necessario che vi siano il consenso e l’assenso previsti dalla legge (artt. 45 e 46 l. 184 del 1983).
Nello specifico, devono esprimere parere favorevole all’adozione e ai suoi effetti sul nome sia l’adottante che l’adottato (se ha compiuto i quattordici anni). Se il bambino ha compiuto i dodici anni, deve essere sentito personalmente; se è più piccolo, il suo ascolto è comunque necessario in base alla sua capacità di discernimento. Devono inoltre dare il loro assenso i genitori biologici e l’eventuale coniuge dell’adottante. Se tutti questi soggetti concordano sul fatto che per il minore sia meglio avere solo il nuovo cognome, la strada per la sostituzione è spianata. Questo accordo corale è la garanzia che la scelta non sia un sopruso, ma una decisione condivisa volta esclusivamente alla serenità del destinatario della misura. La legge cerca di evitare conflitti, ma mette sempre al primo posto l’interesse superiore del minore rispetto alle pretese degli adulti.
Cosa deve valutare il giudice prima della decisione?
Il magistrato non è un mero esecutore delle richieste delle parti. Il suo compito è quello di verificare se la sostituzione del cognome risponda realmente al benessere del bambino. Il giudice deve valutare in concreto tutte le circostanze della vicenda. Non basta che i genitori siano d’accordo; occorre dimostrare che il cambiamento rifletta l’effettiva identità personale del minore.
Il tribunale analizza diversi fattori:
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la durata del legame tra il bambino e l’adottante prima della domanda di adozione;
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il grado di integrazione del minore nel nuovo ambiente sociale e scolastico;
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l’eventuale trauma o disagio collegato al mantenimento del cognome originario;
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la volontà espressa dal bambino durante l’ascolto protetto;
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la solidità del progetto educativo della nuova famiglia.
Il giudice ha quindi il potere di decidere se sia meglio mantenere entrambi i cognomi, invertirne l’ordine o procedere alla sostituzione integrale. La decisione finale è contenuta nella sentenza di adozione e rappresenta la sintesi tra le norme di legge e il vissuto umano del piccolo. Questa discrezionalità garantisce che la legge non sia una gabbia, ma uno strumento capace di adattarsi alle necessità di protezione dei soggetti più fragili.
Si può invertire l’ordine dei cognomi nell’adozione?
Sì, la flessibilità del sistema permette anche opzioni intermedie. La Corte ha precisato che la facoltà di sostituire interamente il cognome si aggiunge a una possibilità già esistente: quella di invertire l’ordine dei due cognomi. Questo significa che, se si decide di mantenerli entrambi, non è più obbligatorio che quello dell’adottante venga per primo.
Questa opzione deriva da un’altra importante decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 135 del 2023), che inizialmente riguardava l’adozione dei maggiorenni ma che è stata ora estesa anche ai casi particolari dei minori. Anche in questa ipotesi, valgono le stesse condizioni: devono esserci i consensi delle parti (artt. 45 e 46 l. 184 del 1983) e la scelta deve essere conforme all’interesse del bambino. Invertire l’ordine può essere utile quando, ad esempio, il bambino è già conosciuto in certi ambienti con il suo cognome originale e si vuole evitare uno shock identitario troppo brusco, pur aggiungendo il legame formale con la nuova famiglia. La libertà di scelta è quindi massima, permettendo di calibrare il nome sulla pelle del minore come un abito su misura.
Perché questa sentenza è un passo avanti per i diritti dei minori?
La decisione della Consulta (sentenza n. 210 del 2025) segna il superamento di una visione del diritto di famiglia basata su gerarchie e automatismi. Per molto tempo, la legge ha dato priorità alla conservazione della stirpe o a regole rigide sui nomi, dimenticando che il cognome è prima di tutto un segno di appartenenza e di amore. Consentire a un bambino di portare solo il cognome di chi lo cresce e lo protegge ogni giorno è un atto di civiltà giuridica.
Il minore cessa di essere un soggetto passivo che subisce le decisioni dei genitori biologici o dello Stato, e diventa il centro di un sistema di tutele che ascolta la sua voce. La identità personale non è qualcosa di statico che si riceve alla nascita e non si cambia più, ma è un processo in divenire. Quando la realtà biologica non coincide con la realtà affettiva, il diritto deve avere il coraggio di dare la precedenza a quest’ultima. Questa sentenza garantisce che il nome di un bambino sia lo specchio fedele della sua vita reale e non un residuo burocratico di un passato che non gli appartiene più. Si tratta di una tutela fondamentale per garantire una crescita serena e un’integrazione sociale piena, libera da etichette che potrebbero generare confusione o sofferenza.
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Raffaella Mari
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